Cassazione Civile, Sentenza n. 1295/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 dopo essere stato parzialmente cancellato in seguito ad accertamento ispettivo INPS che aveva disconosciuto n. 81 giornate lavorative svolte presso l'azienda "Le Bon Fruit di Ciccolella Luigi". Contestava l'omessa motivazione del provvedimento di cancellazione (art. 3 l. n. 241/1990) e la mancata comunicazione dell'esito ispettivo (art. 8, comma 5 d.lgs. n. 375/1993), nonché la ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e il diniego, in primo grado, di prove richieste (artt. 244, 420, 421 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando l'INPS contesta l'esistenza del rapporto di lavoro a seguito di controllo, l'iscrizione negli elenchi perde la sua funzione agevolativa probatoria e grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. Ha inoltre affermato che gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali (come la cancellazione dagli elenchi) hanno funzione ricognitiva e pertanto non sono assoggettati all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 l. n. 241/1990. Infine ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'inammissibilità e l'irrilevanza delle richieste istruttorie non specificamente impugnate in appello. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; non sono state poste spese a carico dell'INPS ma il ricorrente è tenuto al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Costituzione, art. 97
Richiamata nella censura del ricorrente relativa all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la Corte non ha ritenuto che il profilo costituzionale comporti diversa disciplina per gli atti ricognitivi delle obbligazioni previdenziali.
legge n. 241/1990, art. 3
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 non sia applicabile agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche di carattere previdenziale quando la funzione dell'atto è meramente ricognitiva e vincolata alla legge del rapporto; la carenza di motivazione non può sostituire la prova dei fatti costitutivi del diritto.
d.lgs. n. 375/1993, art. 8, comma 5
Richiamato dal ricorrente per la mancata comunicazione dell'esito ispettivo; la Corte non ha ritenuto che tale omissione, di per sé, esoneri il lavoratore dall'onere probatorio quando l'INPS ha disconosciuto il rapporto.
codice civile, art. 2697
La Corte conferma che, ove l'INPS contesti l'esistenza del rapporto di lavoro, l'agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione decade e il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto; l'onere della prova non è invertito automaticamente a favore dell'ente.
codice di procedura civile, artt. 244, 420, 421
Riferiti alle richieste istruttorie e alla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato inammissibili o non specificamente censurate le richieste testimoniali non impugnate con motivi specifici in appello.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Citato per motivi processuali relativi al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; rilevanza procedurale e non sostanziale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Richiamato nella parte finale per l'obbligo del ricorrente al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Se l'INPS, a seguito di accertamento, disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di iscrizione, l'iscrizione negli elenchi agricoli perde la sua efficacia probatoria agevolata e il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (art. 2697 c.c.).
- Le cancellazioni o variazioni operate dall'ente previdenziale in materia di obbligazioni pubbliche hanno natura ricognitiva e non sono soggette all'obbligo di motivazione sostanziale previsto dall'art. 3 della l. 241/1990; la carenza di motivazione non consente di presumere la fondatezza del diritto dell'iscritto.
- La mancanza di notifica dell'esito ispettivo o di motivazione non esclude automaticamente l'onere probatorio a carico del lavoratore: eventuali rimedi possono consistere nella richiesta di risarcimento del danno se sussistono gli estremi, ma non nell'automatica reiscrizione senza prova dei fatti costitutivi.
- Le registrazioni e le denunce aziendali utilizzate per l'iscrizione iniziale possono perdere valore probatorio quando l'INPS le contesti con elementi istruttori (es. esito ispettivo); è pertanto necessario procurare mezzi di prova indipendenti (testimonianze specifiche, documenti non aziendali, cedolini di paga, contratti, bonifici, certificazioni di terzi).
- Le richieste istruttorie in appello devono essere specificamente e tempestivamente impugnate se erano state in parte o totalmente respinte in primo grado: l'omessa censura specifica dell'ordinanza di rigetto delle prove in primo grado impedisce il riesame integrale da parte della Corte d'appello.
- In contenziosi previdenziali, è utile documentare sin dall'inizio la natura subordinata e retribuita del rapporto con prove eterogenee e terze rispetto al datore (testimoni non parenti, pagamenti tracciabili, presenze, ecc.), perché la semplice iscrizione negli elenchi non garantisce la vittoria se l'INPS formula un disconoscimento.
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