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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17480/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 212/2022 che aveva confermato la responsabilità disciplinare dell'avv. Angelini per il capo 2 (profferimento di espressioni lesive dell'onore e del decoro di un collega durante un'udienza) e aveva dichiarato prescritto il capo 3 (accettazione di incarico in conflitto, relativo a fatto successorio). Il ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione del capo 2 e contestava la motivazione e la valutazione probatoria del CNF (violazione di legge e vizio motivazionale, richiamando art. 360 c.p.c. n.5 e disposizioni sulla materia disciplinare)

La decisione

La Corte a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione del capo 2, perché la condotta contestata è anteriore all'entrata in vigore del regime di cui all'art.56 della legge n.247/2012 (fatto consumato nel 2007) e va applicato il previgente regime dell'art.51 del R.D.L. 1578/1933 (prescrizione quinquennale soggetta agli effetti interruttivi previsti dal codice civile). La Corte ha condiviso che nel corso del procedimento siano intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione (apertura procedimento, approvazione incolpazione, esame dell'incolpato, decisione di primo grado), sicché l'azione disciplinare non era estinta per prescrizione. Il motivo di merito sulla valutazione probatoria è stato ritenuto inammissibile in quanto attiene a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione; la motivazione del CNF è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato; non si pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva delle intimazioni in cassazione; si dà atto dell'obbligo di versamento di eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Applicato al fatto commesso nel 2007: l'azione disciplinare si prescriveva in cinque anni (art.51), con possibilità di interruzione secondo la disciplina generale del codice civile; pertanto il regime previgente si applica ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge 247/2012.

  • Legge 31 luglio 2012 n. 247, art.56

    Prevede il nuovo regime di prescrizione (termini e massimi di 7 anni e 6 mesi) applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; la Corte ha escluso la sua applicazione retroattiva ai fatti anteriori al 2/2/2013.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato dal ricorrente come mezzo di impugnazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile quando riguarda valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • Codice deontologico forense, art. 52

    Norma invocata a fondamento dell'addebito (espressioni offensive verso un collega); la Corte ha confermato l'applicabilità dell'art.52 al comportamento accertato, equivalente nella sostanza all'art.20 del precedente codice.

  • Codice deontologico forense, artt. 4 e 9

    Richiamati nella rubrica dell'incolpazione per indicare disposizioni deontologiche generali relative a condotta e rapporti con colleghi; il CNF ha valutato la violazione complessiva delle norme deontologiche.

  • Codice civile, art. 2943

    Richiamato per il principio dell'interruzione della prescrizione: atti del titolare dell'azione disciplinare interrompono la prescrizione quinquennale prevista dal previgente regime.

  • Codice civile, art. 2945

    per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione

    Citato per spiegare l'effetto dell'interruzione: una volta intervenuta l'interruzione decorre un nuovo periodo di prescrizione, rendendo non operativa la pretesa di estinzione per decorso del termine nel caso concreto.

  • Art. 36, comma 6, legge n. 247/2012

    Menzi onato dal ricorrente come parte della disciplina delle censure ammissibili in cassazione; la Corte non ha accolto la doglianza fondata su questa disposizione.

  • Art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamati in ordine all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, qualora dovuto, a seguito del rigetto del ricorso.

  • Art. 111 Cost.

    Evocato dal ricorrente in termini generali (diritto al giusto processo); la Corte ha invece ritenuto corretto il procedimento e la motivazione del giudice disciplinare.

  • Precedente codice deontologico, art. 20

    Riferimento storico: l'art.52 del nuovo codice sostanzialmente riproduceva la fattispecie già sanzionata dall'art.20 del precedente codice, motivo per cui la valutazione disciplinare è coerente con la normativa precedente.

Massime di principio

  • Per i fatti disciplinari commessi prima dell'entrata in vigore della legge n.247/2012 si applica il previgente regime di prescrizione (R.D.L. 1578/1933 art.51); non si applica retroattivamente il regime piu' favorevole introdotto dalla legge 247/2012.
  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare è, in linea di principio, la data della consumazione dell'illecito (soprattutto per fatti istantanei); tuttavia atti del procedimento (apertura, incolpazione, esame, ecc.) possono interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
  • La natura pubblicistica e potestativa della pretesa disciplinare non esclude la soggezione alla prescrizione e agli effetti interruttivi previsti dal codice civile.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate dal giudice di merito; il sindacato è limitato ai vizi di diritto e alle omissioni rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.
  • La formazione del giudicato penale non determina automaticamente il dies a quo della prescrizione disciplinare; occorre verificare la data di commissione del fatto e la normativa applicabile in base a quella data.
  • Quando si contesta la prescrizione è fondamentale verificare quale regime normativo sia applicabile (data del fatto) e l'esistenza di atti interruttivi: conseguenze procedurali e temporali possono cambiare l'esito del giudizio disciplinare.

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