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Sentenza

Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Brescia che ha sospeso per 20 giorni, con decorrenza immediata e contestuale chiusura, l’autorizzazione alla conduzione di un pubblico esercizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS e dell’art. 9, comma 3, l. 287/1991. In via principale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il potere di sospensione avrebbe natura cautelare e preventiva e che il Questore lo avrebbe invece esercitato con finalità sanzionatoria, formulando un giudizio negativo sulla gestione del locale. In via subordinata ha lamentato eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e insufficienza della motivazione. Ha contestato la ricorrenza di tumulti o gravi disordini, l’abitualità della frequentazione da parte di persone pericolose e la sussistenza di un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, osservando che gli episodi sarebbero stati sporadici e alcuni avvenuti nelle vie limitrofe; ha inoltre sostenuto che il tentato omicidio del 21 dicembre 2024 si era verificato all’esterno e che il gestore e gli addetti alla sicurezza si erano attivati, e che l’episodio del minore in stato di incoscienza del 2 aprile 2023 non era imputabile al locale. Il decreto aveva invece richiamato quattordici episodi nel triennio, tra cui aggressioni, risse e furti con violenza, nonché il tentato omicidio del 21 dicembre 2024 ai danni di un cliente da parte di un avventore, e aveva rilevato la persistente insicurezza e l’assenza di efficaci misure correttive.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato: la sospensione ex art. 100 TULPS ha natura preventiva, non sanzionatoria, ed è diretta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica; il riferimento alla mancata attivazione del titolare per migliorare la situazione spiega la necessità della misura e non costituisce una sanzione per la sua condotta. Anche il motivo subordinato è infondato: il decreto ha valorizzato quattordici episodi obiettivamente idonei a generare pericolo e allarme sociale. Il tentato omicidio del 21 dicembre 2024, per la sua eccezionale gravità, sarebbe stato sufficiente anche isolatamente; inoltre, numerosi episodi, soprattutto dalla fine del 2024, erano avvenuti nel locale o nelle sue pertinenze, oppure costituivano la prosecuzione di fatti iniziati al suo interno. La collocazione in zona commerciale non esclude il pericolo, anche perché nella zona erano presenti abitazioni e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non dipende dalla presenza di un centro abitato. La società è stata condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 773/1931

    La misura in questione non ha natura sanzionatoria, bensì sostanzialmente preventiva a tutela della sicurezza pubblica, adottata dal Questore - anche a fini dissuasivi - in presenza del mero pericolo per il bene protetto ed a prescindere dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati, purché sussista un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l’attività del pubblico esercizio.

    La sospensione prevista dall’art. 100 TULPS è una misura preventiva a tutela della sicurezza pubblica, non richiede l’accertamento della responsabilità del gestore e presuppone un chiaro collegamento tra gli episodi e l’attività dell’esercizio.

  • art. 9, comma 3, l. 287/1991

    L’art. 9, comma 3 della Legge 287/1991, pure menzionato nel decreto impugnato, prevede che la sospensione di cui sopra “non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate”.

    La sospensione può superare quindici giorni solo quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che devono essere specificamente motivate.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS è una misura preventiva, non sanzionatoria, adottabile in presenza di un pericolo per i beni tutelati senza che sia necessario accertare la responsabilità del gestore, purché sussista un chiaro collegamento tra gli episodi e l’attività dell’esercizio.
  • I presupposti dell’art. 100 TULPS sono autonomi: tumulti o gravi disordini nel locale, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La relativa valutazione discrezionale è sindacabile quanto alla ricostruzione dei fatti e per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione o sviamento.
  • La sospensione può essere giustificata da episodi plurimi di disordini gravi; un singolo episodio può bastare quando presenti particolare gravità o sia idoneo a generare allarme sociale.
  • Gli episodi avvenuti all’esterno dell’esercizio rilevano quando riguardino le sue pertinenze o, sulla base di accertamenti documentati, costituiscano la prosecuzione senza soluzione di continuità di fatti iniziati all’interno, così da rendere riconoscibile il nesso con l’attività commerciale.
  • La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non dipende dalla collocazione dell’esercizio in un centro abitato; la presenza o assenza di un’area residenziale non esclude di per sé il pericolo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblica
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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