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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente a tempo indeterminato aveva chiesto la ricostruzione della carriera computando integralmente anche il servizio pre-ruolo svolto con contratti a termine e, in particolare, il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie ai fini sia dell'inquadramento e del trattamento economico sia della mobilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda; il MIUR aveva appellato solo sul punto relativo al servizio svolto nelle scuole paritarie, ma la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485, 489, 490 e 569 d.lgs. 297/1994, dell'art. 2, comma 2, d.l. 255/2001, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016 e della l. 62/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo con la progressione stipendiale del lavoratore a tempo determinato e che avesse erroneamente equiparato il servizio prestato nelle scuole paritarie a quello svolto nella scuola statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del MIUR, cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della docente limitatamente al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie. Ha inoltre precisato che restava ferma la parte della decisione di primo grado già passata in giudicato relativa ad altro profilo (mobilità/assegnazione territoriale). Le spese di merito sono state compensate per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale, mentre la controricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    è richiamata dalla parte ricorrente, ma la Corte ritiene decisivo il diverso profilo della non riconoscibilità del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti statali

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie per l'inquadramento e il trattamento economico dei docenti della scuola statale

  • artt. 489, 490 e 569 d.lgs. n. 297 del 1994

    sono richiamati nel ricorso insieme all'art. 485, ma la decisione si fonda sulla non omogeneità dello status tra scuola paritaria e scuola statale e sulla mancanza di una norma che estenda tale servizio ai fini della carriera

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001

    richiamato dal ricorrente come parametro normativo della disciplina del servizio pre-ruolo

  • nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016

    richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla ricostruzione della carriera

  • L. n. 62 del 2000

    la legge sulle scuole paritarie tutela l'equipollenza del titolo di studio e della qualità del servizio di istruzione per gli alunni, ma non equipara il rapporto di lavoro del docente paritario a quello della scuola statale né estende il regime delle scuole pareggiate

Massime di principio

  • Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è computabile automaticamente, in mancanza di una specifica previsione legislativa che ne imponga il riconoscimento.
  • La disciplina delle scuole paritarie, pur assicurando l'equipollenza del servizio scolastico e del titolo di studio per gli alunni, non comporta l'assimilazione del rapporto di lavoro del docente paritario a quello instaurato con la scuola statale.
  • Quando la questione riguarda esclusivamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in scuole paritarie ai fini della carriera, il giudice può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
  • La diversa qualificazione del rapporto di lavoro tra scuola statale e scuola paritaria giustifica un differente trattamento del servizio pre-ruolo prestato presso quest'ultima nel sistema di ricostruzione della carriera.
  • Le censure formulate richiamando la disciplina generale del personale scolastico e la normativa pattizia europea non superano il dato decisivo della mancanza di omogeneità tra i due rapporti di lavoro e della conseguente insussistenza del diritto al computo integrale del servizio paritario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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