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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19094/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di ritenute IRPEF dichiarate ma non versate. La CTP aveva annullato la cartella per vizio di motivazione, ritenendo che l’amministrazione avesse fatto un uso improprio del controllo cartolare e che la pretesa richiedesse invece una valutazione interpretativa sulla spettanza di benefici fiscali post sisma. La CTR aveva confermato, affermando che l’art. 36-bis ha natura eccezionale e non può essere usato per risolvere questioni interpretative complesse, dovendosi in tal caso emettere avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe deciso oltre i limiti della domanda annullando la cartella per insussistenza dei presupposti del controllo cartolare; (2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 7 L. n. 212 del 2000, sostenendo che si trattava di mera iscrizione a ruolo di ritenute dichiarate e non versate, senza necessità di interpretare la normativa emergenziale post sisma, la quale comunque imponeva il versamento delle ritenute già operate.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto infondata la censura ex art. 112 c.p.c. perché il tema del controllo cartolare era stato effettivamente devoluto in appello. Ha invece ritenuto fondato il motivo sulla disciplina dell’art. 36-bis: nel caso di ritenute dichiarate e non versate, la cartella rientra nel controllo automatizzato e l’eventuale contestazione sulla non debenza spetta al contribuente; quindi la cartella non doveva contenere un’espressa motivazione sulla mancata applicabilità dei benefici fiscali post sisma. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la base processuale del motivo con cui si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la sua violazione perché la questione del controllo cartolare era stata introdotta dall’appello dell’ufficio e quindi era devoluta al giudice di secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la base del motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sul controllo automatizzato e sulla motivazione della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l’iscrizione a ruolo nell’ambito del controllo automatizzato per ipotesi tipiche, tra cui le ritenute dichiarate e non versate; non richiede un avviso di accertamento quando la pretesa sia meramente cartolare.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato insieme alle norme sul controllo automatizzato quale disciplina della cartella e della riscossione conseguente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato dalla parte ricorrente nel motivo di ricorso sulla motivazione dell’atto, ma la Corte ritiene che la cartella, nel caso concreto, non dovesse contenere il riferimento ai presupposti dei benefici fiscali contestati dal contribuente.

  • d.m. 9 aprile 2009

    Richiamato per sostenere che la sospensione dei versamenti per il sisma Abruzzo comprendeva anche le ritenute alla fonte ma non esonerava dal versamento delle ritenute già operate.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice si pronuncia su una questione effettivamente devoluta con i motivi di appello e risultante dagli atti di causa.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 l’amministrazione può iscrivere a ruolo somme dovute per ritenute dichiarate e non versate senza dover motivare sulla spettanza di agevolazioni o benefici fiscali che costituiscono la ragione difensiva del contribuente.
  • Quando la pretesa tributaria si fonda su un mero dato dichiarativo e omissivo, la contestazione della non debenza totale o parziale della somma iscritta a ruolo grava sul contribuente, non essendo necessario per l’ufficio emettere un avviso di accertamento se non deve risolvere questioni interpretative estranee al controllo formale.
  • L’eventuale applicabilità di discipline agevolative o emergenziali non incide sulla legittimità della cartella automatizzata se la cartella riguarda una violazione cartolarmente verificabile e il contribuente deduce in giudizio la non debenza del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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