Cassazione Civile, Ordinanza n. 32844/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il giudizio nasce dalla domanda di un lavoratore volto a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente, con decorrenza da gennaio 2016 e inquadramento nell'VIII livello del CCNL aziendale. La domanda si fondava sull'allegata interposizione fittizia di manodopera nell'ambito di un appalto di servizi di movimentazione di materiali affidato a una cooperativa/società consortile. La Corte d'appello ha ritenuto, sulla base delle prove raccolte, che il lavoratore fosse di fatto eterodiretto da personale della committente, mentre il preposto dell'appaltatore svolgeva soltanto compiti amministrativi, senza reale organizzazione autonoma né potere direttivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 113 c.p.c., 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che le indicazioni impartite dal committente fossero soltanto istruzioni fisiologiche per l'esecuzione dell'appalto e che, trattandosi di attività routinarie, fosse sufficiente l'istruzione iniziale del coordinatore dell'appaltatore senza incidere sulla genuinità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata era conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di appalto genuino e interposizione illecita di manodopera: l'appalto è lecito solo se l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi e assume il rischio d'impresa, esercitando anche il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori impiegati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata nel motivo, senza un autonomo approfondimento interpretativo; la Corte osserva che la doglianza non riguarda un errore di diritto ma la ricostruzione dei fatti.
È la norma invocata per la qualificazione dell'appalto; la Corte ribadisce che l'appalto è genuino solo se l'appaltatore organizza autonomamente i mezzi e assume il rischio d'impresa, con effettivo potere direttivo sui lavoratori.
Richiamato per il divieto di interposizione illecita nella somministrazione/appalto; la Corte conferma che l'assenza di reale organizzazione e direzione dell'appaltatore integra fenomeno interpositorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte chiarisce che il vizio di violazione di legge coincide con errore interpretativo o di sussunzione, non con contestazione della ricostruzione fattuale.
La censura sulla ricostruzione del fatto sarebbe eventualmente riconducibile al vizio motivazionale nei ristretti limiti attuali, non prospettabile in presenza di doppia conforme.
La decisione richiama la proposta di definizione accelerata e collega la conformità della motivazione alla proposta alla disciplina sanzionatoria per abuso del processo.
Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
Applicato per la condanna della ricorrente a una somma in favore della controparte, in ragione della natura abusiva della proposizione del ricorso.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale sanzione per abuso del processo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non è deducibile sotto forma di violazione di legge una censura che, in realtà, miri a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell'individuazione o nell'interpretazione della norma, oppure nell'operazione di sussunzione della fattispecie concreta già accertata; la contestazione del fatto resta estranea a tale vizio.
- L'appalto è genuino solo se l'appaltatore svolge una reale organizzazione autonoma dell'attività, assume il rischio d'impresa ed esercita effettivamente poteri direttivi e di controllo sui lavoratori impiegati.
- In materia di appalto endoaziendale, la mera gestione amministrativa del rapporto da parte dell'appaltatore non è sufficiente a escludere l'interposizione illecita se l'effettiva direzione della prestazione è esercitata dal committente.
- Quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e la censura investe solo l'apprezzamento del compendio probatorio, il ricorso è inammissibile.
- La proposizione di un ricorso privo di reale critica di legittimità, specie in presenza di proposta di definizione accelerata condivisa dalla decisione finale, può integrare gli estremi dell'abuso del processo e giustificare le sanzioni ex art. 96 c.p.c.
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