Cassazione Civile, Sentenza n. 1272/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo confermato la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti a termine (per violazione dei limiti stabiliti dalla L.R. siciliana), ha escluso la conversione in contratti a tempo indeterminato per effetto dei divieti regionali e ha respinto la domanda risarcitoria per il cd. danno comunitario e per responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ritenendo che tale domanda non fosse stata proposta nel ricorso introduttivo. I ricorrenti deducono violazione delle norme processuali (artt. 99, 112, 113 c.p.c. ecc.) e materiali (art. 1218 c.c., art. 32 L. n.183/2010, artt. 3 e 4 L.R. n.76/1995, art. 32 L.R. n.45/1995) sostenendo che la domanda risarcitoria per il danno comunitario era espressamente e chiaramente proposta nel ricorso di primo grado e che l'omessa pronuncia in merito integra un error in procedendo. È stato inoltre dedotto che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare correttamente il petitum e pronunciarsi sulla tutela per equivalente ove la conversione fosse preclusa. Il terzo motivo riguardava la presunta copertura di giudicato sulla domanda di Filippo Sangiuliano a causa di questioni processuali su riunione dei giudizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che il ricorso introduttivo di primo grado conteneva chiaramente la domanda risarcitoria per il cd. danno comunitario (anche nella forma dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, L. n.183/2010) e che la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi su tale domanda: tale omissione costituisce un vizio di nullità per error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata quanto a tali motivi e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi richiamati, con accertamento preliminare della legittimità dell'apposizione del termine ai contratti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il Consorzio non aveva impugnato la sentenza di primo grado nei confronti del Sangiuliano e dunque quest'ultimo non era parte del giudizio di appello deciso con la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
La regola generale di responsabilità contrattuale è applicabile in caso di abusivo ricorso a contratti a termine dai consorzi di bonifica; tuttavia la relativa domanda deve essere tempestivamente proposta (nella sede e forma richieste) per poter essere accolta.
art. 2126 c.c.
Riferito come norma applicabile alle prestazioni di fatto qualora la conversione in rapporto a tempo indeterminato sia preclusa per norme speciali.
art. 32, legge n. 183/2010
"indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto"
Assume rilievo come parametro presuntivo di risarcimento del cosiddetto danno comunitario in caso di illegittima precarizzazione; può esprimere anche una portata sanzionatoria della violazione.
L.R. Sicilia n. 76/1995, artt. 3 e 4
Contengono limiti all'uso dei contratti a termine nei consorzi di bonifica; la loro violazione rende illegittimo il termine ma non consente necessariamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato, per effetto della disciplina regionale collegata (L.R. n.45/1995).
L.R. Sicilia n. 45/1995, art. 32
Stabilisce divieti/limiti di assunzione a tempo indeterminato presso i consorzi di bonifica: tale disciplina può escludere la possibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti nulli.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
"definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro"
Il danno risarcibile nel pubblico impiego è riferito alla prestazione lavorativa illegittima (illegittima precarizzazione) e non alla perdita del posto; ciò giustifica il ricorso al cd. danno comunitario o all'indennità ex art. 32 L. 183/2010.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l'omessa pronuncia su una domanda regolarmente proposta integra un vizio di nullità e può essere censurata con ricorso per cassazione come error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento per il controllo di legittimità quando è denunciato un error in procedendo (violazione dell'art. 112 c.p.c. o del tantum devolutum quantum appellatum): la Cassazione può esaminare direttamente atti processuali rilevanti.
Sent. SS.UU. n. 5072/2016 (Sezioni Unite)
"il danno risarcibile ... derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non ... dalla perdita di un posto di lavoro"
Ha chiarito la natura del danno risarcibile per abuso di contratti a termine (danno da illegittima precarizzazione) e ha indicato i criteri di quantificazione, compatibilmente con l'indennità di cui all'art. 32 L.183/2010.
Sent. SS.UU. n. 8077/2012
Stabilisce che, quando è dedotto un vizio che può determinare nullità della sentenza per attività del giudice deviante rispetto al modello legale, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti e i fatti processuali rilevanti.
Cass. n. 15027/2022
In materia di pubblico impiego privatizzato, se la conversione a tempo indeterminato è giuridicamente impossibile, il giudice deve pronunciare sulla tutela per equivalente (danno eurounitario/danno comunitario); la domanda di risarcimento non costituisce domanda nuova se formulata come surrogato della conversione.
artt. 366 e 369 c.p.c.
Indicano le regole di allegazione e deposito degli atti che la Cassazione può esaminare quando è dedotto un error in procedendo; la mancata osservanza incide sulla ammissibilità del controllo diretto degli atti.
art. 329, comma 2 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione a questioni di impugnazione e di efficacia di sentenze successive; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al Sangiuliano perché quest'ultimo non era parte dell'appello del Consorzio.
Massime di principio
- Se la normativa speciale (es. regionale) esclude la possibilità di stabilizzazione/conversione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore può comunque chiedere la tutela per equivalente (cd. danno comunitario), parametrabile anche con l'indennità ex art. 32 L. 183/2010.
- La domanda risarcitoria per danno da illegittima precarizzazione deve essere formulata con chiarezza nel ricorso introduttivo o, se proposta in appello come surrogato alla conversione non praticabile, deve comunque risultare conforme ai principi giurisprudenziali; l'omessa pronuncia del giudice su una domanda regolarmente proposta integra un error in procedendo rilevabile in Cassazione.
- La qualificazione giuridica del petitum è di regola materia di merito, ma se la presunta errata interpretazione determina omissione di pronuncia o pronuncia su cose non chieste, la Corte di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali per valutare la conformità al modello legale.
- La responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. può trovare applicazione per l'abusivo ricorso ai contratti a termine, ma le relative domande devono essere tempestivamente formulate; la mancata deduzione in primo grado può precluderne l'accoglimento in appello.
- Le questioni processuali riguardanti la partecipazione al giudizio (es. mancata impugnazione rispetto a singoli appellati, riunione di giudizi) determinano che decisioni diverse su ricorsi separati non implicano automaticamente copertura di giudicato tra le parti non interessate dall'appello.
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