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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1281/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la declaratoria di illegittimità o inefficacia della revoca, operata da ENEL S.p.A., delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica riconosciute agli ex dipendenti e ai loro superstiti, nonché il risarcimento dei danni o, in subordine, il pagamento del corrispettivo/indennizzo corrispondente al valore delle agevolazioni soppresse. La loro tesi era che il beneficio fosse da considerarsi di natura retributiva/indennitaria e quindi non revocabile, che le certificazioni rilasciate costituissero riconoscimento vincolante e che la disdetta fosse inefficace per vizi di forma e rappresentanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione tariffaria trovava origine nella regolazione collettiva e non costituiva corrispettivo di prestazioni individuali già rese (non era pertanto un diritto acquisito intangibile). Ne è conseguito che ENEL ha potuto esercitare legittimamente il recesso dalla disciplina collettiva di durata indeterminata, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; l'offerta successiva di una somma una tantum è stata qualificata come liberalità e non ha formato un diritto equiparabile all'agevolazione preesistente. La decisione di merito è stata ritenuta corretta anche con riguardo alla quantificazione e alla imposizione delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 1372 cod. civ.

    Richiamato nel quadro delle norme contrattuali e del recesso; la corte valuta la regolamentazione dell'accordo e la sua modificabilità

  • art. 1373 cod. civ.

    Esaminato in relazione all'efficacia del recesso dai contratti collettivi senza termine; la Corte afferma che il recesso è possibile per accordi di durata indeterminata, nei limiti di buona fede

  • art. 1387 e 1388 cod. civ.

    Richiamati in ordine ai limiti e agli effetti del recesso e alla rappresentanza delle parti collettive; la Corte ritiene che la disdetta comunicata alle OO.SS. sia efficace

  • art. 1453 cod. civ.

    Citato tra le norme sul recesso/risoluzione e sugli effetti sui rapporti contrattuali; la sentenza valuta la legittimità della cessazione dell'agevolazione

  • artt. 2099 e 2103 cod. civ.

    Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la natura retributiva; la Corte rigetta tale qualificazione ritenendo che l'agevolazione non fosse corrispettivo della prestazione lavorativa

  • art. 36 Cost.

    Invocato per il principio di proporzionalità della retribuzione; la Corte osserva che l'agevolazione non integrava retribuzione in senso costituzionale essendo beneficio collettivo non collegato alla prestazione individuale

  • artt. 1988 e 2702 cod. civ.

    Richiamati rispetto alla forza probatoria della certificazione rilasciata all'atto del pensionamento; la Corte non ha ritenuto che tale documento fosse idoneo a creare un diritto acquisito opponibile all'azienda

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Utilizzato per richiamare il consolidato orientamento di legittimità circa la possibilità di recesso dalla contrattazione collettiva senza termine

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati nel quinto motivo in tema di novità della questione e compensazione spese; la Corte li ha ritenuti inammissibili o non fondati per i motivi esposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per gli oneri connessi al contributo unificato di giustizia; la Corte dà atto degli adempimenti processuali previsti

Massime di principio

  • Un'agevolazione prevista da un contratto collettivo non necessariamente costituisce retribuzione individuale: per essere irriducibile deve essere corrispettivo di prestazioni già rese (diritto acquisito), non una mera aspettativa o beneficio collettivo.
  • Se un contratto collettivo ha durata indeterminata, le parti possono esercitare il recesso; la disdetta è efficacie se comunicata alle controparti collettive e rispettosa dei principi di buona fede e correttezza.
  • La qualificazione fiscale di una prestazione (es. inserimento nel CUD) non determina automaticamente la sua natura giuslavoristica di retribuzione: rilevano la fonte e la funzione dell'istituto nel rapporto di lavoro.
  • Documenti amministrativi o certificazioni rilasciate dall'azienda non sempre costituiscono riconoscimento di un diritto acquisito opponibile se non rispondono ai requisiti della prova o della promessa di pagamento disciplinata dal codice civile.
  • La proposta di una somma una tantum negoziata dopo la disdetta può essere qualificata come liberalità e non trasformare automaticamente l'agevolazione originaria in un diritto permanente.
  • In controversie su modifiche collettive è fondamentale provare produzione e produzione tempestiva dei documenti rilevanti in giudizio (osservare gli oneri di cui all'art. 366 c.p.c.); la mancanza di prove documentali può compromettere la tesi di consolidamento del diritto.

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