Cassazione Civile, Sentenza n. 21159/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale relativo alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare. L'Agenzia deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme sull'alternatività IVA/Registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40) e richiamava la disciplina del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sostenendo che la rettifica del valore dei beni (valore venale) poteva essere effettuata ai fini delle imposte ipotecarie e catastali e che non era subordinata a una preventiva rettifica IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'atto impositivo era stato definito mediante adesione alla definizione agevolata (richiamando il d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58, art. 16-bis). La Corte rileva che la domanda di ammissione alla procedura di definizione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti sui relativi carichi e che la rinuncia depositata ha determinato l'estinzione del ricorso. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti; le spese anticipate rimangono a carico di chi le ha anticipate; non è dovuto ulteriore versamento del contributo unificato in relazione al ricorso proposto dall'amministrazione dello Stato, esente tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamata dall'Agenzia per sostenere la possibilità di rettifica del valore ai fini delle imposte ipotecarie e catastali in presenza di operazioni soggette a IVA (principio di alternatività IVA/Registro). Dal testo emerge che la questione è stata sollevata ma non decisa nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Riferimento alla disciplina IVA e alle procedure di rettifica del valore in ambito IVA; il giudice di merito aveva ritenuto che la rettifica del valore, nella fattispecie, potesse essere operata solo in relazione alla disciplina IVA, ma la Corte di legittimità non ha deciso il merito per estinzione del giudizio.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
artt. 2, 10, 12, 13 e art. 1-bis della tariffa allegata
Citato dall'Agenzia come quadro normativo relativo alle imposte ipotecarie e catastali e ai criteri di accertamento del valore; la Corte non è intervenuta sul merito dell'interpretazione in ragione dell'estinzione per definizione agevolata.
d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
Norma ritenuta idonea a riaprire i termini della definizione agevolata e a consentire la definizione del credito iscritto a ruolo; la Corte ha considerato decisivo l'effetto estintivo derivante dall'adesione alla procedura da parte del ricorrente.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato come base della precedente definizione agevolata alla quale si è dato seguito con la riapertura prevista dall'art. 16-bis del d.l. 34/2019; utilizzato per spiegare l'ambito temporale e procedurale della definizione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce gli effetti della definizione agevolata sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere e sulla estinzione del giudizio; la Corte lo ha applicato per dichiarare estinto il procedimento.
Richiamato in relazione al contributo unificato: la norma, con le modifiche richiamate, non impone ulteriore versamento quando il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato che è esentata tramite prenotazione a debito, come riconosciuto dalla giurisprudenza citata.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata determina, di norma, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei giudizi pendenti relativi ai carichi definiti; la dichiarazione di adesione comporta rinuncia ai giudizi, con conseguente estinzione se la rinuncia è efficace.
- Quando il ricorso è estinto per definizione agevolata, il giudice di legittimità può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate dalle parti.
- In tema di imposte indirette, sussiste il principio di alternatività IVA/Registro: se un'operazione rientra nell'ambito IVA, le rettifiche del valore possono essere disciplinate e valutate prevalentemente nell'ambito della disciplina IVA; tuttavia la precisa estensione di tale principio alle imposte ipotecarie e catastali può essere oggetto di contrasto e richiede valutazione di merito.
- La parte pubblica (es. Agenzia delle Entrate) è esente dall'ulteriore versamento del contributo unificato per il ricorso al giudice quando utilizza la prenotazione a debito; ciò non impedisce, però, che le spese anticipate rimangano a carico di chi le abbia sostenute.
- In presenza di adesione alla definizione agevolata da parte di un soggetto che ha proposto ricorso, è rischioso per il ricorrente mantenere attivo il gravame: la domanda di definizione equivale a rinuncia, con perdita della decisione di merito favorevole o meno.
- Nei casi in cui si voglia conservare la decisione di merito, prima di aderire a definizioni agevolate occorre valutare l'impatto processuale della rinuncia implicita, considerato che l'estinzione impedisce qualsivoglia pronuncia sulla questione sostanziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21092/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21103/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21104/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21109/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21132/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21143/2024 del 29/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →