Cassazione Civile, Sentenza n. 17432/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la servitù di passaggio gravante sul fondo del ricorrente. La resistente aveva chiesto l'accertamento che la servitù, esercitata prima con ampiezza maggiore (anche per carri e mezzi agricoli) fosse stata illegittimamente limitata dall'erezione di una recinzione e dalla realizzazione di box garage, chiedendo il ripristino dello stato antecedente e la rimozione delle opere. Il ricorrente contestava che l'atto costitutivo della servitù non precisasse l'ampiezza del passaggio e impugnava le sentenze di merito denunciando vizi di motivazione (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.), la mancata applicazione/erronea interpretazione degli artt. 1063 e 1065 c.c. e la valutazione delle risultanze della c.t.u.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito comprensibile e coerente: l'estensione e le modalità di esercizio della servitù vanno desunte dal titolo (interpretato secondo gli artt. 1362 ss. c.c.), integrando il riferimento alla pratica delle parti e allo stato dei luoghi; nei casi di dubbio, va applicato l'art. 1065 c.c. per contemperare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente. I profili critici relativi alla valutazione della c.t.u. e ai presunti vizi motivazionali non sono stati ritenuti tali da giustificare la cassazione. È stata condannata al pagamento delle spese processuali la parte ricorrente, con liquidazione di importi e con l'indicazione dell'ulteriore somma dovuta ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 (eventuale contributo unificato).
Norme richiamate
art. 1063 c.c.
La Corte ha sottolineato che il contenuto della servitù negoziale deve essere desunto dal titolo negoziale, non dal possesso (quest'ultimo rileva principalmente per le servitù acquisite per usucapione).
art. 1065 c.c.
Applicato per dirimere dubbi sull'estensione della servitù: la servitù deve essere costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente.
art. 1362 ss. c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici per l'interpretazione del titolo costitutivo della servitù, al fine di individuare la comune intenzione delle parti.
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il ricorso deduceva vizio di motivazione (incomprensibilità/contraddittorietà); la Corte ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito adeguata e comprensibile, escludendo il vizio denunciato.
art. 348-ter co. 5 c.p.c.
La Corte ha osservato che la struttura del ricorso lasciava intendere che il ricorrente non potesse validamente formulare alcune censure tipiche dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per limiti procedurali relativi alle pronunce conformi e al periodo temporale di impugnazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato come norma che consente la censura per violazione di legge; la Corte ha rilevato che, nella fattispecie e per gli strumenti processuali disponibili, tale vizio non risultava proponibile/utile.
art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato nel ricorso, secondo quanto previsto dalla norma.
art. 1-bis d.p.r. 115/2002
Richiamato implicitamente in relazione alla determinazione dell'ulteriore somma dovuta ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater.
Cass. 14546/2012 (precedente citato)
Citata quale giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui, nel caso di servitù negoziali, se il titolo non dissipa i dubbi, va applicato l'art. 1065 c.c. per contemperare gli interessi dei fondi.
Massime di principio
- Per le servitù convenzionali l'estensione e le modalità di esercizio si desumono principalmente dal titolo: interpretare il titolo con i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.
- Il possesso rileva soprattutto per le servitù acquisite per usucapione; non sostituisce l'interpretazione del titolo per le servitù negoziali.
- Se il titolo è ambiguo o silente sull'ampiezza/modalità, va applicato l'art. 1065 c.c.: soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio possibile del fondo servente.
- Lo stato dei luoghi, la pratica delle parti e la destinazione dei fondi sono elementi utili all'interprete per integrare il contenuto del titolo quando non è preciso.
- Le censure sulla motivazione in Cassazione richiedono che la motivazione delle decisioni di merito sia realmente incongrua o incomprensibile; la semplice divergenza di valutazione dei fatti o delle prove non è sufficiente.
- La valutazione della c.t.u. e degli elementi probatori compete al giudice del merito; per affermare un vizio è necessario dimostrare errori manifesti nella valutazione probatoria.
- Le pronunce conformi di merito e i limiti di proponibilità di talune doglianze in Cassazione (per esempio a seguito di norme procedurali) possono rendere inammissibili talune impugnazioni: verificare la percorribilità dei motivi prima di proporre ricorso.
- In caso di soccombenza, oltre alle spese legali, il ricorrente può essere tenuto a contributi supplementari (es. ai sensi del d.p.r. 115/2002); prevedere tali oneri nelle valutazioni di rischio processuale.
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