Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000, sostenendo di aver estinto prima dell'apertura del dibattimento parte rilevante del debito (pagamento di una rata del piano di rateizzazione e di una prima rata della "rottamazione") e che ciò avrebbe ridotto il debito residuo sotto la soglia di punibilità; (ii) violazione di legge per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), rilevando le condotte riparatorie e collaborative poste in essere dopo il reato e la carattere occasionale della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la causa di non punibilità dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 opera solo se il debito tributario (incluse sanzioni e interessi) è integralmente estinto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; la semplice rateizzazione o un accordo che novazioni il termine non è sufficiente. La Corte ha rilevato che i pagamenti prodotti dal ricorrente erano parziali e che lo stesso non ha dimostrato l'integrale estinzione del debito contestato, quindi l'istituto non opera. Sul secondo motivo ha confermato che la particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata sul fatto in sé e sulle sue componenti oggettive e soggettive, non valorizzando le condotte posteriori alla commissione del reato; inoltre ha ritenuto che l'entità del superamento della soglia (individuato in 17.187,15 euro, oltre il 10% del dovuto) esclude la tenuità e che il precedente specifico e la continuazione aggravano la posizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce determinate forme di omissione nei versamenti tributari. La Corte considera il reato come unisussistente, realizzato al momento dell'omissione che supera la soglia prevista alla scadenza del termine per la dichiarazione.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
La causa di non punibilità prevista dall'art. 13 opera solo se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario (compresi sanzioni amministrative e interessi) è stato integralmente estinto; la mera rateizzazione o un accordo che rinvii la scadenza non produce sul piano penale l'effetto estintivo richiesto.
art. 131-bis cod. pen.
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata sul 'fatto' e sulle sue componenti oggettive e soggettive al momento della consumazione; le condotte posteriori generalmente non rilevano per dimostrare la tenuità.
art. 133 cod. pen.
I criteri di valutazione della pena (art. 133) sono richiamati per delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis: i criteri del comma 1 si riferiscono al fatto, mentre le condotte contemporanee o successive sono contemplate al comma 2 e non possono sostituire la valutazione della tenuità del fatto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 richiede l'integrale estinzione del debito tributario (capitale, sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado: pagamenti parziali o la sola rateizzazione non bastano.
- La prova dell'integrale estinzione del debito grava sul soggetto che invoca la causa di non punibilità: è necessario documentare inequivocabilmente il saldo prima della data di apertura del dibattimento.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. la valutazione della particolare tenuità si concentra sul fatto concreto così come si è svolto; le condotte riparatorie successive non sono rilevanti per assimilare il fatto alla categoria della particolare tenuità, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.
- La vicinanza dell'importo omesso alla soglia di punibilità può favorire il riconoscimento della tenuità, ma un superamento significativo (anche in termini percentuali, es. oltre il 10%) rende difficile l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Precedenti specifici e la configurazione di reati in continuazione aggravano la posizione dell'imputato e ostacolano il riconoscimento di benefici come la particolare tenuità.
- Gli accordi con l'amministrazione finanziaria che novano le scadenze sono rilevanti sul piano tributario ma, di per sé, non producono l'effetto estintivo richiesto ai fini penali: occorre l'effettivo versamento integrale nei termini temporali richiesti dalla norma penale.
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