Cassazione Civile, Ordinanza n. 16000/2025 del 15/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al Tribunale di Palermo di accertare l'illegittimità dell'avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi dovuti per l'anno 2009, contestando l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo prescritto il credito contributivo in cinque anni, assumendo come dies a quo il 16/06/2010, data di scadenza ordinaria del pagamento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione principale dell'ente. In cassazione l'ente deduceva violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., oltre che della normativa sulla gestione separata e del d.P.C.M. 10/06/2010, sostenendo che il termine di prescrizione non dovesse decorrere dal 16/06/2010 ma dal 06/07/2010, in quanto il decreto aveva prorogato il termine di versamento dei contributi relativi al 2009; l'avviso notificato il 06/07/2015 sarebbe quindi intervenuto in tempo utile per interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, ma tale scadenza va individuata tenendo conto anche dell'eventuale differimento stabilito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che per i contributi relativi al 2009 prorogava il termine senza maggiorazione. La sentenza d'appello, avendo fatto decorrere la prescrizione dal 16/06/2010 senza considerare la proroga, ha errato nell'interpretazione della normativa. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini il tema della prescrizione dei contributi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi dovuti alla gestione separata, il dies a quo va collegato alla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto del differimento previsto dalla disciplina applicabile.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma nel decisum la Corte valorizza soprattutto il corretto inquadramento del termine di prescrizione e della proroga del pagamento contributivo.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Il decreto ha natura regolamentare e, per i contributi dovuti per l'anno 2009, differisce il termine di pagamento; tale proroga incide sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
art. 2, comma 26 ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce il riferimento normativo dell'obbligo contributivo nella gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina dei contributi dovuti e al relativo regime di riscossione/prescrizione.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi; su tale base il d.P.C.M. concorre ad integrare la disciplina primaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre considerare anche i differimenti del termine di versamento stabiliti da fonti regolamentari applicabili al periodo d'imposta/contributivo interessato.
- Il d.P.C.M. che proroga i termini di pagamento dei contributi ha natura normativa/regolamentare e incide direttamente sul dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
- Una sentenza che calcoli la prescrizione ignorando una proroga normativa del termine di pagamento incorre in violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame del punto.
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