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Ordinanza

Ordinanza n. 379/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso principale, - della determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile -OMISSIS-, relativa alla approvazione della graduatoria definitiva del «Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 29 unità personale appartenenti all’area dei funzionari (già Cat. D) e di n. 9 unità personale appartenenti all’area degli istruttori (già Cat. C) -diversi profili professionali-», relativa al profilo professionale Istruttore Amministrativo (AMM/C), Area Istruttori (già categoria giuridica C1) – n. 8 Unità – pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio online dell’Azienda resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, tra i vincitori del concorso; - della comunicazione pervenuta a mezzo PEC in data -OMISSIS- - RISCONTRO ISTANZA DI AUTOTUTELA E/O RIESAME DEGLI ATTI CONCORSUALI, ASSUNTA AL PROT. N. _-OMISSIS-), con cui l’Azienda Speciale Consortile A04 ha rigettato l’istanza di riesame in autotutela nonché di soccorso istruttorio ex artt. 6 e 21 nonies della L. n. 241/1990 avanzata dal sig. -OMISSIS- escludendo di valutare il titolo di riservista quale volontario delle forze armate congedato senza demerito ex artt. 1014-678 D.lgs 66/2010 in possesso del ricorrente così come indicato nella domanda di partecipazione al concorso de quo; - della determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile -OMISSIS-relativa all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso, pubblicata in data -OMISSIS- sull’Albo pretorio online dell’Azienda resistente, nella parte in cui (al punto 4) viene dato atto che “tra i soggetti sopra indicati non risultano collocate persone aventi diritto alla riserva di posti in favore dei volontari delle forze armate” a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione da parte dell’odierno ricorrente ed, in ogni caso, in ogni parte ritenuta opportuna; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; - degli elenchi dei vincitori del concorso nella parte in cui l’Azienda resistente ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui l’Azienda resistente ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i, se esistenti, con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - del bando di concorso “Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 29 unità di personale appartenenti all’area dei funzionari (già Cat. D) e di n. 9 unità di personale appartenenti all’area degli istruttori (già Cat. C) - diversi profili professionali” nella parte in cui omette di indicare le riserve di legge ex art. 3, comma 2, lett. e) art. 5 del D.P.R. 487/1994 ed artt. 1014-678 del D. Lgs n. 66/2010 ed in ogni caso ove ritenuto opportuno: delle istruzioni di svolgimento della prova scritta, dei verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; della prova scritta stessa, nelle parti di interesse, dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa, dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente e dei verbali di formulazione della graduatoria stessa; - di ogni altro atto, comunque, connesso e/o presupposto e/o consequenziale, potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente anche se non conosciuto dalla medesima; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse (Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1; e per la condanna ex art 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso il profilo di Istruttore Amministrativo AMM/C, già categoria C1; quanto al ricorso incidentale depositato in data -OMISSIS- - della determinazione del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile -OMISSIS-, della determinazione dell’Azienda Speciale Consortile -OMISSIS-, del “Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato di n. 29 unità di personale appartenenti all’area dei funzionari 8già cat. D) e di n. 9 unità di personale appartenenti all’area degli istruttori (già cat. C) – diversi profili professionali”, nella parte in cui omette di indicare le riserve previste dalla L. n. 68/1999 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva di una selezione pubblica per titoli ed esami, nella parte in cui non riconoscono al ricorrente il titolo di riserva quale volontario delle forze armate, nonché il diniego dell’istanza di riesame in autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente principale ha impugnato gli atti di una procedura selettiva pubblica per l’assunzione a tempo determinato, relativamente al profilo di istruttore amministrativo, deducendo l’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, asseritamente spettante quale volontario delle forze armate congedato senza demerito ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010. Ha contestato la graduatoria provvisoria e quella definitiva, il rigetto dell’istanza di autotutela e soccorso istruttorio, l’omessa indicazione delle quote di riserva nel bando e negli elenchi dei vincitori e ogni ulteriore atto connesso, chiedendo l’annullamento degli atti, l’ammissione tra i vincitori riservisti, l’accertamento della propria posizione e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. È stato inoltre proposto ricorso incidentale da altra candidata, volto a contestare gli atti della procedura nella parte in cui avrebbero omesso di indicare le riserve previste dalla l. n. 68/1999. Il ricorrente principale aveva già provveduto all’integrazione del contraddittorio, come disposto da una precedente ordinanza. Il Collegio ha rilevato che i motivi e le difese dell’amministrazione richiedono un approfondimento incompatibile con la definizione della controversia nella sola fase cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle graduatorie, del bando, del diniego di autotutela o della spettanza delle riserve. Ha ritenuto necessario un approfondimento in sede di merito e ha quindi fissato l’udienza pubblica per il 20 aprile 2027, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere né negare espressamente la sospensione degli atti con una pronuncia di merito cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza tutti i verbali della commissione esaminatrice e le eventuali richieste di integrazione rivolte ai candidati, mediante le forme del processo amministrativo telematico. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari della ricorrente incidentale in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la decisione cautelare, di fissare sollecitamente l’udienza di merito; nel caso concreto il giudice ha fissato l’udienza pubblica e disposto contestualmente incombenti istruttori.

  • artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010

    Sono le disposizioni invocate dal ricorrente a fondamento del titolo di riserva spettante ai volontari delle forze armate congedati senza demerito; la loro applicabilità concreta non è stata ancora decisa.

  • artt. 6 e 21-nonies l. 241/1990

    Sono richiamati con riferimento all’istanza di riesame in autotutela e di soccorso istruttorio presentata dal ricorrente; il giudice non ha ancora valutato la legittimità del relativo diniego.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica; la domanda non è stata definita con l’ordinanza.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute della ricorrente incidentale.

  • art. 9 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e alla conseguente necessità di oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando i motivi di ricorso e le difese dell’amministrazione richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione nella sola fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché definire la domanda cautelare nel merito.
  • Nella fase cautelare, il giudice può disporre l’acquisizione dei verbali della commissione esaminatrice e delle eventuali richieste di integrazione rivolte ai candidati quando tali documenti risultano necessari per valutare la legittimità di una graduatoria e dell’omessa valutazione di titoli o riserve.
  • L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio del giudice amministrativo deve depositare la documentazione richiesta nel termine assegnato e secondo le modalità del processo amministrativo telematico.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute di una parte, il giudice può ordinare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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