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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1292/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo INPS che disconosceva il rapporto di lavoro con l'azienda "Palo Marcello" e contestava la indebita fruizione dell'indennità di disoccupazione. Il nodo principale era se la notifica del provvedimento di cancellazione effettuata mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali (introdotta dall'art. 38, d.l. n.98/2011) fosse valida anche quando riguardasse giornate lavorative anteriori al 1/1/2011; la ricorrente lamentava inoltre che la Corte d'appello non avesse adeguatamente verificato la prova della pubblicazione telematica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente giudicato la questione probatoria sulla pubblicazione dell'elenco e ha affermato che l'art. 38, comma 7, d.l. n.98/2011, nella formulazione antecedente alla modifica del 2020, estende la notificazione mediante pubblicazione telematica anche ai disconoscimenti relativi ad iscrizioni annuali anteriori al 2011. La Corte ha precisato che la norma riguarda la forma della notificazione (modalità di comunicazione) e non introduce effetti retroattivi sul potere sostanziale di disconoscimento dell'INPS; ha richiamato inoltre il principio consolidato per cui, una volta che l'INPS disconosce il rapporto, grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto. Ha altresì richiamato la Corte costituzionale (Corte cost. n.45/2021) che ha considerato la pubblicazione sul sito INPS idonea a far decorrere i termini decadenziali.

Norme richiamate

  • art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), comma 6

    “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, ... gli elenchi nominativi annuali ... sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo ..."

    Introduce l'art. 12-bis e la modalità di notificazione per gli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica; la Corte considera questa forma idonea a notificare gli elenchi annuali per le giornate successive al 31/12/2010

  • art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), comma 7

    “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali ... In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis ... di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione"

    La Corte ha interpretato il comma 7 come norma che sostituisce la precedente procedura: i disconoscimenti intervenuti dopo compilazione/pubblicazione dell'elenco annuale vengono notificati tramite pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, senza limitazione temporale espressa ai soli elenchi riferiti a periodi post-2010

  • art. 12-bis, r.d. 24 settembre 1940 n. 1949

    Norma introdotta da art. 38 che disciplina la notificazione telematica degli elenchi annuali; la Corte la legge unitamente al comma 7 dell'art. 38 per ritenere legittima la pubblicazione come forma di notifica

  • art. 12, r.d. 24 settembre 1940 n. 1949

    Disciplina originaria degli elenchi nominativi e della pubblicazione; la sentenza ricostruisce la storia normativa per mostrare l'evoluzione delle forme di comunicazione

  • art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970)

    Riferimento alla decadenza/termini di impugnazione che la Corte territoriale aveva ritenuto estinti per la ricorrente

  • d.lgs. n. 375/1993 (art. 8, art. 9 e correlati)

    Norme che disciplinavano la notifica individuale dei provvedimenti di cancellazione/disconoscimento nella disciplina previgente; la Corte analizza la loro sostituzione operata dall'art. 38/2011

  • d.l. n. 76/2020, art. 43, comma 7 (modifica posteriore)

    Modifica intervenuta successivamente che ha ripristinato la notifica individuale per i disconoscimenti; la Corte rileva che tale modifica è fuori ratione temporis rispetto al caso esaminato (disconoscimenti anteriori alla modifica)

  • Corte cost. n. 45/2021

    Giurisprudenza richiamata che ha ritenuto la pubblicazione sul sito INPS forma di pubblicità idonea a rendere conoscibile l'atto e a far decorrere il termine decadenziale; la Corte di Cassazione fa riferimento a tale orientamento per suffragare la legittimità della pubblicazione come notifica

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica sul sito INPS degli elenchi nominativi (e degli elenchi trimestrali di variazione) costituisce, ai sensi dell'art. 38 d.l. 98/2011, modalità valida di notificazione dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative, anche quando riguardino periodi anteriori al 1/1/2011 (nella formulazione anteriore alla modifica del 2020).
  • La modifica normativa del 2011 riguarda la forma della comunicazione (modalità di notificazione) e non il potere sostanziale dell'INPS di disconoscere giornate: perciò non configura di per sé un'applicazione retroattiva lesa dal principio di irretroattività.
  • Una volta che l'INPS disconosce il rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza, la durata e la natura retribuita del rapporto per ottenere il riconoscimento previdenziale.
  • La verifica della effettiva pubblicazione telematica e della sua durata compete al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se la sentenza motivata è congrua salvo vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5 (come ristretto dalla giurisprudenza).
  • La ragionevolezza del periodo di pubblicazione (es. quindici giorni indicati da circolari) e l'adeguata conoscibilità dell'atto sono sindacabili dal giudice ordinario; la Corte costituzionale ha ritenuto la pubblicazione compatibile con garanzie di conoscibilità.
  • Dal 2020 la disciplina è stata modificata (ripristino della notifica individuale per alcuni atti): per casi successivi alla modifica va valutata la normativa vigente al momento della notificazione.

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