Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (evasione fiscale), deducendo: 1) nullità per illogicità e carenza di motivazione in relazione all'eccezione di incostituzionalità fondata sul ne bis in idem tra giudizio tributario e penale (la difesa sosteneva che per gli stessi fatti era stata già irrogata una sanzione amministrativa, pari a €71.487,60, e che ciò avrebbe reso applicabile il divieto di doppia punizione); la Corte di appello avrebbe poi ritenuto irrilevante l'eccezione perché la sanzione non sarebbe stata pagata; 2) omissione di esame della censura relativa all'art. 1298, comma 2, cod. civ., per cui la somma contestata sarebbe stata depositata su conto cointestato con il suocero e, quindi, andrebbe valutata solo la metà ai fini della verifica della soglia di punibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello ha erroneamente affermato che il ne bis in idem dipenderebbe dal pagamento della sanzione amministrativa (il principio vale a prescindere dall'effettiva estinzione), ma ha ritenuto il motivo generico e privo di documentazione idonea a provare la definitività e l'irrogazione non più impugnabile della sanzione amministrativa invocata; pertanto non sussistevano elementi certi per ritenere violato il divieto di doppia punizione. Quanto alla questione della cointestazione del conto, la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la titolarità del conto non incide sulla sussistenza del reato né sulla verifica della soglia di punibilità o della responsabilità penale, tema che al più rileverebbe in sede esecutiva (confisca). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che configura il reato fiscale oggetto del processo; la Corte ha ritenuto che la verifica della soglia di punibilità e della responsabilità penale si effettui sul presupposto del profitto/risparmio d'imposta, indipendentemente dalla titolarità del conto su cui la somma sia custodita.
Rinvio nella motivazione alla norma sul divieto di doppia punizione (ne bis in idem); la Corte di appello ha errato nel collegare la rilevanza del divieto al pagamento della sanzione amministrativa, mentre la Cassazione ricorda che il principio opera indipendentemente dall'effettiva espiazione o pagamento, purché la sanzione amministrativa sia definitiva.
art. 1, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma che disciplina le sanzioni amministrative tributarie; citata nel ricorso per indicare l'entità della sanzione amministrativa richiamata dalla difesa quale potenzialmente idonea a determinare il ne bis in idem, ma la Corte ha ritenuto mancante la prova della definitività di tale sanzione.
Richiamato dalla difesa in relazione alla contitolarità del conto; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della sussistenza del reato e della soglia di punibilità, osservando che la cointestazione può eventualmente rilevare in sede esecutiva ma non nell'accertamento penale della responsabilità.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem tra giudizio amministrativo/tributario e penale rileva quando esista una sanzione amministrativa definitiva riguardante gli stessi fatti; non è necessario che la sanzione sia stata materialmente pagata, ma la parte che invoca il ne bis in idem ha l'onere di provare la definitività e l'oggetto della sanzione amministrativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere specifiche e corredate da documentazione comprovante gli elementi decisivi (atti amministrativi definitivi, date, oggetto della sanzione); allegazioni generiche o prive di atti non sono idonee a sostenere la deduzione.
- La titolarità o la contitolarità di un conto corrente non incide sulla sussistenza del reato fiscale né sulla valutazione della soglia di punibilità in sede penale; questioni sulla disponibilità effettiva del profitto possono al più rilevare nella fase di esecuzione (confisca).
- Se si intende far valere il ne bis in idem per sanzioni amministrative occorre dimostrare chiaramente che l'accertamento tributario si è concluso con una sanzione non più opponibile e che detta sanzione riguarda gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.
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