Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di patteggiamento del GIP di Bergamo del 25/9/2020, sostenendo l'inosservanza dell'art. 86 del d.P.R. n. 309/1990 per omissione della valutazione della pericolosità sociale dell'imputato ai fini dell'espulsione: il Tribunale, pur pronunciando la pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), non avrebbe valutato se il condannato straniero debba essere sottoposto alla misura dell'espulsione una volta scontata la pena, nonostante la gravità e la modalità della condotta contestata (traffico di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Ha annullato la sentenza impugnata solo su quel punto e ha rinviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio volto a valutare concretamente la pericolosità sociale dell'imputato e l'eventuale applicabilità dell'espulsione. La parte relativa alla pena concordata è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
La norma impone l'accertamento della pericolosità sociale del condannato straniero ai fini dell'applicazione dell'espulsione; l'omessa valutazione configura violazione che deve essere sanata dal giudice di merito su rinvio.
codice di procedura penale, art. 444
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); pur nell'ambito dell'accordo tra le parti, il giudice deve comunque verificare aspetti rilevanti di ordine pubblico come l'applicabilità di misure di sicurezza/espulsione.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita i motivi di ricorso per cassazione proponibili dal pubblico ministero e dall'imputato contro sentenze di patteggiamento a specifiche fattispecie; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione dell'espulsione rientra tra i motivi ammessi perché attiene all'illegalità della misura o all'espressione della volontà dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 606
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione nella disciplina generale; la Corte ha precisato che, quando la misura è obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato, è esperibile il ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 (Sez. U., n. 21368/2019).
Corte costituzionale, sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995
Richiama il principio secondo cui l'accertamento della pericolosità sociale deve essere effettuato in sede di cognizione (e poi in esecuzione), ossia con adeguata valutazione delle circostanze concrete; da ciò deriva l'obbligo del giudice di merito di motivare la decisione sull'espulsione.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice, anche se accoglie la richiesta delle parti, deve comunque valutare la necessità di misure di sicurezza o provvedimenti di ordine pubblico obbligatori per legge (es. espulsione per stranieri) e motivare la decisione.
- L'omessa valutazione della pericolosità sociale di un condannato straniero ai fini dell'espulsione configura motivo di annullamento limitato della sentenza e legittima il rinvio al giudice di merito per un nuovo accertamento.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento ma solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis; tuttavia, se la misura è obbligatoria per legge rispetto al reato, è possibile il ricorso secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere concreta e motivata in fatto, tenendo conto della gravità del reato, delle modalità di commissione e delle prospettive di reinserimento; la difesa può offrire elementi per confutare l'applicabilità dell'espulsione.
- L'espulsione è questione di ordine pubblico e non è assorbita dall'accordo di patteggiamento: il giudice ha il dovere di pronunciarsi espressamente su tale punto o di compiere le necessarie valutazioni in sede di rinvio.
- In situazioni analoghe, le parti (soprattutto il PM) dovrebbero esplicitare in dibattimento o in atti gli elementi utili alla valutazione della pericolosità sociale, mentre il giudice deve affrontare il tema anche d'ufficio e motivare la decisione per evitare annullamenti parziali.
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