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Ordinanza

Ordinanza n. 13381/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202602344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda relativa all'attivazione della procedura di rilascio di un visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nel corso dell'esame del ricorso, il TAR ha rilevato che la procura alle liti rilasciata all'estero e depositata in giudizio non risultava autenticata secondo le forme richieste per poter essere fatta valere in Italia: autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero, nonché legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, ricorrendone i presupposti, apposizione dell'apostille. Il Collegio ha quindi prospettato l'inammissibilità del ricorso per difetto di una procura idonea a conferire validamente lo jus postulandi, richiamando i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito né ha dichiarato l'inammissibilità. Ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso introduttivo per irregolarità formale della procura alle liti rilasciata all'estero e, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto la questione al contraddittorio delle parti. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie esclusivamente su tale profilo. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti; la norma è stata applicata per consentire memorie sulla possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    Secondo il principio richiamato dall'Adunanza Plenaria, la disciplina civilistica della regolarizzazione della procura non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    È richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all'estero, affinché il documento possa essere fatto valere in Italia.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    È richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti esteri da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione può essere sostituita dall'apostille, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non può essere ampliato mediante collegamenti video a distanza.
  • Per poter essere fatta valere nel processo italiano, una procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • Un giudizio amministrativo instaurato da un difensore privo di uno jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile; la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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