Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 7/04/2021 che aveva: assolto Pazienza; escluso per alcuni imputati l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; confermato la responsabilità penale e le statuizioni civili per gli altri. I ricorrenti (P.G., parte civile e vari imputati) hanno dedotto molteplici censure tra cui: errata esclusione dell'aggravante mafiosa (P.G. e parte civile); inutilizzabilità delle dichiarazioni della collaboratrice Anna Maria Cerminara e vizi nelle rinnovazioni/ricognizioni; vizi delle intercettazioni e delle captazioni; inaffidabilità dei riconoscimenti fotografici e in aula; insufficienza o travisamento degli indizi e dei riscontri; errata qualificazione del fatto (rapina vs furto) e errata quantificazione della pena; richieste di acquisizione di prove nuove in sede di abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente il ricorso della Procura Generale e il secondo motivo della parte civile, ritenendo che la questione relativa all'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per Giovanni Passalacqua e Dante Mannolo richieda nuovo esame: annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto; - rigettato la maggior parte degli altri ricorsi dei singoli imputati (Morra, Fratepietro, Ladogana, Dante Mannolo sul complesso delle doglianze, Leonardo e Giovanni Passalacqua sui profili principali), confermando la solidità della valutazione in fatto dei giudici di merito sul riconoscimento, sui riscontri esterni (captazioni, sopralluoghi, dichiarazioni di riscontro) e sulla valutazione degli indizi; - dichiarato utilizzabili le dichiarazioni della collaboratrice rinnovate con interrogatorio (22/03/2018), escludendo la trasmissione dell'inutilizzabilità alle successive rinnovazioni quando queste siano rituali; - respinto le censure riguardanti inversione dell'onere della prova, vizi manifesti sulla comparazione delle circostanze e la maggior parte delle eccezioni processuali in appello; - rimandato alla Corte territoriale per riesaminare esclusivamente la configurabilità dell'aggravante mafiosa nei termini indicati. In sintesi: conferme generalizzate delle condanne e delle valutazioni probatorie in primo e secondo grado, salvo la riapertura sul tema specifico dell'aggravante mafiosa per i due imputati indicati.
Norme richiamate
L'aggravante per il "metodo mafioso" o per aver agevolato associazione mafiosa richiede dolo specifico; la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame quando emergano elementi che possano indicare che il pagamento o la "quota" non fosse solo remunerazione ma avesse carattere rafforzativo dell'azione del sodalizio
Valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono avere gravità, precisione e concordanza; per la chiamata in correità è sufficiente che i riscontri esterni siano precisi e individualizzanti anche se non dell'intensità di una prova autonoma
Le dichiarazioni di persona che emergono come indagata e che siano inizialmente inutilizzabili possono essere rinnovate in regolare interrogatorio: la rinnovazione rituale può rendere utilizzabili i contenuti confermati, senza che l'inutilizzabilità si trasmetta automaticamente alle dichiarazioni successive
"oltre ogni ragionevole dubbio"
Principio del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio confermato quale parametro di condanna; la Corte ricorda che la valutazione deve escludere ragionevoli alternative e che la motivazione deve mostrare perché le alternative sono irragionevoli
Nel giudizio abbreviato la valutazione sulla necessità di rinnovazione istruttoria spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca l'omessa rinnovazione solo se emergono lacune, illogicità o contraddizioni decisive nella motivazione
Sull'utilizzabilità delle intercettazioni: le questioni di presunta "inutilizzabilità patologica" devono essere valutate tenendo conto del quadro processuale e della tipologia di rito scelto; in abbreviato l'utilizzabilità assume specificità e non sempre determina esclusione automatica
Aggravante per il tempo e luogo che diminuiscono la possibilità di difesa: la Corte e i giudici di merito hanno ritenuto sussistente quando le condizioni (isolamento, cinturazione, ostacoli all'intervento) concretamente agevolano l'esecutore del reato
Distinzione tra nullità e inutilizzabilità: l'inutilizzabilità non si propaga automaticamente agli atti successivi come la nullità; il "vizio derivato" tipico delle nullità non si estende alla sanzione dell'inutilizzabilità
Massime di principio
- La dichiarazione di un collaboratore o di una persona che inizialmente risulti indagata può essere resa utilizzabile se viene rinnovata con le garanzie di legge in successivo interrogatorio e se la rinnovazione contiene una conferma consapevole del contenuto.
- La chiamata in correità richiede riscontri esterni ma questi non devono necessariamente avere la stessa forza degli indizi tradizionali: è sufficiente che siano precisi, individualizzanti e autonomi rispetto alla fonte accusatoria.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile una rivalutazione del merito o una nuova ricostruzione fattuale salvo macroscopiche illogicità o omissioni decisive della motivazione.
- La prova indiziaria va valutata con il criterio della gravità, precisione e concordanza; il giudizio complessivo deve escludere soluzioni alternative ragionevoli per poter condannare.
- L'aggravante "mafiosa" richiede la prova (o elementi fortemente indiziari) del dolo specifico di favorire l'organizzazione: pagamenti o "riconoscimenti" possono essere interpretati come remunerazione o come strumento di rafforzamento del sodalizio e devono essere valutati nel contesto.
- Un alibi inconsistende o palesemente costruito costituisce un indizio a carico che, unitamente ad altri elementi, può rafforzare la credibilità della chiamata in correità.
- Nel giudizio abbreviato il giudice di appello ha ampia discrezionalità sulla acquisizione di prove nuove; la richiesta di acquisizione viene valutata con maggior rigore e la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali decisivi.
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