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Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento di diniego prot. n. 0044907 del 14-05-2024 notificato dal Comune tramite SUAP alla ricorrente a mezzo pec in data 14 maggio 2024, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-26042023-0857 Richiesta presentata al SUAP in data 26/04/2023, prot. n. 30605 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 07/2020 PER CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo n. 8 DINIEGO DEFINITIVO E DIFFIDA ALLA COPERTURA IMMEDIATA E ALLA RIMOZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO NON AUTORIZZATO” in relazione alla prat. n. PUB11/2023 (doc. 1); 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi compresi, ove occorrendo: - il provvedimento prot. n. 0097839 del 20-12-2023 notificato dal Comune tramite SUAP alla ricorrente a mezzo pec in data 20 dicembre 2023, avente ad oggetto “Codice pratica SUAP: 03722290164-26042023-0857 Richiesta presentata al SUAP in data 26/04/2023, prot. n. 30605 Richiedente: LA NUOVA ITALSPAZI S.R.L. Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. 07/2020 PER CARTELLO PUBBLICITARIO BIFACCIALE Localizzazione impianto: Via Don L. Palazzolo di fianco al civico n. 8 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA E PREAVVISO DI DIFFIDA ALLA COPERTURA E RIMOZIONE ai sensi dell’art. 10-bis della legge 07/08/1990, n. 241” in relazione alla prat. n. PUB11/2023 (doc. 2); - il verbale della Commissione Tecnica n. 22/2023 in data 13 novembre 2023 in relazione alla prat. n. PUB11/2023, trasmesso alla ricorrente in data 22 dicembre 2023 prot. SUAP n. 0098822 (doc. 3); Nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Torre Boldone al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Giustizia amministrativa202400388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell'autorizzazione per un cartello pubblicitario bifacciale, con diffida alla copertura e alla rimozione dell'impianto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2014 un'autorizzazione triennale per l'installazione di un cartello pubblicitario bifacciale, successivamente rinnovata nel 2017 e nel 2020. Con istanza del 26 aprile 2023 chiedeva un ulteriore rinnovo. A seguito di sopralluogo, il Comune accertava diverse difformità e irregolarità: il palo di sostegno aveva altezza diversa da quella autorizzata; il messaggio pubblicitario era differente da quello comunicato; l'archetto di sostegno era posto a 2,05 metri dal marciapiede, anziché a 2,5 metri; la targhetta identificativa riportava una precedente autorizzazione; l'impianto era collocato a 16,25 metri dalla segnaletica stradale, anziché alla distanza minima di 25 metri. La Commissione tecnica esprimeva parere contrario al rinnovo. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 e la presentazione di osservazioni, il Comune respingeva l'istanza e diffidava la società alla copertura del messaggio e alla rimozione dell'impianto. La ricorrente deduceva cinque motivi: violazione delle norme regolamentari comunali, del d.P.R. 495/1992 e del Codice della strada, nonché eccesso di potere per irragionevolezza ed erroneità manifesta, sostenendo l'irrilevanza delle difformità, la non necessità di autorizzazione per la modifica del messaggio in centro abitato, l'idoneità della disponibilità a regolarizzare l'archetto, la non decisività della targhetta non aggiornata e l'esistenza di una deroga implicita alla distanza minima; difetto di istruttoria e motivazione per la riproduzione del parere della Commissione tecnica; erronea applicazione della disciplina sul rinnovo invece di quella sulla revoca e violazione dell'affidamento maturato per i precedenti rinnovi; violazione dei termini procedimentali; violazione dei principi di legittimo affidamento, ragionevolezza e proporzionalità, anche in ragione della riscossione del canone per circa nove anni. Era inoltre proposta domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, secondo il combinato disposto dell'art. 55 del regolamento comunale di pubblicità e delle ulteriori disposizioni applicabili, il rinnovo possa essere rilasciato soltanto per impianti conformi al Piano generale degli impianti pubblicitari e che la difformità della pubblicità in atto rispetto a quella autorizzata impedisca il rinnovo. La diversa altezza del palo costituiva una difformità oggettiva rilevante anche per la percepibilità dell'impianto e per la sicurezza della circolazione. La modifica del messaggio pubblicitario richiedeva assenso dell'amministrazione anche per gli impianti situati nel centro abitato: l'art. 53, comma 8, del regolamento di esecuzione del Codice della strada consente il silenzio-assenso soltanto per la variazione del messaggio relativa a impianti posti fuori dal centro abitato. Erano inoltre autonomamente ostative al rinnovo la violazione dell'altezza minima dell'archetto, la mancata sostituzione della targhetta identificativa e il mancato rispetto della distanza minima dalla segnaletica stradale. Una deroga a tale distanza avrebbe dovuto essere specifica ed espressa; i precedenti rinnovi e l'omessa contestazione delle irregolarità non avevano creato un legittimo affidamento, poiché non può sorgere affidamento qualificato sulla conservazione di un impianto difforme dal titolo e dalla normativa. Il procedimento è stato ritenuto adeguatamente istruito, essendo stati effettuati sopralluogo e acquisizione del parere tecnico, seguiti dalla partecipazione procedimentale e da una motivata risposta alle osservazioni. È stata ritenuta corretta l'applicazione della disciplina sul diniego di rinnovo, distinta dalla revoca. Il motivo relativo al superamento dei termini procedimentali è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva subito un pregiudizio concreto dal ritardo e aveva continuato a esporre il mezzo. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per l'assenza di un provvedimento illegittimo sia per la mancata prova del danno. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava un fatto ingiusto, essendo legittimo il diniego, e comunque non era stato provato il danno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha consentito alla società di presentare osservazioni, alle quali il Comune ha risposto nel provvedimento conclusivo.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla durata del procedimento è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in assenza di un pregiudizio concreto derivante dal ritardo.

  • art. 55 del Regolamento comunale di pubblicità

    Il rinnovo dell’autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del vigente Piano generale degli Impianti; non è concesso il rinnovo dell’autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

    La conformità dell'impianto al piano e al titolo autorizzatorio costituisce condizione necessaria per il rinnovo; la difformità dell'impianto o del messaggio pubblicitario è autonomamente ostativa.

  • art. 57 del Regolamento comunale di pubblicità

    Impone il rispetto delle prescrizioni comunali e l'apposizione di una targhetta identificativa aggiornata con i dati dell'autorizzazione vigente.

  • art. 53, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre.

    La preventiva valutazione amministrativa riguarda anche il contenuto del messaggio pubblicitario.

  • art. 53, comma 8, d.P.R. 495/1992

    La disposizione non esclude l'assenso alla modifica del messaggio per gli impianti in centro abitato, ma consente il silenzio-assenso per la mera variazione del messaggio relativa agli impianti posti fuori dal centro abitato.

  • art. 51, comma 4, lett. c), d.P.R. 495/1992

    Impone la distanza minima di 25 metri dell'impianto pubblicitario dalla segnaletica stradale.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 285/1992

    L'eventuale deroga alla distanza minima dalla segnaletica stradale deve essere specifica ed espressa, in ragione delle esigenze di sicurezza della circolazione.

  • art. 55, comma 1, lett. e), d.P.R. 495/1992

    Rileva, insieme alle disposizioni comunali, ai fini dell'obbligo di aggiornamento della targhetta identificativa dell'impianto.

  • art. 13 PGIP

    Prescrive l'altezza minima dell'archetto di sostegno dal piano del marciapiede; la violazione impedisce il rinnovo.

  • art. 18 PGIP

    Prescrive l'aggiornamento della targhetta identificativa dell'impianto.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regolamentare subordina il rinnovo di un'autorizzazione pubblicitaria alla conformità dell'impianto al piano degli impianti e al titolo originario, la difformità strutturale o del messaggio pubblicitario costituisce motivo autonomamente ostativo al rinnovo, senza che l'amministrazione debba qualificare la decisione come revoca dell'autorizzazione precedente.
  • L'autorizzazione per un impianto pubblicitario riguarda unitariamente sia la struttura materiale sia il messaggio veicolato; la modifica del messaggio richiede l'assenso dell'amministrazione quando la normativa applicabile lo prevede, e la disciplina del silenzio-assenso per gli impianti fuori dal centro abitato non si estende agli impianti situati al suo interno.
  • Una deroga alla distanza minima degli impianti pubblicitari dalla segnaletica stradale deve essere specifica ed espressa; i precedenti rinnovi o l'omessa contestazione delle irregolarità da parte dell'amministrazione non integrano una deroga implicita.
  • Non può sorgere un legittimo affidamento qualificato alla conservazione di un impianto realizzato in difformità dal titolo autorizzatorio o dalla normativa di settore; la mera riscossione del canone o il rilascio di precedenti rinnovi non rendono legittima la situazione abusiva.
  • Il procedimento di diniego del rinnovo è adeguatamente istruito quando l'amministrazione effettua un sopralluogo, acquisisce il parere dell'organo tecnico competente, consente la partecipazione dell'interessato e controdeduce specificamente alle osservazioni presentate.
  • La violazione del termine di conclusione del procedimento non è utilmente deducibile quando il ricorrente non dimostri un concreto pregiudizio derivante dal ritardo e non sussista un interesse attuale all'annullamento per tale profilo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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