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Ordinanza

Ordinanza n. 333/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di inserimento in una struttura di accoglienza, preceduto da un comportamento interlocutorio o soprassessorio sulle istanze presentate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Biella sulle istanze di inserimento in struttura di accoglienza presentate il 27 gennaio e il 20 aprile 2026 in quanto richiedente protezione internazionale. Con motivi aggiunti ha chiesto, previa conversione del rito, l'annullamento del successivo provvedimento prefettizio del 3 giugno 2026, che aveva respinto la domanda. L'amministrazione aveva giustificato il diniego rilevando che il ricorrente sarebbe entrato nel territorio dell'Unione europea dalla Francia e che la normativa italiana avrebbe accordato precedenza ai migranti giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente ha contestato l'illegittimità del diniego e la mancata predisposizione di qualsiasi forma minima di assistenza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha considerato che la normativa europea e nazionale consentono diverse modalità di accoglienza in relazione alle circostanze concrete e al numero delle domande, ma impongono comunque una forma minima di assistenza sin dal momento in cui lo straniero manifesti la volontà di chiedere protezione internazionale, salvo che disponga di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita. Nel caso concreto non risultava che l'amministrazione avesse garantito alcuna assistenza minima. Il giudice ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato doveva essere valutato sulla base delle motivazioni in esso espresse e che tali motivazioni non apparivano conformi all'orientamento del Consiglio di Stato: l'eventuale ingresso da altro Stato membro o la gestione dei rapporti tra Stati sul trasferimento verso il Paese di primo approdo non possono prevalere, in questa fase, sull'esigenza di assicurare al richiedente misure di accoglienza provvisorie ed emergenziali. Il provvedimento è stato quindi sospeso ai fini della rivalutazione della posizione del ricorrente in termini coerenti con il quadro normativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata disposta la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    le misure di accoglienza "si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale"

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'accoglienza deve essere assicurata, almeno in forma minima, sin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 17, comma 3, direttiva UE

    straniero che disponga dei mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita

    La garanzia di una forma minima di assistenza trova eccezione quando il richiedente disponga di mezzi sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.

Massime di principio

  • Il richiedente protezione internazionale ha diritto, sin dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione, ad almeno una forma minima di assistenza e accoglienza, salvo che disponga di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita.
  • La possibilità per lo Stato di organizzare l'accoglienza secondo modalità diverse, anche in relazione al numero delle domande, non consente di escludere integralmente ogni forma di assistenza al richiedente protezione internazionale.
  • L'eventuale ingresso del richiedente nel territorio dell'Unione europea attraverso un altro Stato membro e le questioni relative al suo possibile trasferimento verso il Paese di primo approdo riguardano i rapporti tra Stati e non possono, di per sé, giustificare il diniego di ogni misura provvisoria ed emergenziale di accoglienza.
  • In sede di impugnazione cautelare, la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce delle motivazioni in esso espresse; motivazioni ulteriori non risultanti dall'atto non possono sorreggerne autonomamente la legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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