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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 13.11.2021 che aveva confermato la misura cautelare della detenzione carceraria. L'indagato era gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) per il possesso, il 5.11.2020, di una sostanza stupefacente (cocaina) con principio attivo circa 80% e quantità indicata nel provvedimento come circa 54 grammi. Il ricorrente contestava la motivazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione: sosteneva che la motivazione fosse meramente formale, non tenesse conto dell'anno trascorso tra il fatto e la notifica, della presunta unicità dell'episodio, della modesta rilevanza del peso della sostanza, dei precedenti penali non gravi e non specifici, e che la detenzione domiciliari non avrebbe implicato una presunzione di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero espressione di mero dissenso valutativo sulle esigenze cautelari e non idonee a fondare la cassazione. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato che, ai fini dell'attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., non è richiesta l'imminenza di occasioni concrete di reiterazione ma una valutazione prognostica che consideri le modalità del fatto, la personalità e il contesto socio-ambientale; tale valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è il ritardo temporale. Il Tribunale, a suo avviso, aveva adeguatamente motivato la persistenza del pericolo richiamando: elevato grado di purezza della cocaina e consistente numero di dosi confezionabili (oltre 350), indizio di rapporti con spacciatori di livello; analoga considerazione del dato ponderale; mancanza di attività lavorativa stabile e assenza di redditi compatibili con l'acquisto della partita; rapporti stretti con un pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Per queste ragioni la misura carceraria è stata ritenuta proporzionata e idonea a interrompere i contatti e impedire nuove operazioni illecite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ordine di trasmissione per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte accetta la qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio in base alla consistente purezza e alla quantità idonea al confezionamento di numerose dosi

  • cod. proc. pen., art. 274, comma 1, lett. c)

    art. 274, comma 1, lett. c)

    Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma richiede una valutazione prognostica delle condotte reiterative tenendo conto di modalità del fatto, personalità e contesto; la motivazione deve essere più approfondita se è trascorso tempo tra il fatto e la misura

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte in conseguenza dell'inammissibilità

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio agli adempimenti di cancelleria previsti per la esecuzione del dispositivo della sentenza

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a esprimere dissenso valutativo sulle esigenze cautelari sono in genere inammissibili in cassazione; bisogna dimostrare errori di diritto o carenze logiche e motivazionali puntuali
  • L'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p. richiede una valutazione prognostica basata su elementi concreti (modalità del fatto, quantità/purezza, rapporti, situazione economica e sociale) e non la sola indicazione di una distanza temporale tra fatto e misura
  • Il decorso di tempo tra il fatto e la misura cautelare non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione, ma impone al giudice una motivazione particolarmente approfondita che spieghi la continuità del rischio
  • Quantità significativa, elevato grado di purezza e capacità di confezionare numerose dosi sono indici rilevanti per dedurre collegamenti con reti di spaccio e la sussistenza di esigenze cautelari (anche se il dato ponderale da solo non è sempre conclusivo)
  • La mancanza di redditi leciti stabili e i rapporti con soggetti pregiudicati rafforzano la valutazione di rischio di reiterazione e la scelta di misure più afflittive quando necessario per interrompere i contatti criminosi
  • La detenzione domiciliare o il presidio elettronico possono risultare inidonei se, alla luce del quadro probatorio, consentirebbero comunque al soggetto di mantenere rapporti e compiere operazioni illecite
  • In sede di impugnazione è utile contestare la motivazione nel merito con argomentazioni specifiche (contraddizioni, omissioni, vizi logici) piuttosto che limitarsi ad affermare l'inesistenza del pericolo

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