Cassazione Penale, Sentenza n. 17603/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna (12/01/2021) che, in parziale riforma del Tribunale di Rimini (18/12/2017), l'aveva condannata per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis C.d.S.; con il ricorso per Cassazione si deducevano: (i) nullità dell'accertamento alcolimetrico per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (artt. 180, 182 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.); (ii) omessa motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti urgenti e irripetibili (artt. 526 e 546 cod. proc. pen.). La Corte di Cassazione ha ritenuto che la doglianza sull'omesso avviso non fosse prima facie infondata e pertanto il ricorso era instaurato correttamente, ma ha constatato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (fatto datato 30/01/2016) maturata nel corso del giudizio di legittimità in base al calcolo previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 20/04/2022, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; non è stata quindi effettuata una valutazione di merito sulle questioni probatorie poste, salvo il rilievo che la censura sull'omesso avviso al difensore non era manifestamente infondata e che la declaratoria di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'assenza del fatto o la sua non riconducibilità all'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile.
Norme richiamate
comma 2, lett. c) e 2-bis
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; indica il titolo di reato contestato all'imputata.
Articoli usati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto che, tenuto conto della data del fatto e dell'assenza di sospensioni, la prescrizione fosse maturata nel corso del giudizio di legittimità.
art. 129, comma 2 Codice di Procedura Penale
Prevede che il giudice possa assolvere per non doversi procedere quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha ricordato che tale statuizione è rara e richiede certezza assoluta, diversamente dalla mera declaratoria di prescrizione.
artt. 180 e 182 Codice di Procedura Penale
Richiamati rispetto all'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da difensore e alla validità degli accertamenti alcolimetrici; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza non manifestamente infondata, con conseguente rilevanza processuale della questione.
art. 114 disp. att. Codice di Procedura Penale
Norma organizzativa sul diritto alla difesa e modalità di assistenza: richiamata in relazione all'omesso avviso alla persona sottoposta ad accertamento alcolimetrico.
artt. 526 e 546 Codice di Procedura Penale
Richiami relativi agli obblighi motivazionali in sede di impugnazione e al provvedimento di cassazione; la ricorrente lamentava omessa motivazione sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti urgenti, ma la Corte non ha affrontato nel merito per effetto della prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura nel corso del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, anche se persistono questioni probatorie non decise sul merito.
- Le doglianze che prospettano nullità o inutilizzabilità di accertamenti (es. omesso avviso della facoltà di difensore prima dell'alcoltest) non sono automaticamente inammissibili: se non manifestamente infondate possono consentire l'ammissione del ricorso in Cassazione.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino dagli atti in modo assolutamente incontestabile; questa ipotesi è distinta e più restrittiva rispetto alla declaratoria di prescrizione.
- In presenza di censure sulla utilizzabilità di accertamenti urgenti e irripetibili, è importante che la motivazione di merito affronti esplicitamente le ragioni del rigetto dell'eccezione, altrimenti la questione potrà essere riproposta in sede di legittimità purché non sopravvenga la prescrizione.
- Per valutare il decorso della prescrizione è necessario considerare la data del fatto, gli eventuali periodi di sospensione/interruzione e le norme di calcolo (artt. 157 e 161 c.p.); la mancata considerazione di questi elementi può portare all'annullamento per estinzione del reato.
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