Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della -OMISSIS- si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Salerno, della durata di tre anni, esteso all'intero territorio nazionale e, per le partite casalinghe della squadra indicata nel provvedimento, alle strade adiacenti lo stadio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO adottato dal Questore di Salerno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, le valutazioni poste a fondamento della misura, deducendone l'irragionevolezza, la sproporzione e il travisamento dei fatti. Il giudice ha esaminato la domanda nella fase cautelare sulla base dell'istruttoria svolta dalla Questura, degli atti redatti dalla D.I.G.O.S. e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza prodotte in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al primo sommario esame, riservando ogni ulteriore approfondimento all'udienza di merito, ha ritenuto che le valutazioni sottese all'adozione del DASPO non apparissero irragionevoli o sproporzionate e non risultassero viziate da travisamento dei fatti. Il giudizio cautelare è stato fondato sull'istruttoria della Questura, sugli atti della D.I.G.O.S. e sulle immagini di videosorveglianza. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, qualificato come essenzialmente ludico-ricreativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di un DASPO può essere ritenuta assistita da fumus boni iuris quando le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza risultino sostenute da un'istruttoria basata su atti della polizia investigativa e su immagini di videosorveglianza, senza emergere, a un primo sommario esame, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una misura di prevenzione posta a tutela della sicurezza durante le manifestazioni sportive, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione alle manifestazioni, qualificato come ludico-ricreativo.
- La valutazione cautelare sulla legittimità di un DASPO è necessariamente sommaria e non preclude gli approfondimenti propri della fase di merito.
Come è indicizzato
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