Cassazione Civile, Sentenza n. 1296/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca, disposta da ENEL, delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica (sconti in bolletta) che erano state riconosciute ai lavoratori in servizio alla data del 30.6.1996 e ai loro superstiti. Hanno sostenuto che l'agevolazione fosse di natura retributiva (anche ai sensi dell'art. 2099 c.c.), quindi parte della retribuzione/pensione e diritto acquisito (diritti quesiti) non suscettibile di modifica unilaterale; hanno invocato violazione dell'art. 36 Cost. (proporzionalità/sufficienza), violazione dei principi di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), illegittimità della disdetta rivolta solo alle OO.SS. senza loro specifico mandato, e l'inadeguatezza/diseguaglianza della somma una tantum offerta in sede di accordo sostitutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva né collegamento diretto con la prestazione individuale del lavoratore, ma era un beneficio collettivo regolato dalla contrattazione. Di conseguenza non si sono realizzati diritti 'quesiti' intangibili aventi carattere di corrispettivo di prestazioni già rese. Essendo gli accordi collettivi senza termine predeterminato, ENEL ha potuto recedere (con congruo preavviso) dalla disciplina sulle agevolazioni; la successiva offerta di una somma una tantum è stata qualificata come liberalità e la questione della sua congruità è stata ritenuta non decisiva una volta accertata la legittimità della disdetta. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva (retribuzione differita) dello sconto in bolletta; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione non costituisse corrispettivo per prestazioni già rese e quindi non rientrasse nell'ambito di cui all'art. 2099.
art. 36 Cost.
Richiamato in relazione al criterio di proporzionalità/sufficienza della retribuzione; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione non fosse retribuzione e quindi il richiamo a tale articolo non muta la natura dell'istituto.
Principi di correttezza e buona fede invocati dai ricorrenti per censurare la disdetta; la Corte ha ritenuto che ENEL abbia agito nel rispetto di correttezza e buona fede considerato il mutato contesto socio-economico e il congruo preavviso.
Richiamato in relazione al verbale di conciliazione cui era condizionata l'erogazione della somma una tantum; la norma disciplina i verbali conciliativi in materia di rapporto di lavoro.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte per affermare il principio secondo cui i contratti collettivi a tempo indeterminato possono essere disdettati, non potendo vincolare indefinitamente le parti in relazione all'evoluzione socio-economica.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i vari motivi dei ricorrenti sono stati valutati alla luce di tale articolo.
Invocato per lamentare omissione di pronuncia sulla congruità della somma una tantum; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla legittimità della disdetta e quindi priva di rilievo.
d.l. n. 333/1992 convertito in legge n. 359/1992
Richiamato per il processo di trasformazione dell'ENEL (da ente pubblico economico a società per azioni) come elemento del contesto che rendeva anacronistica la conservazione dell'istituto delle agevolazioni.
Norma di liberalizzazione del mercato elettrico richiamata per inquadrare il mutamento del contesto di mercato che giustifica la revisione dell'istituto delle agevolazioni.
d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007
Ulteriore riferimento al completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, utile alla Corte per motivare la modificabilità delle discipline aziendali sulle agevolazioni.
Invocato in ordine al contributo unificato processuale; la Corte dà atto dei presupposti per eventuale versamento integrativo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Un'agevolazione collettiva prevista dalla contrattazione non è automaticamente 'retribuzione' se non è collegata alla prestazione individuale; la qualificazione fiscale non determina la natura giuslavoristica dell'istituto.
- Solo le voci che costituiscono corrispettivo di prestazioni già rese (o fasi del rapporto già esaurite) possono costituire diritti acquisiti (diritti 'quesiti') intangibili rispetto alla contrattazione successiva.
- I contratti collettivi o accordi aziendali di durata indeterminata possono essere disdettati dalle parti con congruo preavviso, quando mutato il contesto socio‑economico, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
- La sottoscrizione di accordi sindacali successivi o di conciliazioni può prevedere erogazioni a titolo di liberalità; tali somme non necessariamente costituiscono risarcimento o corrispettivo e la loro congruità va valutata solo se resta in vita il diritto che si vuole compensare.
- La disdetta comunicata alle organizzazioni sindacali può essere efficace anche se i singoli lavoratori non erano membri di quelle OO.SS.; tuttavia le organizzazioni non possono rinunziare a diritti già individualmente acquisiti senza mandato o ratifica.
- In giudizio le prove documentali decisive devono essere prodotte nel merito; documenti richiamati ex post e non prodotti in sede di merito possono essere non considerati in cassazione.
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