Cassazione Civile, Sentenza n. 17436/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso contestava la legittimità dell'avviso di accertamento basato sull'istituzione dell'IRBA (richiamando il D.lgs. 21/12/1990 n. 398), denunziando che l'avviso era stato emesso dopo la scoperta del fatto illecito successivamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e lamentando altresì la liquidazione delle spese di giudizio
La decisione
la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Pur rilevando la sopravvenuta ordinanza della Corte di giustizia (C-255/20, 9 novembre 2021) che ha dichiarato l'incompatibilità dell'IRBA con la direttiva 2008/118/CE per mancanza di una "finalità specifica", la Corte ha ritenuto che le disposizioni nazionali sulle quali si fondava la pretesa tributaria siano non applicabili e ha disapplicato le norme nazionali (ivi comprese le norme che cercavano di preservare gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte). Tuttavia, considerato il quadro normativo e processuale, il ricorso è stato comunque rigettato e confermato il dispositivo impugnato; la Corte ha ribadito il principio della vincolatività dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia e l'efficacia retroattiva/dichiarativa delle sue decisioni, precisando limiti (rapporti esauriti) e l'effetto ultra partes delle pronunce comunitarie
Norme richiamate
D.lgs. 21 dicembre 1990 n. 398, art. 17
norma nazionale che concedeva alle Regioni la facoltà di istituire l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA); la Corte ha ritenuto la normativa di base incompatibile con la direttiva 2008/118/CE come interpretata dalla Corte di giustizia
Legge 14 giugno 1990 n. 158, art. 1
richiamata per il quadro delegante che riconosceva autonomia impositiva alle Regioni e la possibilità di tributi propri; inquadramento della disciplina dell'IRBA
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
citata testualmente nella motivazione della Corte di giustizia
interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che consente altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se aventi "finalità specifiche" e conformi alle norme fiscali dell'UE; norma di rango sovranazionale che ha portato alla disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili
Direttiva 92/12/CEE, art. 3, par. 2
richiamata nel quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia
giurisprudenza pregressa su tale disposizione è stata considerata applicabile, in termini sostanziali, all'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118; criterio della "finalità specifica" deriva anche dalla lettura di questa disposizione
Decisione 2017/2114 della Commissione europea
aveva avviato la procedura di infrazione contestando l'illegittimità dell'imposta per contrasto con diritto unionale (mancanza di finalità specifica)
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
testo citato nel corpo della sentenza
norma di abrogazione della base legislativa dell'IRBA che tuttavia prevedeva la salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte; la Corte ha ritenuto tale clausola di salvezza disapplicabile nella parte in cui contrasta con il diritto UE come interpretato dalla Corte di giustizia
Legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54, comma 1
abrogazione regionale dell'IRBA con salvezza degli effetti delle obbligazioni già insorte; anche questa disposizione è stata considerata incompatibile con la direttiva 2008/118 secondo la Corte di legittimità e va disapplicata nella parte contrastante
Ordinanza Corte di giustizia, C-255/20 (Agenzia delle dogane e dei monopoli), 9 novembre 2021
citata integralmente e ripresa nella motivazione
ha statuito che una imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non può essere considerata avere "finalità specifiche" quando il gettito è destinato genericamente al bilancio degli enti territoriali; decisione vincolante per i giudici nazionali e causa della disapplicazione delle norme nazionali incompatibili
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (varie pronunce richiamate)
numerose sentenze citate (es. Cass. Sez. II civ. 13 agosto 2018 n. 20719; Cass. Sez. U. 3 novembre 2021 n. 31311; Cass. Sez. III civ. 2 marzo 2005 n. 4466, ecc.)
richiami ai principi consolidati: vincolo dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, natura dichiarativa e retroattiva delle sue decisioni, efficacia "ultra partes" ed obbligo per il giudice nazionale di disapplicare norme interne incompatibili
Massime di principio
- Se la Corte di giustizia dell'UE interpreta una disposizione comunitaria nel senso che una norma nazionale è incompatibile, il giudice nazionale deve disapplicare (non applicare) la norma interna incompatibile e conformarsi all'interpretazione comunitaria.
- Per poter essere compatibili con la direttiva sulle accise, eventuali imposte nazionali o regionali gravanti sui prodotti soggetti ad accisa devono perseguire una "finalità specifica" non riconducibile soltanto a mere esigenze di bilancio generale. La finalità specifica richiede un nesso diretto tra uso del gettito e obiettivo perseguito o una struttura impositiva che influisca sul comportamento dei contribuenti.
- Le pronunce della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva e valore erga omnes/all'interpretazione del diritto UE; tuttavia l'effetto non opera sui rapporti esauriti e può incontrare limiti pratici nelle situazioni già definitivamente regolate.
- Le clausole legislative che preservano "gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte" possono essere disapplicate se contrastano con il diritto unionale; il giudice nazionale deve verificare la compatibilità e, in caso di conflitto, non può applicare la disposizione interna contrastante.
- In contenziosi tributari riguardanti norme potenzialmente incompatibili con il diritto UE, è strategico per le parti sollevare la questione di interpretazione comunitaria o richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; il giudice nazionale è vincolato dall'interpretazione della Corte di giustizia.
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