Cassazione Civile, Ordinanza n. 29684/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva presentato dichiarazioni integrative per fruire della c.d. Tremonti ambiente, in relazione a un investimento ambientale realizzato nel 2010, dopo che in precedenza non aveva utilizzato il beneficio per dubbi sulla cumulabilità con le tariffe incentivanti dei c.d. conti energia, poi chiariti dal legislatore. L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011, rettificando le perdite dichiarate e contestando, tra l’altro, che fosse stato portato in diminuzione l’intero importo indicato in perizia invece del solo 20% del costo dell’investimento, ritenuto limite massimo ammissibile. Il ricorrente impugnava la sentenza d’appello con due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che i limiti di cumulabilità tra tariffa incentivante e agevolazione fiscale spettassero a GSE e non all’Agenzia delle entrate; con il secondo denunciava violazione delle norme sulla cumulabilità, assumendo che il limite del 20% dovesse operare come risparmio d’imposta e non come variazione in diminuzione sul costo dell’investimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo chiarendo che la controversia riguardava avvisi di accertamento con recupero di imponibile ai fini delle imposte sui redditi, quindi rientrava nella giurisdizione tributaria; nel merito, ha affermato che l’Agenzia delle entrate è competente a controllare i presupposti dell’agevolazione fiscale Tremonti ambiente e a rettificare la dichiarazione. Ha poi respinto il secondo motivo, confermando che l’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 consente la cumulabilità tra Tremonti ambiente e tariffe incentivanti solo nei limiti del 20% del costo complessivo dell’investimento, con conseguente correttezza del recupero operato dall’Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è invocato per dedurre il difetto di giurisdizione; la Corte esclude che vi sia un problema di giurisdizione, perché la lite concerne avvisi di accertamento su tributi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro delle censure di violazione di legge formulate contro la sentenza impugnata.
la Corte afferma che le sezioni semplici possono decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite abbiano già espresso principi chiari e orientativi sulla stessa questione.
art. 6, commi 13-19, legge n. 388 del 2000
è la base normativa della c.d. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale per investimenti ambientali.
art. 62 d.lgs. n. 300 del 1999
attribuisce all’Agenzia delle entrate l’attività di controllo sui presupposti delle agevolazioni fiscali in materia di Tremonti ambiente.
art. 64 d.lgs. n. 300 del 1999
è richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce la competenza dell’Agenzia delle entrate sui controlli fiscali.
art. 11 d.m. 19 febbraio 2007
è richiamato dal ricorrente per contestare la competenza dell’Agenzia; la Corte non ne accoglie la lettura.
art. 2, comma 152, legge n. 244 del 2007
è parte del quadro normativo invocato per sostenere la censura sul cumulo delle agevolazioni.
art. 26, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011
è richiamato nel secondo motivo come disposizione rilevante sul regime degli incentivi energetici.
art. 9 d.m. 19 febbraio 2007
viene considerato nel quadro delle regole sul cumulo della tariffa incentivante con altre agevolazioni.
art. 19 d.m. 5 luglio 2012
consente la cumulabilità tra agevolazione Tremonti ambiente e tariffe incentivanti, ma solo entro il limite del 20% del costo dell’investimento complessivo, non del solo risparmio fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie relative ai tributi, comprese quelle che investono l’an o il quantum dell’imposta, e non viene meno solo perché il contribuente contesti la legittimità del recupero operato dall’Ufficio.
- In materia di agevolazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate è competente a controllare la ricorrenza dei presupposti dell’agevolazione e a rettificare la dichiarazione quando il beneficio sia stato applicato in modo non conforme ai limiti normativi.
- Quando una norma consente la cumulabilità tra un incentivo fiscale e altre agevolazioni entro un limite percentuale del costo dell’investimento, quel limite va riferito all’investimento complessivo agevolabile e non al solo risparmio d’imposta successivamente determinato.
- Il recupero a tassazione è legittimo se l’importo detassato supera il limite massimo ammesso dalla disciplina speciale sulla cumulabilità degli incentivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29603/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →