Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 18/10/2021 del GIP. Ronchi ha proposto due motivi: il primo censura l'affermazione di insussistenza dei presupposti per la sentenza liberatoria ex art.129 c.p.p. (ma tale censura è ritenuta non riconducibile ai limiti di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti); il secondo nega che alla ricorrente siano stati contestati più reati (censura ritenuta manifestamente infondata, dato che risultano imputazioni A e D con date in parte diverse). Inglese ha proposto due motivi: il primo contesta la legittimità della affermazione dell'aggravante ex art.80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo che si fondi solo su conversazioni intercettate (censura ritenuta inammissibile per i limiti di impugnazione nelle sentenze su richiesta delle parti); il secondo contesta la condanna solidale al pagamento delle spese processuali, obiettando che tale statuizione non è più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte relativa ai motivi non ammessi (entrambi i motivi principali di Ronchi e il primo motivo di Inglese). Ha invece accolto il secondo motivo di Inglese con riferimento alla condanna solidale al pagamento delle spese processuali: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna degli imputati in solido invece che ciascuno per la sua parte. L'annullamento è stato esteso anche a Ronchi ai sensi dell'art.587 c.p.p. Il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La censura di Ronchi che mira a contestare la mancata applicazione della sentenza liberatoria ai sensi dell'art.129 è stata ritenuta non riconducibile alle censure ammissibili nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
artt. 444, comma 2-bis e art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamate come limite all'ammissibilità dei motivi di impugnazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: solo determinate censure sono ammesse, perciò doglianze estranee a quelle previste sono inammissibili.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
L'affermazione di una aggravante fondata solo su conversazioni intercettate è stata oggetto di censura, ma il vizio non è stato esaminato nel merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti previsti per le impugnazioni delle sentenze su richiesta delle parti.
La disposizione che disciplinava la condanna solidale alle spese è stata modificata: l'abrogazione del comma 2 impedisce oggi di condannare gli imputati in solido per le spese processuali, ragion per cui la statuizione impugnata è stata annullata senza rinvio.
art. 67, comma 2, lett. a), legge 18 giugno 2009, n. 69
Norma che ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.; tale abrogazione è stata ritenuta rilevante per annullare la condanna solidale alle spese.
Applicata per estendere gli effetti dell'annullamento anche all'altra ricorrente (Ronchi), in quanto l'annullamento riguarda una statuizione che beneficia più imputati.
Sez. U., n. 491 del 29/09/2011 (Pislor), Rv. 251267-01
Richiamata per consolidare il principio che la condanna alle spese ha natura sanzionatoria, giustificando la competenza della Sezione a disporre l'annullamento senza rinvio per una statuizione di contenuto determinato ex lege.
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) l'impugnabilità è limitata: molte censure sulla motivazione o su questioni di merito risultano inammissibili se non rientrano nelle specifiche fattispecie previste dagli artt. 444/442 (comma 2-bis) e 610 (comma 5-bis) c.p.p.
- La contestazione di aggravanti o di questioni probatorie va valutata tenendo conto dei limiti procedurali dell'impugnazione: se la doglianza non rientra nelle censure ammesse per le sentenze su richiesta delle parti, sarà dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- La condanna solidale tra imputati al pagamento delle spese processuali non è più consentita dopo l'abrogazione del comma 2 dell'art.535 c.p.p.; se una sentenza ancora prevede tale statuizione, quella parte può essere annullata.
- Quando l'annullamento riguarda una statuizione di contenuto determinato ex lege e di natura sanzionatoria (p.es. condanna alle spese), la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e la decisione può giovare anche ad altri imputati beneficiando delle regole di estensione (art.587 c.p.p.).
- Prima di proporre impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, è importante verificare se il motivo proposto rientra tra quelli espressamente ammessi dalla normativa processuale, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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