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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17487/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'IRBA per l'anno 2005: la Regione notificò ad Caliendo avviso di accertamento (10/09/2013) per €11.434,05. Il contribuente impugnò e la CTR annullò l'avviso ritenendo sussistente la prescrizione/decadenza dall'esercizio del potere impositivo, perché l'accertamento sarebbe dipeso dall'analisi di una dichiarazione di cui l'Agenzia delle Dogane era già in possesso dal 2006. La Regione dedusse in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 26/10/1995, n. 504, sostenendo che il termine decorreva dalla data (24/02/2013) in cui fu acquisito il prospetto di chiusura del registro di carico/scarico dall'Agenzia delle Dogane, e contestando altresì che l'imposta sarebbe stata versata da altra società (Ercolini Petroli S.r.l.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché la Regione non ha prodotto l'avviso di ricevimento (A/R) della notifica del ricorso spedito per posta il 6/9/2017; la mancata produzione dell'A/R determina l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Per questo motivo la Corte non è entrata nel merito delle questioni relative all'applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 504/1995 né sulle contestazioni relative all'eventuale versamento da parte di terzi. È inoltre stato rilevato che sussistono gli estremi processuali per il versamento, da parte della Regione, di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge regionale Campania 24/12/2003, n. 28, art. 3, comma 3

    L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle Finanze 30/07/1996, art. 1, co.1, lett. d)

    La norma definisce il soggetto obbligato all'IRBA e le modalità di misura: la Regione sostiene che l'obbligo di dichiarazione/accertamento verso la Regione è distinto dall'adempimento verso l'Agenzia delle Dogane

  • Legge regionale Campania 24/12/2003, n. 28, art. 3, comma 6

    All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 30/07/1996 del Ministero delle Finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva ed al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28/12/1995, n. 549, art. 3, co. 13° e del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 50, co 1° (TU delle accise) in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di IRAP

    Prevede l'adozione di meccanismi di accertamento e contenzioso da parte della Regione sulla base della dichiarazione annuale; la Regione sostiene che la mancata presentazione di tale dichiarazione regionale è autonoma rispetto agli adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane

  • Legge 28/12/1995, n. 549, art. 3, comma 13

    L'IRBA è versata direttamente alla regione dal concessionario o dal titolare dell'impianto dell’autorizzazione amministrativa dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di prodotto fatturato distintamente per impianto assoggettato alla tenuta del registro di carico e scarico (DM 30/07/1996)

    Stabilisce il soggetto e la periodicità dei versamenti; rilevante per la Regione per dimostrare l'obbligo di versamento diretto alla Regione e la distinzione dalle dichiarazioni per accise statali

  • D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 15, comma 1

    Riguarda il momento della 'scoperta' dell'illecito ai fini della decorrenza dei termini di accertamento/prescrizione; la Regione sosteneva che il termine decorreva dalla data in cui acquisì il prospetto di chiusura del registro (24/02/2013), mentre la CTR ritenne che l'accertamento si fondasse su elementi (dichiarazione) già disponibili dal 2006

  • Art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data di essa e l'identità della persona cui è stata effettuata la consegna; la Corte ha richiamato questo principio per affermare che l'assenza dell'A/R rende inesistente la notificazione

  • Legge 6/2/1982, n. 890, art. 6, comma 1

    Consente al notificante di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ha ricordato che l'impugnante può chiedere la rimessione in termini offrendo prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere tale duplicato

  • D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Riflette la disposizione normativa che consente di valutare il versamento di un ulteriore contributo unificato in capo alla parte che ha proposto il ricorso; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per tale versamento da parte della Regione

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna comprovata dall'avviso di ricevimento (A/R): l'assenza dell'A/R comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso
  • Se manca l'A/R, il ricorrente deve chiedere tempestivamente la rimessione in termini e produrre prova della richiesta del duplicato dell'A/R (ai sensi dell'art. 6 l. n. 890/1982); la Corte non rinvia l'udienza per consentire il deposito tardivo dell'A/R
  • In procedimenti tributari l'osservanza delle formalità procedurali (specialmente nella fase di notificazione) è cruciale: errori procedurali possono determinare la perdita del diritto a far decidere il merito
  • La decorrenza dei termini di accertamento/prescrizione può dipendere dal momento della 'scoperta' dell'illecito ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 504/1995; in fattispecie analoghe va attentamente valutato se l'amministrazione ha già avuto a disposizione elementi utili per l'accertamento e se il contribuente abbia posto ostacoli alla verifica
  • La dichiarazione resa all'Agenzia delle Dogane per accise statali può essere distinta dall'obbligo di dichiarazione verso la Regione per tributi regionali (IRBA): è necessario verificare adempimenti distinti e relativi termini
  • In difese che contestano l'attribuzione del versamento a terzi, l'amministrazione dovrebbe documentare chiaramente gli elementi probatori relativi ai versamenti effettuati da soggetti diversi dal contribuente

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