Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la confisca disposta a suo carico dopo l'accettazione del patto sanzionatorio ex art.444 c.p.p., deducendo violazione degli artt. 8 e 12-bis del D.lgs. n.74/2000 nonché dell'art.9 del medesimo decreto. L'eccezione centrale è che la confisca era stata determinata con riferimento al profitto (risparmio d'imposta) ascritto all'utilizzatore delle fatture, la società Ecol Service s.r.l. (D'Alfonso), mentre Marazzina era solo l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti: pertanto non avrebbe conseguito il risparmio d'imposta contestato e l'eventuale misura ablatoria non poteva essere comminata a suo carico. In via subordinata il ricorrente censurava la mancata indicazione di un eventuale prezzo o compenso percepito per l'emissione delle fatture e la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al collegamento tra i beni confiscati e il profitto del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte, ritenendo fondata la doglianza relativa alla confisca. Ha affermato che, per i reati relativi alle fatture per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. n.74/2000) la disciplina di deroga prevista dall'art.9 impedisce di applicare il principio solidaristico proprio degli illeciti plurisoggettivi; dunque non è legittimo attribuire all'emittente la confisca per equivalente corrispondente al risparmio d'imposta effettivamente conseguito dall'utilizzatore delle fatture. Per l'emittente va considerato piuttosto il prezzo del reato (il compenso pattuito o riscosso); solo in mancanza di elementi idonei a determinare tale prezzo può essere comunque disposto il sequestro preventivo per equivalente con riferimento a qualsiasi utilità economicamente valutabile derivante dalla condotta, se accertata. Nel caso concreto il G.i.p. aveva attribuito a Marazzina il risparmio d'imposta dell'Ecol Service senza alcuna evidenza o motivazione circa un analogo vantaggio per l'emittente; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca a carico di Marazzina.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 8
Individua il reato dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte osserva che l'emissione è funzionale all'evasione di terzi e non genera automaticamente un risparmio d'imposta a favore dell'emittente.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 9
deroga all'art.110 cod. pen.; prevede che l'emittente e chi concorre con lui non siano punibili a titolo di concorso nel reato di cui all'art.2 e viceversa
Stabilisce l'autonomia delle due fattispecie (emittente e utilizzatore) impedendo l'applicazione del principio di concorso fra loro: ne consegue che non si pu�' estendere al semplice emittente il profitto fiscale dell'utilizzatore.
Codice penale - art. 110
Norma generale sul concorso di persone nel reato; la sua applicazione è stata esclusa in relazione al rapporto emittente/utilizzatore dalla deroga dell'art.9 del D.lgs. n.74/2000.
Codice di procedura penale - art. 444
Regola il patto sanzionatorio (accordo tra pubblico ministero e imputato); nella specie il G.i.p. ha ratificato il patto, ma la Corte richiede comunque corretta motivazione della confisca collegata al profilo soggettivo e materiale del profitto.
Cass. Sez. U., n. 26654/2008
Richiamata per il principio solidaristico di imputazione del profitto nell'illecito plurisoggettivo; la Corte sottolinea però che quel principio non opera quando il legislatore ha espressamente derogato (art.9 D.lgs. n.74/2000).
Cass. Sez. 3, sent. n. 50310/2014; n. 42641/2013; n. 35459/2016
Giurisprudenza di merito e di legittimità che chiarisce che per l'emittente di fatture inesistenti il parametro della confisca è il prezzo del reato (il compenso), e solo in mancanza di elementi si può considerare qualsiasi utilità economicamente valutabile derivante dal reato.
Massime di principio
- Quando si tratta dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8 D.lgs. n.74/2000) non è possibile applicare alla persona che ha emesso le fatture la confisca per equivalente calcolata sul risparmio d'imposta effettivamente conseguito dall'utilizzatore delle fatture, perché l'art.9 del decreto esclude il concorso tra emittente e utilizzatore.
- Per l'emittente il parametro di riferimento per eventuali misure ablative è preferibilmente il prezzo del reato (il compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture); il risparmio d'imposta è rilevante per l'utilizzatore, non per l'emittente.
- Solo in assenza di elementi che consentano di determinare il prezzo del reato può essere ragionevole il sequestro per equivalente relativo a qualsiasi utilità economicamente valutabile, purché tale utilità sia accertata e motivata.
- Il giudice che ratifica un patto sanzionatorio deve motivare specificamente il collegamento tra i beni sottoposti a confisca e il profitto o il prezzo del reato imputabile all'imputato; la mera estensione del beneficio fiscale dell'utilizzatore all'emittente è insufficiente.
- La deroga normativa (art.9 D.lgs. n.74/2000) impedisce di ricorrere al principio solidaristico del concorso (art.110 c.p.) per legittimare misure ablative a carico di soggetti diversi da quelli cui il profitto è direttamente ascrivibile.
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