Cassazione Civile, Sentenza n. 17480/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 212/2022 che aveva confermato la responsabilità disciplinare dell'avv. Angelini per il capo 2 (profferimento di espressioni lesive dell'onore e del decoro di un collega durante un'udienza) e aveva dichiarato prescritto il capo 3 (accettazione di incarico in conflitto, relativo a fatto successorio). Il ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione del capo 2 e contestava la motivazione e la valutazione probatoria del CNF (violazione di legge e vizio motivazionale, richiamando art. 360 c.p.c. n.5 e disposizioni sulla materia disciplinare)
La decisione
La Corte a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione del capo 2, perché la condotta contestata è anteriore all'entrata in vigore del regime di cui all'art.56 della legge n.247/2012 (fatto consumato nel 2007) e va applicato il previgente regime dell'art.51 del R.D.L. 1578/1933 (prescrizione quinquennale soggetta agli effetti interruttivi previsti dal codice civile). La Corte ha condiviso che nel corso del procedimento siano intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione (apertura procedimento, approvazione incolpazione, esame dell'incolpato, decisione di primo grado), sicché l'azione disciplinare non era estinta per prescrizione. Il motivo di merito sulla valutazione probatoria è stato ritenuto inammissibile in quanto attiene a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione; la motivazione del CNF è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato; non si pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva delle intimazioni in cassazione; si dà atto dell'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
Applicato al fatto commesso nel 2007: l'azione disciplinare si prescriveva in cinque anni (art.51), con possibilità di interruzione secondo la disciplina generale del codice civile; pertanto il regime previgente si applica ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge 247/2012.
Legge 31 luglio 2012 n. 247, art.56
Prevede il nuovo regime di prescrizione (termini e massimi di 7 anni e 6 mesi) applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; la Corte ha escluso la sua applicazione retroattiva ai fatti anteriori al 2/2/2013.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato dal ricorrente come mezzo di impugnazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile quando riguarda valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Codice deontologico forense, art. 52
Norma invocata a fondamento dell'addebito (espressioni offensive verso un collega); la Corte ha confermato l'applicabilità dell'art.52 al comportamento accertato, equivalente nella sostanza all'art.20 del precedente codice.
Codice deontologico forense, artt. 4 e 9
Richiamati nella rubrica dell'incolpazione per indicare disposizioni deontologiche generali relative a condotta e rapporti con colleghi; il CNF ha valutato la violazione complessiva delle norme deontologiche.
Codice civile, art. 2943
Richiamato per il principio dell'interruzione della prescrizione: atti del titolare dell'azione disciplinare interrompono la prescrizione quinquennale prevista dal previgente regime.
Codice civile, art. 2945
per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione
Citato per spiegare l'effetto dell'interruzione: una volta intervenuta l'interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione, rendendo non operativa la pretesa di estinzione per decorso del termine nel caso concreto.
Art. 36, comma 6, legge n. 247/2012
Menzi onato dal ricorrente come parte della disciplina delle censure ammissibili in cassazione; la Corte non ha accolto la doglianza fondata su questa disposizione.
Art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in ordine all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, qualora dovuto, a seguito del rigetto del ricorso.
Art. 111 Cost.
Evocato dal ricorrente in termini generali (diritto al giusto processo); la Corte ha invece ritenuto corretto il procedimento e la motivazione del giudice disciplinare.
Precedente codice deontologico, art. 20
Riferimento storico: l'art.52 del nuovo codice sostanzialmente riproduceva la fattispecie già sanzionata dall'art.20 del precedente codice, motivo per cui la valutazione disciplinare è coerente con la normativa precedente.
Massime di principio
- Per i fatti disciplinari commessi prima dell'entrata in vigore della legge n.247/2012 si applica il previgente regime di prescrizione (R.D.L. 1578/1933 art.51); non si applica retroattivamente il regime piu' favorevole introdotto dalla legge 247/2012.
- Il dies a quo della prescrizione disciplinare è, in linea di principio, la data della consumazione dell'illecito (soprattutto per fatti istantanei); tuttavia atti del procedimento (apertura, incolpazione, esame, ecc.) possono interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
- La natura pubblicistica e potestativa della pretesa disciplinare non esclude la soggezione alla prescrizione e agli effetti interruttivi previsti dal codice civile.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate dal giudice di merito; il sindacato è limitato ai vizi di diritto e alle omissioni rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.
- La formazione del giudicato penale non determina automaticamente il dies a quo della prescrizione disciplinare; occorre verificare la data di commissione del fatto e la normativa applicabile in base a quella data.
- Quando si contesta la prescrizione è fondamentale verificare quale regime normativo sia applicabile (data del fatto) e l'esistenza di atti interruttivi: conseguenze procedurali e temporali possono cambiare l'esito del giudizio disciplinare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17432/2023 del 19/06/2023
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17436/2023 del 19/06/2023
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17452/2023 del 19/06/2023
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17478/2023 del 19/06/2023
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17487/2023 del 19/06/2023
- Sentenza civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 17496/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →