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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che l'ha condannata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art.12 d.lgs. 286/1998) contestando, in particolare: 1) la nullità per mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata visione in contraddittorio dei filmati delle telecamere di sorveglianza (sostiene che le immagini dimostrerebbero la sua non presenza attiva allo scambio dei documenti); 2) vizio di motivazione e carenza probatoria quanto alla partecipazione consapevole, rilevando la confessione del marito, l'inattendibilità delle dichiarazioni dello straniero Chouiya e spiegazioni alternative sul denaro rinvenuto nella sua borsa e sull'uso della carta di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze relative alla mancata 'visione in contraddittorio' dei filmati non possano costituire motivo fondante del ricorso, atteso che la fonte di prova (i video) era già in atti e che la ricorrente aveva optato per il rito abbreviato cd. secco, dal quale deriva l'impossibilità di dedurre in cassazione la mancata assunzione di prova decisiva. Le doglianze sulla valutazione del materiale probatorio sono state considerate inammissibili perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Ne consegue la conferma delle decisioni di merito che avevano condannato la ricorrente a tre anni di reclusione e 10.000 euro di multa (con applicazione di aggravanti e attenuanti come motivato in appello). Inoltre la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286/1998 art.12, comma 1, comma 3 lett. d) e comma 3-ter lett. b)

    art.12, comma 1, 3 lett. d) e 3-ter lett. b) d.lgs. n.286/1998

    La Corte ha interpretato tali disposizioni come norma-sfondo del reato contestato (favoreggiamento dell'ingresso illegale) ritenendo provato il concorso della ricorrente sulla base degli elementi indiziari (incontro con lo straniero, brevità del viaggio, soldi nella borsa, filmati, dichiarazioni).

  • d.lgs. n.286/1998 art.12, comma 3-quater

    art.12 comma 3 quater d.lgs. 286/98

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista da questa disposizione e l'ha tenuta nella determinazione della pena.

  • codice di procedura penale art. 533

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel rito abbreviato cd. 'secco' (alternativo e non condizionato), non è deducibile in cassazione la mancata assunzione di prove che l'imputato ha implicitamente rinunciato a far assumere scegliendo tale rito; quindi la censura sulla mancata visione in contraddittorio dei filmati era inammissibile nella logica del rito scelto.

  • codice di procedura penale art. 192

    Rilevata la natura delle doglianze sulla valutazione probatoria, la Corte ha affermato che contestazioni che richiedono una nuova valutazione degli elementi di fatto non sono deducibili in cassazione ai sensi delle regole sulla funzione nomofilattica del giudice di legittimità.

  • codice di procedura penale art. 616

    Sulla base di questa norma, la Corte ha disposto la sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Se l'imputato sceglie il rito abbreviato cd. 'secco', non potrà poi fondare un ricorso per cassazione sulla mancata assunzione di prove decisive cui ha rinunciato implicando il rito: le doglianze devono avere carattere di illegittimità di diritto e non consistere in una richiesta di rinnovata valutazione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non è sede per rivalutare in fatto il materiale probatorio; il ricorso che si risolve in una mera richiesta di riconsiderazione delle prove è inammissibile.
  • Elementi indiziari convergenti (es. presenza documentata sul luogo, brevità del viaggio inspiegata, denaro riconducibile alla persona, uso di strumenti di pagamento intestati) possono legittimare la valutazione del giudice sul concorso di una persona in un'attività di favoreggiamento, anche se mancano ammissioni esplicite.
  • Per contestare efficacemente in sede di legittimità una valutazione probatoria occorre individuare vizi di diritto o di motivazione che configurino un insufficiente o illogico percorso argomentativo, non la semplice proposta di una versione alternativa dei fatti.
  • Le richieste sulle modalità di acquisizione o visione della prova documentale (es. consultazione in contraddittorio di filmati) sono, in linea di principio, di competenza del giudice del merito e possono risultare inammissibili in cassazione se il procedimento è stato definito con un rito che comporta rinuncia all'esercizio pieno del potere istruttorio.

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