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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1294/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la declaratoria di illegittimità della richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione agricola per il periodo 2003-2008. La Corte d'appello di Napoli aveva accolto la domanda di De Lucia e rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS sul presupposto che la procedura di notificazione mediante pubblicazione telematica introdotta dall'art. 38, d.l. n. 98/2011 non potesse applicarsi ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1/1/2011. L'INPS ha impugnato la decisione in Cassazione deducendo (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 e (ii) nullità della motivazione della sentenza per mera adesione alle argomentazioni di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbito il secondo), ritenendo che l'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 si applica ai disconoscimenti notificati mediante pubblicazione telematica anche quando i disconoscimenti riguardano giornate iscritte negli elenchi nominativi annuali anteriori al 2011. Ha affermato che la disposizione ha sostituito la comunicazione individuale con la pubblicazione telematica per tutti gli elenchi trimestrali a decorrere dalla sua entrata in vigore e che si tratta di una modifica della forma della notificazione, non del potere sostanziale di disconoscimento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per uniformarsi al principio di diritto enunciato. Il giudice designato provvederà anche sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), commi 6 e 7

    comma 6: "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010... gli elenchi nominativi annuali... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica..."; comma 7: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali... In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis... di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"

    La Corte ha interpretato il comma 7 come norma che sostituisce la comunicazione individuale con la pubblicazione telematica per tutti i disconoscimenti avvenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco annuale, senza limitazione alle giornate successive al 31/12/2010; la pubblicazione telematica costituisce quindi notificazione idonea a fare decorrere il termine decadenziale di impugnazione.

  • art. 12, r.d. n. 1949/1940

    Regola la formazione degli elenchi nominativi (principale e suppletivi) e la loro funzione probatoria: l'iscrizione agevola la prova del rapporto di lavoro ma può venir meno in caso di disconoscimento dell'INPS, ricadendo sul lavoratore l'onere probatorio.

  • art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970)

    Stabilisce il termine decadenziale per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi; la Corte ricorda che la mancata tempestiva impugnazione fa venir meno il diritto alla prestazione.

  • art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993

    Prevedeva la notifica al lavoratore del provvedimento di cancellazione/disconoscimento; il sistema di notificazione individuale è stato poi sostituito dalla disciplina introdotta dall'art. 38/2011.

  • art. 9-quinquies, d.l. n. 510/1996

    Disciplina precedente sull'elenco trimestrale e sulla comunicazione delle variazioni; la riforma del 2011 ha attribuito agli elenchi trimestrali un nuovo ruolo di notificazione telematica dei disconoscimenti.

  • art. 15, comma 3, d.l. n. 7/1970 e art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993

    Fonti del potere dell'ente previdenziale di verificare e disconoscere i presupposti per l'erogazione delle prestazioni; l'art. 38/2011 non ha inciso su tale potere sostanziale, ma solo sulle modalità di comunicazione.

  • art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020)

    Modifica successiva che ha ripristinato la notifica individuale del provvedimento di disconoscimento; la Corte ha ritenuto la norma non rilevante ratione temporis per i disconoscimenti oggetto della causa, i quali sono stati adottati nella vigenza della disciplina originaria del 2011.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 45/2021

    La Corte costituzionale ha ritenuto che la pubblicazione sul sito INPS sia una forma di pubblicità idonea a integrare la conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale, bilanciando efficienza amministrativa e conoscibilità per il lavoratore.

Massime di principio

  • La notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, si considera valida anche quando il disconoscimento riguarda giornate iscritte in elenchi annuali anteriori al 2011: dunque la pubblicazione fa decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
  • La modifica normativa del 2011 ha riguardato la forma della notificazione (modalità di comunicazione) e non il potere sostanziale dell'INPS di disconoscere giornate lavorative; tale distinzione rende applicabile la nuova forma anche ai disconoscimenti riferiti a periodi anteriori, salvo diversa disposizione transitoria.
  • In caso di disconoscimento dall'elenco, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'effettiva prestazione lavorativa se l'INPS contesta l'iscrizione: pertanto è essenziale impugnare tempestivamente il provvedimento e raccogliere documentazione probatoria (buste paga, contratti, testimonianze).
  • La pubblicazione telematica è considerata legittima e sufficiente a far decorrere i termini, ma la sua efficacia concreta può essere esaminata dal giudice ordinario in relazione alla ragionevolezza e durata della pubblicazione (es. rispetto ai 15 giorni indicati in circolare), quindi è opportuno verificare la concreta modalità e i tempi di pubblicazione.
  • Se la notifica è avvenuta mediante pubblicazione secondo la disciplina vigente al momento della pubblicazione, la successiva modifica normativa che reintroduce la notificazione individuale non retroagisce a favore del destinatario per fatti già perfezionati sotto la normativa anteriore.

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