Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per la detenzione dell'arma, con particolare rilievo sul fatto che l'arma era priva di munizionamento e dunque non sarebbe stato verificato il suo funzionamento; 2) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto come ricettazione, considerato che in appello era stato prodotto il decreto di rinvio a giudizio per il furto dell'arma (decreto di rinvio immediato) che, secondo la difesa, avrebbe dovuto impattare sulla qualificazione della condotta; 3) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della sanzione (assenza di criteri esplicitati nella quantificazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, rilevando che il ricorso riproponeva sostanzialmente i motivi di appello senza confrontarsi con le specifiche motivazioni delle due decisioni di merito e chiedendo impropriamente una rivalutazione del merito. La Corte ha ritenuto le risposte fornite in secondo grado logiche, coerenti e prive di vizi di diritto: sull'assenza di munizionamento non sussisteva l'obbligo di ulteriori accertamenti dato lo stato oggettivo dell'arma; la mera produzione del decreto di rinvio a giudizio non mutava la qualificazione di ricettazione senza altre prove o dichiarazioni; la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti erano motivati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Applicata per disporre la sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso per genericità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre i motivi di appello: deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata e indicare vizi di diritto determinanti per la cassazione.
- La genericità dei motivi (mancanza di specificità nel censurare le argomentazioni della motivazione impugnata) conduce normalmente all'inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e sanzione a favore della cassa delle ammende).
- Contestazioni sulla valutazione di fatti materiali (es. funzionamento di un'arma) richiedono elementi probatori o almeno argomentazioni che dimostrino l'illegittimità della valutazione probatoria; la mera assenza di un elemento (es. munizionamento) non impone automaticamente l'annullamento se la motivazione di merito è logica e coerente.
- La semplice esibizione di un atto (es. decreto di rinvio a giudizio) non è di per sé idonea a modificare la qualificazione giuridica dei fatti in assenza di ulteriori fonti di prova o dichiarazioni che ne dimostrino l'effettiva incidenza sulla ricostruzione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena devono essere espressamente motivate; tuttavia, se la motivazione di merito fornisce criteri e ragioni logiche, la Cassazione non interviene per riqualificare il merito.
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