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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Pordenone, Settore I Affari Generali, Servizi Demografici, U.O.C. Anagrafe, recante il rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 7 aprile 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente di accedere e di estrarre copia di tutti gli atti e documenti indicati nell'istanza del 7 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Pordenone recante il rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti presentata il 7 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Pordenone, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare, e l'accertamento del diritto di accedere ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti indicati nell'istanza. La domanda cautelare è stata ritenuta fondata su esigenze astratte e generiche. Quanto al contraddittorio, il TAR ha rilevato plurimi vizi nelle notificazioni: la relata depositata sembrava riferirsi a un diverso giudizio; le notificazioni al Governo italiano e all'Esercito Italiano erano state effettuate presso l'Avvocatura generale dello Stato o direttamente alle amministrazioni, anziché presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste; una prima notificazione al Comune di Pordenone era inesistente, essendo stata eseguita presso un indirizzo PEC dell'Avvocatura dello Stato non abilitato alle notificazioni processuali; la notificazione al controinteressato era nulla, perché indirizzata a una PEC non tratta da pubblici elenchi e comunque non riferibile alla persona fisica destinataria. Inoltre, la seconda notificazione al Comune e le altre notificazioni non erano state depositate nel formato prescritto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che la celerità del rito in materia di accesso e la fissazione ravvicinata della camera di consiglio per il merito garantissero adeguata tutela rispetto alle esigenze cautelari prospettate. Non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha ordinato la rinnovazione delle notificazioni nei confronti delle amministrazioni statali e del controinteressato, nonché la notificazione della stessa ordinanza a tali parti. Ha assegnato un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per eseguire le notificazioni e depositarne la prova. Ha inoltre imposto il deposito, nello stesso termine, della prova del perfezionamento della notificazione al Comune di Pordenone mediante messaggi in formato .eml o .msg, corredati dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. La trattazione del merito è stata fissata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta, ritenendo adeguata la tutela derivante dalla sollecita fissazione della camera di consiglio di merito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi protetti.

Massime di principio

  • Nel rito in materia di accesso, esigenze cautelari astratte e generiche possono essere considerate adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione della camera di consiglio per la trattazione del merito, con conseguente rigetto della domanda cautelare.
  • La notificazione degli atti processuali alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, quando questa è l'ufficio legittimato a riceverla; la notificazione effettuata direttamente all'amministrazione o presso l'Avvocatura generale dello Stato non è idonea a sostituirla.
  • La notificazione a una persona fisica mediante PEC è nulla quando l'indirizzo non risulta tratto da pubblici elenchi abilitati alle notificazioni degli atti processuali o non è riferibile al destinatario.
  • La notificazione indirizzata a un recapito PEC non abilitato alla ricezione di notificazioni di atti processuali può essere inesistente, in particolare quando il recapito non corrisponde all'ufficio destinatario previsto dalla legge.
  • La prova del perfezionamento di una notificazione telematica deve essere depositata nel formato prescritto, mediante messaggi .eml o .msg comprensivi delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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