Cassazione Civile, Ordinanza n. 25110/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, originario del Delta State, aveva chiesto in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal proprio Paese perché temeva di essere ucciso dal padre di una ragazza musulmana con cui aveva avuto una relazione, deceduta di parto dopo essere rimasta incinta. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto le domande, ritenendo non credibile il racconto e non sussistenti i presupposti delle forme di tutela richieste; per la protezione umanitaria avevano escluso sia una vulnerabilità oggettiva sia una vulnerabilità soggettiva, rilevando anche la scarsa prova dell'integrazione in Italia. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. 251/2007 per asserita omissione del dovere di cooperazione istruttoria e errata valutazione della credibilità; violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 per mancata verifica della violenza indiscriminata nel Paese di origine; violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 per il diniego della protezione umanitaria senza adeguata considerazione della vulnerabilità e del percorso di integrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata e mirassero in sostanza a una nuova valutazione del merito. In particolare, ha osservato che il giudizio di non credibilità era stato motivato in modo adeguato dalla Corte d'appello; che, esclusa la credibilità del racconto, non potevano riconoscersi rifugio politico e protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); che, quanto all'art. 14, lett. c), la valutazione della situazione di violenza indiscriminata è giudizio di fatto, e il ricorrente aveva richiamato fonti non specificamente pertinenti o non adeguatamente indicate; e che, in tema di protezione umanitaria, la domanda andava scrutinata secondo la disciplina previgente, ma il ricorrente non aveva allegato elementi individualizzanti decisivi né si era confrontato con la motivazione sul difetto di vulnerabilità e di integrazione in Italia. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato per violazione di legge
le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge non sono ammissibili quando in realtà richiedono una nuova valutazione del merito e non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il giudizio di fatto sulla credibilità e sulla situazione del Paese di origine non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato
artt. 3 e 5 d.lgs. n. 251/2007
regolano il dovere di cooperazione istruttoria e i criteri di valutazione della credibilità del richiedente, ma la loro violazione non è configurabile se la Corte di merito ha effettuato un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
il riconoscimento della protezione sussidiaria presuppone un rischio personale e individualizzato, incompatibile con l'esclusione della credibilità del racconto
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
anche per questa forma di protezione rileva la personalizzazione del rischio, che viene meno se la vicenda individuale è ritenuta non credibile
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
l'accertamento della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
la protezione umanitaria, per le domande presentate prima del 5 ottobre 2018, va valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda e richiede l'allegazione di specifici elementi di vulnerabilità e di comparazione con il livello di integrazione in Italia
la nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria proposte anteriormente alla sua entrata in vigore
legge di conversione del d.l. n. 113 del 2018, richiamata per individuare il discrimine temporale della disciplina applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale in cassazione per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Il giudizio di non credibilità del richiedente protezione internazionale, se motivato in modo adeguato dal giudice di merito mediante l'indicazione di discrepanze e lacune del racconto, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Esclusa la credibilità del narrato individuale, vengono meno i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria fondata sul rischio personale, perché tali tutele presuppongono la personalizzazione del pericolo.
- L'accertamento della violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è censurabile con censure generiche o con il semplice richiamo a fonti non specificamente pertinenti o non indicate con precisione.
- Per la protezione umanitaria richiesta prima della riforma del 2018, il giudizio deve essere compiuto alla luce della disciplina previgente, ma il richiedente deve allegare e provare elementi individualizzanti di vulnerabilità e un effettivo radicamento in Italia, da comparare con la situazione nel Paese di origine.
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