Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sull’istanza di scioglimento della riserva nell’inserimento nella graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe A019
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di scioglimento della riserva apposta al suo inserimento nella graduatoria di merito del concorso per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, nonché la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. La riserva era collegata al procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero. Il testo non indica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con provvedimento del 21 luglio 2026, ha preso atto della conclusione favorevole del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante e ha sciolto la riserva, inserendo il ricorrente a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso DDG n. 85/2018 per la classe A019 nella regione Puglia. Ritenuto che tale provvedimento abbia integralmente soddisfatto la pretesa, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti. Spese compensate, considerato l’atteggiamento collaborativo dell’Amministrazione scolastica.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio ritiene che il provvedimento sopra citato sia satisfattivo della pretesa del ricorrente, ragion per cui, come previo avviso reso alle parti in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata sussistendone i relativi presupposti di legge.
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in presenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio sul silenzio, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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