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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17528/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento IRBA per molteplici ragioni: nullità della sentenza per omessa pronuncia su rilevate eccezioni processuali (violazione art. 112 c.p.c.); carenza di legittimazione passiva di Ansor per la impossibilità oggettiva di versare l'imposta; incompetenza della Regione rispetto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta; violazione del diritto dell'Unione (Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE e art. 93 TCE) poiché l'IRBA non avrebbe una finalità specifica; omissione del contraddittorio endoprocedimentale; richiamo a normativa nazionale e pronunce amministrative/ministeriali (nota 5304/2013) in tema di competenze

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per ragioni preliminari e sopravvenute: ha ritenuto applicabile l'orientamento della Corte di giustizia (ordinanza 9 novembre 2021, causa C-255/20) secondo cui una imposta regionale sulle vendite di benzina priva di una finalità specifica è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. In conseguenza la Corte ha disapplicato le disposizioni nazionali e regionali che avevano preservato gli effetti delle obbligazioni tributarie (le clausole di salvezza contenute nella legge n. 178/2020 e nella legge regionale Campania n. 5/2021), considerandole in contrasto con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia. Dato che non erano necessari accertamenti di fatto, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento impugnato e deciso la causa in favore della contribuente

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    base normativa per i motivi di cassazione dedotti (violazione di norme sostanziali e omessa pronuncia su questioni rilevanti)

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato dalle censures per nullità della sentenza dovuta all'omesso esame di motivi di appello

  • Direttiva 2008/118/CE

    interpretata dalla Corte di giustizia (C-255/20) nel senso che ostacola l'istituzione di un'imposta regionale sulla benzina priva di una finalità specifica; la disposizione va interpretata restrittivamente

  • Direttiva 92/12/CEE

    richiamata nel confronto sul regime delle accise e sulle imposte indirette applicabili ai prodotti sottoposti ad accisa

  • art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2020, n. 178

    clausola di abrogazione con salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte l'ha disapplicata per contrasto con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia

  • art. 54, comma 1, legge reg. Campania 29 giugno 2021, n. 5

    norma regionale di soppressione dell'IRBA con salvezza degli effetti delle obbligazioni; disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118 interpretata dalla Corte di giustizia

  • d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398

    norma delega che consentiva alle Regioni di istituire l'imposta; richiamata nel quadro storico-normativo ma inattaccabile rispetto al principio di prevalenza del diritto UE

  • legge 14 giugno 1990, n. 158

    norma di delega/riconoscimento autonomia finanziaria regionale contestualizzata nella ricostruzione storica

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nell'ambito delle norme processuali tributarie citate dalla ricorrente

  • legge 28 dicembre 1995, n. 549

    art. 3, comma 3 e comma 13

    richiamata in relazione alla disciplina della riscossione e competenze; discussa la portata della competenza amministrativa (Regione vs Agenzia delle Dogane)

  • nota Ministero dell'Economia e delle Finanze

    citata dalla parte per sostenere l'interpretazione circa la competenza dell'Agenzia delle Dogane; valutazione non decisiva rispetto al profilo di incompatibilità UE

  • Ordinanza Corte di giustizia UE

    C-255/20, 9 novembre 2021

    ha dichiarato l'incompatibilità dell'IRBA con la direttiva 2008/118/CE (mancanza di finalità specifica) e costituisce ius superveniens vincolante per la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile

Massime di principio

  • Le pronunce della Corte di giustizia UE che interpretano il diritto comunitario sono vincolanti per i giudici nazionali, hanno efficacia retroattiva e devono essere applicate anche se sopravvengono dopo l'adozione di norme interne; ciò può determinare la disapplicazione di disposizioni nazionali o regionali incompatibili
  • Un'imposta che grava su prodotti sottoposti ad accisa può essere ammessa solo se persegue una finalità specifica non puramente di bilancio; la semplice destinazione del gettito al bilancio generale degli enti non è sufficiente per qualificare la finalità come specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE
  • Le clausole nazionali o regionali che dichiarano salve le obbligazioni tributarie già sorte non prevalgono quando la normativa sottostante è incompatibile con il diritto UE: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile
  • Questioni di competenza amministrativa (Regione vs Agenzia) e profili procedurali possono essere assorbiti da un giudizio di prevalente rilevanza costituita dalla incompatibilità con il diritto UE; il giudice può decidere d'ufficio sulla non applicabilità della norma incompatibile senza ulteriori accertamenti di fatto
  • In casi simili il contribuente può ottenere l'annullamento degli atti di accertamento basati su norme nazionali o regionali incompatibili con il diritto UE, e la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia costituisce strumento chiave per dirimere dubbi di conformità

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