Ordinanza n. 332/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di inserimento in struttura di accoglienza, preceduto dal silenzio serbato sull'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, aveva presentato un'istanza di inserimento in una struttura di accoglienza ai sensi del d.lgs. 142/2015. Inizialmente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Biella; con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento prefettizio del 3 giugno 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione. L'amministrazione aveva motivato il rigetto richiamando il fatto che il ricorrente sarebbe entrato nel territorio dell'Unione europea dalla Francia e sostenendo che la normativa italiana avrebbe accordato precedenza ai migranti giunti in Italia a seguito di salvataggio in mare. Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale diniego, deducendo, in sostanza, la violazione della disciplina nazionale ed europea sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e l'inidoneità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, anche in relazione all'assenza di qualsiasi forma minima di assistenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato che la normativa europea e nazionale consente modalità differenziate di accoglienza in relazione alle circostanze contingenti e al numero delle domande, ma impone comunque la garanzia di una forma, anche minima, di assistenza sin dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, salvo il caso in cui disponga di mezzi sufficienti per le proprie esigenze di vita. Ha inoltre richiamato l'art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione. Nel caso concreto non risultava che l'amministrazione avesse garantito alcuna assistenza minima. Il provvedimento, qualificabile anche come interlocutorio o soprassessorio nella parte in cui si era limitato a negare l'intervento sulla base dell'ingresso dalla Francia e della priorità dei migranti soccorsi in mare, non appariva conforme al quadro normativo e giurisprudenziale. Il TAR ha precisato che l'eventuale trasferimento del richiedente nello Stato di primo approdo riguarda i rapporti tra Stati e non può comprimere, nelle more, la tutela minima del richiedente accoglienza. È stato quindi sospeso il provvedimento impugnato, con ordine all'amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente in termini coerenti con il quadro normativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata disposta la fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza "si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale"
Le misure di accoglienza devono trovare applicazione, almeno nella forma minima di assistenza, sin dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 17, comma 3, direttiva UE richiamata nel provvedimento
quello dello straniero che disponga dei mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita
La garanzia dell'accoglienza minima incontra il limite del caso in cui il richiedente disponga di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la trattazione e la decisione della domanda cautelare.
Massime di principio
- La normativa europea e nazionale sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale può consentire modalità differenziate di accoglienza in relazione alle circostanze contingenti e al numero delle domande, ma impone comunque la garanzia di una forma, anche minima, di assistenza sin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, salvo che il richiedente disponga di mezzi sufficienti per le proprie esigenze di vita.
- L'eventuale ingresso del richiedente nel territorio dell'Unione europea attraverso un altro Stato membro o la possibile individuazione di tale Stato come Paese di primo approdo attengono ai rapporti tra Stati e non giustificano, nelle more, la negazione di ogni forma minima di accoglienza prevista dalla disciplina applicabile.
- Il provvedimento con cui l'amministrazione nega l'accoglienza limitandosi a richiamare l'ingresso del richiedente da altro Stato membro o una generica priorità per persone giunte a seguito di salvataggio in mare non è conforme alla disciplina dell'accoglienza quando non considera l'obbligo di assicurare comunque una tutela minima al richiedente.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego di accoglienza può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di rivalutare la posizione individuale del richiedente alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile.
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