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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 18/10/2021 del GIP. Ronchi ha proposto due motivi: il primo censura l'affermazione di insussistenza dei presupposti per la sentenza liberatoria ex art.129 c.p.p. (ma tale censura è ritenuta non riconducibile ai limiti di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti); il secondo nega che alla ricorrente siano stati contestati più reati (censura ritenuta manifestamente infondata, dato che risultano imputazioni A e D con date in parte diverse). Inglese ha proposto due motivi: il primo contesta la legittimità della affermazione dell'aggravante ex art.80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo che si fondi solo su conversazioni intercettate (censura ritenuta inammissibile per i limiti di impugnazione nelle sentenze su richiesta delle parti); il secondo contesta la condanna solidale al pagamento delle spese processuali, obiettando che tale statuizione non è più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte relativa ai motivi non ammessi (entrambi i motivi principali di Ronchi e il primo motivo di Inglese). Ha invece accolto il secondo motivo di Inglese con riferimento alla condanna solidale al pagamento delle spese processuali: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido invece che ciascuno per la sua parte. L'annullamento è stato esteso anche a Ronchi ai sensi dell'art.587 c.p.p. Il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La censura di Ronchi che mira a contestare la mancata applicazione della sentenza liberatoria ai sensi dell'art.129 è stata ritenuta non riconducibile alle censure ammissibili nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • artt. 444, comma 2-bis e art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Richiamate come limite all'ammissibilità dei motivi di impugnazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: solo determinate censure sono ammesse, perciò doglianze estranee a quelle previste sono inammissibili.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    L'affermazione di una aggravante fondata solo su conversazioni intercettate è stata oggetto di censura, ma il vizio non è stato esaminato nel merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti previsti per le impugnazioni delle sentenze su richiesta delle parti.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    La disposizione che disciplinava la condanna solidale alle spese è stata modificata: l'abrogazione del comma 2 impedisce oggi di condannare gli imputati in solido per le spese processuali, ragion per cui la statuizione impugnata è stata annullata senza rinvio.

  • art. 67, comma 2, lett. a), legge 18 giugno 2009, n. 69

    Norma che ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.; tale abrogazione è stata ritenuta rilevante per annullare la condanna solidale alle spese.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Applicata per estendere gli effetti dell'annullamento anche all'altra ricorrente (Ronchi), in quanto l'annullamento riguarda una statuizione che beneficia più imputati.

  • Sez. U., n. 491 del 29/09/2011 (Pislor), Rv. 251267-01

    Richiamata per consolidare il principio che la condanna alle spese ha natura sanzionatoria, giustificando la competenza della Sezione a disporre l'annullamento senza rinvio per una statuizione di contenuto determinato ex lege.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) l'impugnabilità è limitata: molte censure sulla motivazione o su questioni di merito risultano inammissibili se non rientrano nelle specifiche fattispecie previste dagli artt. 444/442 (comma 2-bis) e 610 (comma 5-bis) c.p.p.
  • La contestazione di aggravanti o di questioni probatorie va valutata tenendo conto dei limiti procedurali dell'impugnazione: se la doglianza non rientra nelle censure ammesse per le sentenze su richiesta delle parti, sarà dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • La condanna solidale tra imputati al pagamento delle spese processuali non è più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.; se una sentenza ancora prevede tale statuizione, quella parte può essere annullata.
  • Quando l'annullamento riguarda una statuizione di contenuto determinato ex lege e di natura sanzionatoria (p.es. condanna alle spese), la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e la decisione può giovare anche ad altri imputati beneficiando delle regole di estensione (art.587 c.p.p.).
  • Prima di proporre impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, è importante verificare se il motivo proposto rientra tra quelli espressamente ammessi dalla normativa processuale, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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