Cassazione Civile, Sentenza n. 1289/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto a mantenere le riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. Denunciavano l'illegittimità del recesso aziendale dalla regolamentazione collettiva (comunicato il 12/10/2015 con estinzione del beneficio al 31/12/2015) e contendevano la sostituzione del beneficio con una tantum mediante l'accordo del 27/11/2015. Sostenevano che l'agevolazione avesse natura retributiva e costituisse un "diritto acquisito"/quesito ovvero fosse stata garantita dalle certificazioni rilasciate al momento del pensionamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'agevolazione tariffaria non abbia natura retributiva/corrispettiva ma sia un beneficio collettivo regolato dalla contrattazione collettiva e non direttamente proporzionale alla prestazione individuale. Ne consegue che tale beneficio, non essendo entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già eseguite, non costituisce diritto acquisito intangibile. Poiché la disciplina collettiva non aveva durata predeterminata, il recesso aziendale dalla regolamentazione collettiva è ammesso; la sostituzione del beneficio con misure alternative (compresa la liberalità della tantum) è stata ritenuta legittima. Le certificazioni e la qualificazione fiscale (inclusione nel CUD) non sono decisive per trasformare la natura dell'istituto. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese
Norme richiamate
Art. 33 CCNL 21.02.1989
Fonte collettiva che originava l'agevolazione tariffaria; non incorporandosi irreversibilmente nel contratto individuale, la sua disciplina collettiva poteva essere modificata o revocata dalla contrattazione successiva
Verbale di accordo aziendale 19.04.2002 (accordo di armonizzazione)
Confermava le disposizioni per i lavoratori in servizio alla data del 30/6/1996 ma non aveva durata determinata tale da impedire successivi atti negoziali o recesso
Accordi aziendali 2011 e accordo del 1.12.2011
Hanno avviato la sostituzione dell'istituto delle agevolazioni tariffarie con misure di sostegno alla previdenza complementare, dimostrando la progressiva revisione collettiva dell'istituto
Comunicazione di recesso ENEL 12.10.2015 e accordo 27.11.2015
Comunicazione di recesso dalla regolamentazione collettiva (estinzione beneficio al 31/12/2015) e successiva offerta di una tantum quale liberalità condizionata alla conciliazione; ritenute legittime dalla Corte
Art. 36 Cost.
Il Tribunale ha escluso l'applicabilità del criterio di proporzionalità retributiva ai benefici collettivi in esame perché non costituiscono corrispettivi della prestazione individuale
Articoli del Codice Civile citati (es. artt. 1372, 1373, 1387, 1398, 1399, 1453, 1703, 1988, 2099, 2103, 2702, 1362)
Richiamati nei motivi di ricorso in tema di formazione, interpretazione dei contratti, recesso e effetti delle previsioni contrattuali; la Corte li utilizza per confermare che il potere di recesso dalla disciplina collettiva è esercitabile se la norma collettiva non è divenuta diritto acquisito dei singoli
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per riaffermare il principio che la contrattazione collettiva priva di termine non può vincolare le parti indefinitamente e che il recesso unilaterale dalla disciplina collettiva è compatibile con l'ordinamento, nei limiti della buona fede
D.l. n. 333/1992 (art. 15) convertito in legge n. 359/1992; d.lgs. n. 79/1999; d.l. n. 73/2007 convertito in legge n. 125/2007
Richiamati per contestualizzare la trasformazione di ENEL e il processo di liberalizzazione del mercato elettrico che ha reso l'istituto dell'agevolazione tariffaria anacronistico e difficilmente gestibile nel mercato liberalizzato
Delibera Autorità per l'Energia del 29/12/2007
Segnalava la necessità di riassorbire gli sconti per evitare distorsioni di mercato e complicazioni amministrative, supportando la logica di revisione dell'agevolazione
Includimento nel CUD e qualificazione fiscale (giurisprudenza Cass.)
La Corte ha affermato che la qualificazione ai fini fiscali non determina automaticamente la natura retributiva dell'erogazione nel diritto del lavoro
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater (nella versione introdotta dalla legge n. 228/2012)
Norma processuale richiamata per la verifica del versamento del contributo unificato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale ulteriore contributo da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- I benefici collettivi previsti dai contratti collettivi non assumono automaticamente natura di diritti acquisiti dei singoli lavoratori: diventano intangibili solo se sono corrispettivo di prestazioni già eseguite e quindi entrati nel patrimonio del lavoratore
- La qualificazione fiscale di una erogazione (es. inclusione nel CUD) non determina da sola la natura retributiva della stessa nel rapporto di lavoro
- Se una disciplina collettiva non ha durata predeterminata, la parte datoriale può recedere dalla stessa entro i limiti della buona fede e correttezza, salvo che il singolo diritto sia già consolidato come corrispettivo di prestazioni passate
- Documenti unilaterali rilasciati dal datore (certificazioni) possono essere valutati dal giudice del merito ma non mutano automaticamente la natura collettiva dell'istituto; la loro efficacia probatoria va dimostrata caso per caso
- La rinegoziazione collettiva e la contestuale offerta di misure alternative o liberalità (es. una tantum) sono strumenti utilizzabili per l'uscita dal precedente regime di benefici, purché non violino diritti già acquisiti
- In contenziosi simili è cruciale verificare: a) se la previsione collettiva era parte integrante del contratto individuale; b) se il beneficio corrisponde a prestazioni già rese; c) se esistono clausole di salvaguardia o durata determinata nella contrattazione collettiva
- Per i lavoratori/ex dipendenti la migliore strategia preventiva è ottenere, al momento della cessazione del rapporto, impegni individuali o clausole scritte che trasferiscano definitivamente il beneficio nel patrimonio negoziale individuale, oppure la ratifica individuale di qualsiasi modifica
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1272/2023 del 17/01/2023
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1281/2023 del 17/01/2023
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1292/2023 del 17/01/2023
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1294/2023 del 17/01/2023
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1295/2023 del 17/01/2023
- Sentenza lavoro · 17 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 1296/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →