Sentenza n. 7089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione dell’impianto sportivo comunale per mancato pagamento dei canoni e di un debito pregresso pari a € 56.061,94 al 31 luglio 2016
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione, mandante del RTI cui nel 2012 era stato affidato per sei anni un impianto sportivo comunale, aveva impugnato la decadenza dalla concessione, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 12 febbraio 2024, tramite accesso documentale, perché l’atto era stato notificato alla sola capogruppo, società estinta. Il TAR Lazio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, rilevando che la concessione era già scaduta nel 2018 e che il disciplinare escludeva la proroga tacita. In appello l’associazione ha dedotto: (1) l’erroneità della carenza d’interesse, poiché la decadenza avrebbe potuto precludere la partecipazione a future gare e incidere sulle proroghe legislative, e poiché il Comune aveva emanato un ulteriore ordine di rilascio il 17 luglio 2025; (2) l’erroneità dell’eventuale conclusione di tardività fondata sulla diffida di rilascio del 24 settembre 2019, che sarebbe stata notificata a un soggetto inesistente e non avrebbe comunque comportato conoscenza legale della decadenza, non allegata né formalmente comunicata; (3) l’ammissibilità e tempestività dell’impugnazione, oltre al difetto dei presupposti della decadenza per mancata valida notificazione. Ha inoltre invocato in appello la proroga prevista dalla normativa emergenziale per le concessioni sportive, sino al 2025 o al 2027.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, pur correggendo la motivazione del TAR sul difetto d’interesse: l’impugnazione della decadenza può conservare un interesse attuale anche dopo la scadenza naturale della concessione, perché la decadenza per inadempimento può pregiudicare l’ammissione a future procedure selettive. Ha tuttavia ritenuto inammissibili le censure contro la decadenza perché l’associazione aveva ricevuto nell’ottobre 2019 la notificazione della diffida al rilascio conseguente alla decadenza, effettuata anche presso la sede del RTI e presso l’impianto; da tale momento era a conoscenza della decadenza e avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente. La questione della proroga emergenziale è stata introdotta inammissibilmente soltanto in appello. In ogni caso, la concessione era scaduta nel 2018 e non prorogabile; inoltre, la proroga legislativa, qualificata come diritto che integra automaticamente il rapporto concessorio nei limiti testuali previsti, richiede che ne ricorrano i presupposti e può essere rinunciata dal beneficiario, anche con comportamento concludente, ravvisato nel mancato esercizio della facoltà. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’appellante è stata condannata alle spese, liquidate in € 4.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
La decadenza per inadempimento è idonea a precludere, o quantomeno a pregiudicare, l’ammissione a future procedure selettive, sicché la sua rimozione integra un interesse attuale e giuridicamente qualificato, distinto e indipendente dalla scadenza del titolo.
La decadenza per inadempimento conserva un’autonoma lesività e un interesse all’impugnazione anche quando la concessione sia già scaduta, poiché può incidere sulla partecipazione a future procedure selettive.
art. 10-ter d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
La norma emergenziale riconosce il diritto di proroga, idoneo ad integrare automaticamente (ex art. 1374 c.c.), senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo, il rapporto negoziale (concessorio) in essere sotto il profilo della durata le concessioni escludendo applicazioni al di fuori delle previsioni testuali della norma e degli atti di concessione, specie quando l’interessato non ne abbia fatto esplicita richiesta.
La proroga emergenziale opera come diritto idoneo a integrare automaticamente la durata del rapporto concessorio, ma solo entro i limiti testuali della norma e degli atti di concessione; non è applicabile a rapporti privi dei relativi presupposti.
La norma emergenziale riconosce il diritto di proroga, idoneo ad integrare automaticamente (ex art. 1374 c.c.), senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo, il rapporto negoziale (concessorio) in essere sotto il profilo della durata le concessioni escludendo applicazioni al di fuori delle previsioni testuali della norma e degli atti di concessione, specie quando l’interessato non ne abbia fatto esplicita richiesta.
La disciplina legislativa di proroga riconosce un diritto che incide automaticamente sulla durata della concessione in essere, senza necessità di un provvedimento amministrativo, ma non oltre i presupposti e i limiti stabiliti dalla norma e dal titolo.
La norma emergenziale riconosce il diritto di proroga, idoneo ad integrare automaticamente (ex art. 1374 c.c.), senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo, il rapporto negoziale (concessorio) in essere sotto il profilo della durata le concessioni escludendo applicazioni al di fuori delle previsioni testuali della norma e degli atti di concessione, specie quando l’interessato non ne abbia fatto esplicita richiesta.
Il richiamo all’integrazione automatica del rapporto negoziale indica che la proroga prevista dalla legge incide sulla durata del rapporto senza necessità di un ulteriore atto amministrativo, nei limiti definiti dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- La scadenza naturale di una concessione non esclude l’interesse attuale a impugnare la distinta decadenza per inadempimento, quando quest’ultima sia idonea a pregiudicare l’ammissione del concessionario a future procedure selettive.
- La conoscenza della decadenza può risultare dalla notificazione dell’ordine di rilascio che la presuppone e ne costituisce conseguenza; da tale conoscenza decorre l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento, anche se l’atto di decadenza non è stato notificato autonomamente al destinatario.
- La proroga legislativa emergenziale delle concessioni sportive opera, nei casi previsti dalla legge, come integrazione automatica della durata del rapporto concessorio senza necessità di un’intermediazione amministrativa, ma non si estende oltre i presupposti testuali della disciplina e del titolo concessorio.
- Il diritto alla proroga riconosciuto per consentire il riequilibrio economico-finanziario del concessionario può essere rinunciato dal beneficiario anche mediante comportamento concludente; la sua invocazione per la prima volta in appello è inammissibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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