Cassazione Civile, Sentenza n. 1281/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la declaratoria di illegittimità o inefficacia della revoca, operata da ENEL S.p.A., delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica riconosciute agli ex dipendenti e ai loro superstiti, nonché il risarcimento dei danni o, in subordine, il pagamento del corrispettivo/indennizzo corrispondente al valore delle agevolazioni soppresse. La loro tesi era che il beneficio fosse da considerarsi di natura retributiva/indennitaria e quindi non revocabile, che le certificazioni rilasciate costituissero riconoscimento vincolante e che la disdetta fosse inefficace per vizi di forma e rappresentanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione tariffaria trovava origine nella regolazione collettiva e non costituiva corrispettivo di prestazioni individuali già rese (non era pertanto un diritto acquisito intangibile). Ne è conseguito che ENEL ha potuto esercitare legittimamente il recesso dalla disciplina collettiva di durata indeterminata, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; l'offerta successiva di una somma una tantum è stata qualificata come liberalità e non ha formato un diritto equiparabile all'agevolazione preesistente. La decisione di merito è stata ritenuta corretta anche con riguardo alla quantificazione e alla imposizione delle spese processuali
Norme richiamate
Richiamato nel quadro delle norme contrattuali e del recesso; la corte valuta la regolamentazione dell'accordo e la sua modificabilità
Esaminato in relazione all'efficacia del recesso dai contratti collettivi senza termine; la Corte afferma che il recesso è possibile per accordi di durata indeterminata, nei limiti di buona fede
Richiamati in ordine ai limiti e agli effetti del recesso e alla rappresentanza delle parti collettive; la Corte ritiene che la disdetta comunicata alle OO.SS. sia efficace
Citato tra le norme sul recesso/risoluzione e sugli effetti sui rapporti contrattuali; la sentenza valuta la legittimità della cessazione dell'agevolazione
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la natura retributiva; la Corte rigetta tale qualificazione ritenendo che l'agevolazione non fosse corrispettivo della prestazione lavorativa
art. 36 Cost.
Invocato per il principio di proporzionalità della retribuzione; la Corte osserva che l'agevolazione non integrava retribuzione in senso costituzionale essendo beneficio collettivo non collegato alla prestazione individuale
Richiamati rispetto alla forza probatoria della certificazione rilasciata all'atto del pensionamento; la Corte non ha ritenuto che tale documento fosse idoneo a creare un diritto acquisito opponibile all'azienda
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Utilizzato per richiamare il consolidato orientamento di legittimità circa la possibilità di recesso dalla contrattazione collettiva senza termine
Richiamati nel quinto motivo in tema di novità della questione e compensazione spese; la Corte li ha ritenuti inammissibili o non fondati per i motivi esposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli oneri connessi al contributo unificato di giustizia; la Corte dà atto degli adempimenti processuali previsti
Massime di principio
- Un'agevolazione prevista da un contratto collettivo non necessariamente costituisce retribuzione individuale: per essere irriducibile deve essere corrispettivo di prestazioni già rese (diritto acquisito), non una mera aspettativa o beneficio collettivo.
- Se un contratto collettivo ha durata indeterminata, le parti possono esercitare il recesso; la disdetta è efficacie se comunicata alle controparti collettive e rispettosa dei principi di buona fede e correttezza.
- La qualificazione fiscale di una prestazione (es. inserimento nel CUD) non determina automaticamente la sua natura giuslavoristica di retribuzione: rilevano la fonte e la funzione dell'istituto nel rapporto di lavoro.
- Documenti amministrativi o certificazioni rilasciate dall'azienda non sempre costituiscono riconoscimento di un diritto acquisito opponibile se non rispondono ai requisiti della prova o della promessa di pagamento disciplinata dal codice civile.
- La proposta di una somma una tantum negoziata dopo la disdetta può essere qualificata come liberalità e non trasformare automaticamente l'agevolazione originaria in un diritto permanente.
- In controversie su modifiche collettive è fondamentale provare produzione e produzione tempestiva dei documenti rilevanti in giudizio (osservare gli oneri di cui all'art. 366 c.p.c.); la mancanza di prove documentali può compromettere la tesi di consolidamento del diritto.
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