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Sentenza

Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio della Prefettura di Ravenna sul procedimento per il divieto di detenzione di armi e munizioni e silenzio della Questura di Ravenna sul procedimento di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 39, commi 1 e 2, TULPS e 2 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, lamentando che la Prefettura non avesse concluso il procedimento per il divieto di detenzione di armi, avviato con comunicazione notificata il 12 maggio 2025, e che la Questura non avesse concluso il procedimento di revoca della licenza, avviato il 25 novembre 2025. Ha evidenziato il decorso di oltre 360 giorni dal ritiro cautelare dell’arma, delle munizioni e delle licenze, oltre 180 giorni dall’avvio del procedimento prefettizio e oltre 90 giorni da quello questorile; dopo aver presentato controdeduzioni, aveva inoltre sollecitato la Prefettura il 9 luglio 2025 e chiesto l’archiviazione. Le amministrazioni hanno opposto, quanto alla Questura, la complessità dell’istruttoria e hanno depositato il provvedimento di revoca della licenza del 29 maggio 2026.

La decisione

La domanda relativa alla Questura è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il procedimento di revoca è stato concluso con il provvedimento del 29 maggio 2026. È invece accolta la domanda relativa alla Prefettura: l’avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi era stato notificato il 12 maggio 2025, il ricorrente ne aveva chiesto la conclusione e i termini previsti dalla l. 241/1990 risultavano ampiamente superati; l’Amministrazione, inoltre, non aveva contestato in giudizio l’illegittimità dell’inerzia prefettizia. Il giudice accerta quindi l’illegittimità del silenzio e ordina alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso e motivato entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. L’accoglimento non predetermina il contenuto della decisione, che resta riservato all’Amministrazione. In caso di ulteriore inadempimento, il ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    In linea generale, si osserva che il meccanismo del silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 CPA, è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito a seguito di un’istanza proposta da un privato ovvero a seguito dell’avvio d’ufficio di un procedimento.

    Il rito sul silenzio consente di verificare l’esistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, sia in seguito a un’istanza privata sia in seguito all’avvio d’ufficio di un procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Tanto premesso, considerato che l’avvio del procedimento relativo al divieto di detenzione armi e munizioni è stato notificato al ricorrente in data 12.5.2025 e che il medesimo ha anche richiesto la definizione del procedimento avviato, non può che concludersi che risultano ampiamente superati i termini di conclusione del procedimento stesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

    Quando l’Amministrazione avvia un procedimento e il destinatario ne sollecita la definizione, il superamento dei termini di conclusione senza un provvedimento espresso integra inerzia illegittima, accertabile con l’azione avverso il silenzio.

  • art. 39, commi 1 e 2, TULPS

    Va, invece, accolta la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Ravenna in ordine all’avvio del procedimento di divieto di detenzione dell’arma ex art. 39 Tulps, di data 7.5.2025 e notificato il 12.5.2025.

    Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 39 TULPS, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con una determinazione espressa; la decisione giudiziale impone di provvedere, senza sostituirsi alla Prefettura nella valutazione sul divieto di detenzione.

Massime di principio

  • L’obbligo di provvedere può derivare da una disposizione di legge o regolamento, ma anche da prescrizioni generali e dai principi di imparzialità, buon andamento e legalità; sussiste inoltre quando ragioni di giustizia ed equità e i doveri di correttezza e buona amministrazione fondano nel privato una legittima aspettativa di conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.
  • L’azione avverso il silenzio è esperibile anche rispetto a un procedimento avviato d’ufficio: quando l’Amministrazione non lo conclude entro i termini applicabili, il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare l’adozione di un provvedimento espresso, lasciandone il contenuto alla valutazione amministrativa.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo durante il giudizio fa venir meno l’interesse alla domanda diretta a contestare l’inerzia relativa a quel procedimento e ne determina l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioReclutamento e idoneità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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