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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24121/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 104, art. 74 D.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente, assistito dall'avv. Luca Maio, contestava l'assimilazione della sua condotta a quella associativa dopo che il Tribunale del riesame aveva escluso il ruolo a lui inizialmente attribuito di procacciatore di telefoni criptati; sosteneva che le singole cessioni di droga (capo 117) non potevano automaticamente integrare la partecipazione al sodalizio e che le conversazioni intercettate erano insufficienti a provare adesione e contributo consapevole all'associazione. Con un secondo motivo deduceva vizio di motivazione sulla dichiarata carenza di interesse ad impugnare la configurazione di aggravanti (associazione armata/agevolazione mafiosa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante l'errore nella specifica attribuzione del compito di procurare telefoni criptati (attribuito in realtà ad altro sodale), il quadro indiziario a carico del ricorrente rimane grave e concreto: ripetute cessioni di cocaina in ambito nazionale ed elvetico, legami familiari e personali con esponenti di vertice del sodalizio, contatti con altri affiliati, conversazioni intercettate significative (discussioni sul sequestro del container e sui futuri trasporti; la scelta di terzi di pagare il debito al ricorrente come indice di sua capacità rappresentativa del gruppo). La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza secondo cui la mera commissione di reati-fine non è automatica prova dell'associazione, ma la reiterazione in concorso con altri e certe connotazioni della condotta possono costituire gravi, precisi e concordanti indizi; nel caso concreto il Tribunale del riesame ha indicato elementi supplementari che escludono l'asserita automatica deduzione e giustificano la misura cautelare. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: il ricorso contro un provvedimento cautelare non può essere ammesso per questioni sulle aggravanti quando la loro discussione non incide sulla legittimità della misura. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 (disposizioni attuative), senza rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma contestata per l'addebito di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la partecipazione associativa può essere desunta da gravi, precisi e concordanti indizi che, oltre alla reiterazione dei reati-fine, evidenzino inserimento organico e rapporti di fiducia con i vertici del sodalizio.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Richiamata nella discussione come norma sui reati-fine (traffico di stupefacenti); la Corte ricorda che la commissione di tali reati non prova automaticamente l'associazione, ma può concorrere a formare il quadro indiziario.

  • Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 273, 292

    Articoli richiamati nella doglianza difensiva (presumibilmente in relazione a motivazione, valutazione delle intercettazioni e impugnazioni). La sentenza non annulla il principio di corretta applicazione, ma conferma che il Tribunale del riesame ha valutato correttamente gli elementi probatori nel loro complesso.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-bis

    Disposizione esecutiva richiamata per l'adempimento a seguito del rigetto: la copia dell'ordinanza deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli eventuali provvedimenti consequenziali.

  • Art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) - riferimenti giurisprudenziali

    Richiamato incidentalmente (personaggio interlocutore già condannato ai sensi dell'art. 416-bis), usato per valutare la rilevanza delle conversazioni e dei legami con soggetti notoriamente associati a organizzazioni criminali.

Massime di principio

  • La mera commissione di reati-fine (es. spaccio di stupefacenti) non prova automaticamente la partecipazione a un'associazione: occorre valutare il contesto, la ripetizione, la concorrenza con altri partecipi e i collegamenti personali e operativi.
  • L'esclusione di una specifica attribuzione di ruolo (es. procacciatore di telefoni criptati) non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se esistono altri elementi che dimostrano inserimento e funzione nel sodalizio (rapporti di fiducia, contatti con i vertici, rappresentatività riconosciuta dai terzi).
  • Conversazioni intercettate assumono rilievo quando, per contenuto e collocazione temporale, si collegano a eventi istruttori (sequestri, arresti, organizzazione di trasporti) e confermano conoscenza e condivisione delle dinamiche del gruppo.
  • Un singolo episodio può integrare la partecipazione associativa solo se la condotta rivela un ruolo specifico e funzionale all'organizzazione; altrimenti è necessario un complesso di condotte ripetute e significative.
  • In sede di impugnazione di provvedimenti 'de libertate', la contestazione di circostanze aggravanti è in genere inammissibile per carenza di interesse se la decisione cautelare non cambia in ragione dell'eventuale diversa qualificazione di tali circostanze.
  • Per resistere efficacemente a una custodia cautelare per associazione, la difesa deve proporre elementi di fatto o di prova che contrastino la ricostruzione complessiva (non solo confutare una singola attribuzione di ruolo), dimostrando l'assenza di vincoli preesistenti o la episodicità e autonomia dei comportamenti.

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