Cassazione Civile, Sentenza n. 17528/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la validità dell'avviso di accertamento IRBA per molteplici ragioni: nullità della sentenza per omessa pronuncia su rilevate eccezioni processuali (violazione art. 112 c.p.c.); carenza di legittimazione passiva di Ansor per la impossibilità oggettiva di versare l'imposta; incompetenza della Regione rispetto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta; violazione del diritto dell'Unione (Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE e art. 93 TCE) poiché l'IRBA non avrebbe una finalità specifica; omissione del contraddittorio endoprocedimentale; richiamo a normativa nazionale e pronunce amministrative/ministeriali (nota 5304/2013) in tema di competenze
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per ragioni preliminari e sopravvenute: ha ritenuto applicabile l'orientamento della Corte di giustizia (ordinanza 9 novembre 2021, causa C-255/20) secondo cui una imposta regionale sulle vendite di benzina priva di una finalità specifica è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. In conseguenza la Corte ha disapplicato le disposizioni nazionali e regionali che avevano preservato gli effetti delle obbligazioni tributarie (le clausole di salvezza contenute nella legge n. 178/2020 e nella legge regionale Campania n. 5/2021), considerandole in contrasto con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia. Dato che non erano necessari accertamenti di fatto, la Corte ha annullato l'avviso di accertamento impugnato e deciso la causa in favore della contribuente
Norme richiamate
base normativa per i motivi di cassazione dedotti (violazione di norme sostanziali e omessa pronuncia su questioni rilevanti)
richiamato dalle censures per nullità della sentenza dovuta all'omesso esame di motivi di appello
Direttiva 2008/118/CE
interpretata dalla Corte di giustizia (C-255/20) nel senso che ostacola l'istituzione di un'imposta regionale sulla benzina priva di una finalità specifica; la disposizione va interpretata restrittivamente
Direttiva 92/12/CEE
richiamata nel confronto sul regime delle accise e sulle imposte indirette applicabili ai prodotti sottoposti ad accisa
art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2020, n. 178
clausola di abrogazione con salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte l'ha disapplicata per contrasto con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia
art. 54, comma 1, legge reg. Campania 29 giugno 2021, n. 5
norma regionale di soppressione dell'IRBA con salvezza degli effetti delle obbligazioni; disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118 interpretata dalla Corte di giustizia
d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398
norma delega che consentiva alle Regioni di istituire l'imposta; richiamata nel quadro storico-normativo ma inattaccabile rispetto al principio di prevalenza del diritto UE
norma di delega/riconoscimento autonomia finanziaria regionale contestualizzata nella ricostruzione storica
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nell'ambito delle norme processuali tributarie citate dalla ricorrente
legge 28 dicembre 1995, n. 549
art. 3, comma 3 e comma 13
richiamata in relazione alla disciplina della riscossione e competenze; discussa la portata della competenza amministrativa (Regione vs Agenzia delle Dogane)
nota Ministero dell'Economia e delle Finanze
citata dalla parte per sostenere l'interpretazione circa la competenza dell'Agenzia delle Dogane; valutazione non decisiva rispetto al profilo di incompatibilità UE
Ordinanza Corte di giustizia UE
C-255/20, 9 novembre 2021
ha dichiarato l'incompatibilità dell'IRBA con la direttiva 2008/118/CE (mancanza di finalità specifica) e costituisce ius superveniens vincolante per la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile
Massime di principio
- Le pronunce della Corte di giustizia UE che interpretano il diritto comunitario sono vincolanti per i giudici nazionali, hanno efficacia retroattiva e devono essere applicate anche se sopravvengono dopo l'adozione di norme interne; ciò può determinare la disapplicazione di disposizioni nazionali o regionali incompatibili
- Un'imposta che grava su prodotti sottoposti ad accisa può essere ammessa solo se persegue una finalità specifica non puramente di bilancio; la semplice destinazione del gettito al bilancio generale degli enti non è sufficiente per qualificare la finalità come specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE
- Le clausole nazionali o regionali che dichiarano salve le obbligazioni tributarie già sorte non prevalgono quando la normativa sottostante è incompatibile con il diritto UE: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile
- Questioni di competenza amministrativa (Regione vs Agenzia) e profili procedurali possono essere assorbiti da un giudizio di prevalente rilevanza costituita dalla incompatibilità con il diritto UE; il giudice può decidere d'ufficio sulla non applicabilità della norma incompatibile senza ulteriori accertamenti di fatto
- In casi simili il contribuente può ottenere l'annullamento degli atti di accertamento basati su norme nazionali o regionali incompatibili con il diritto UE, e la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia costituisce strumento chiave per dirimere dubbi di conformità
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