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Ordinanza

Ordinanza n. 380/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS- del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della -OMISSIS- si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202601064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Salerno, della durata di tre anni, esteso all'intero territorio nazionale e, per le partite casalinghe della squadra indicata nel provvedimento, alle strade adiacenti lo stadio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO adottato dal Questore di Salerno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, le valutazioni poste a fondamento della misura, deducendone l'irragionevolezza, la sproporzione e il travisamento dei fatti. Il giudice ha esaminato la domanda nella fase cautelare sulla base dell'istruttoria svolta dalla Questura, degli atti redatti dalla D.I.G.O.S. e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza prodotte in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al primo sommario esame, riservando ogni ulteriore approfondimento all'udienza di merito, ha ritenuto che le valutazioni sottese all'adozione del DASPO non apparissero irragionevoli o sproporzionate e non risultassero viziate da travisamento dei fatti. Il giudizio cautelare è stato fondato sull'istruttoria della Questura, sugli atti della D.I.G.O.S. e sulle immagini di videosorveglianza. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, qualificato come essenzialmente ludico-ricreativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità di un DASPO può essere ritenuta assistita da fumus boni iuris quando le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza risultino sostenute da un'istruttoria basata su atti della polizia investigativa e su immagini di videosorveglianza, senza emergere, a un primo sommario esame, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a una misura di prevenzione posta a tutela della sicurezza durante le manifestazioni sportive, l'interesse generale alla sicurezza pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla partecipazione alle manifestazioni, qualificato come ludico-ricreativo.
  • La valutazione cautelare sulla legittimità di un DASPO è necessariamente sommaria e non preclude gli approfondimenti propri della fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEccesso di potere

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