Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Prefetto di Modena del 10 febbraio 2023, notificato il 9 giugno 2023, recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 38, 39 e 40 TULPS e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione e sviamento. Ha sostenuto che l’episodio alla base del provvedimento fosse un mero diverbio verbale con un vicino, privo di conseguenze penali o di aggressioni, e che fosse stato lui stesso a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ha inoltre contestato che una lite occasionale, senza ulteriori approfondimenti sulla sua personalità e sulla sua concreta inaffidabilità nell’uso delle armi, potesse giustificare il divieto. La Prefettura aveva fondato la misura sulla segnalazione della Questura relativa alla lite condominiale e a precedenti episodi, alcuni dei quali «passati alle vie di fatto».
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge. Ha ritenuto non contestati i fatti essenziali e legittimo il giudizio prefettizio, formulato considerando in una prospettiva complessiva e diacronica la lite recente e i precedenti episodi di difficoltà relazionale, dai quali emergevano conflittualità e tensioni comportamentali. Le censure di violazione di legge, travisamento, difetto di istruttoria e illogicità sono state respinte: l’art. 39 TULPS consente una valutazione preventiva e cautelare dell’affidabilità nell’uso delle armi, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, sproporzione o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Non era necessario un giudizio di pericolosità sociale, un abuso effettivo delle armi o una rilevanza penale degli episodi; anche condotte non penalmente rilevanti possono fondare la prognosi di inaffidabilità. Il fatto che il ricorrente avesse richiesto l’intervento della polizia non escludeva la rilevanza dell’episodio e, secondo il TAR, poteva anzi indicare che egli stesso ne aveva percepito la pericolosità. È stata respinta anche la censura motivazionale: il provvedimento esponeva le ragioni della controindicazione al mantenimento delle armi e dava conto dei ripetuti episodi segnalati. Spese a carico del ricorrente per 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
La Prefettura, dunque, dopo aver valutato i fatti segnalati dalla Questura, ha effettuato una corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 39 del Tulps, alla luce delle finalità –come detto, di natura preventiva e cautelare – che la disposizione medesima intende perseguire.
L’art. 39 TULPS attribuisce un potere preventivo e cautelare volto a impedire la detenzione di armi quando gli elementi disponibili sostengano un giudizio prognostico di non affidabilità, senza che occorrano un abuso effettivo o una condanna penale.
art. 3 l. 241/1990
Anche le censure relative al dedotto difetto di motivazione in relazione al giudizio prognostico reso dalla Prefettura e alla mancata valutazione della propria personalità, non sono condivisibili, atteso che l’Amministrazione -come sopra precisato -, da un lato, ha dato conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto controindicato il mantenimento delle armi in capo al ricorrente, dall’altro ha precisato che i ripetuti episodi di difficoltà relazionale segnalati dalla Questura evidenziavano un’oggettiva situazione di conflittualità e di tensioni comportamentali in capo al ricorrente medesimo.
La motivazione del divieto è sufficiente se espone gli elementi fattuali e prognostici che giustificano la valutazione di inaffidabilità, anche attraverso il riferimento a episodi ripetuti di conflittualità.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva e presuppone un giudizio prognostico sull’affidabilità del destinatario, non un accertamento di pericolosità sociale o di responsabilità penale.
- La prognosi di possibile abuso delle armi può fondarsi su episodi o condotte privi di rilevanza penale e anche in assenza di un abuso effettivamente verificatosi, purché gli elementi siano valutati in modo non irrazionale e siano idonei a far dubitare dell’affidabilità dell’interessato.
- Nel valutare l’affidabilità ai fini della detenzione di armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare singoli episodi e una pluralità di precedenti in una prospettiva complessiva e diacronica; la natura occasionale dell’episodio o l’assenza di conseguenze penali non escludono di per sé la legittimità del divieto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali in materia di detenzione di armi riguarda la manifesta illogicità o irragionevolezza, l’evidente sproporzione e il travisamento dei fatti; la motivazione è adeguata quando rende riconoscibili gli elementi concreti alla base della prognosi di inaffidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1495/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →