Cassazione Civile, Ordinanza n. 29029/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, fondata sulla disciplina agevolativa prevista per i residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990. In primo grado il ricorso era stato accolto e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, della VI direttiva IVA, del regolamento UE n. 1407/2013 e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo che la CTR non aveva verificato se il de cuius esercitasse effettivamente attività economica riconducibile a impresa e quindi se il beneficio fosse escluso o comunque subordinato alla disciplina sugli aiuti di Stato e al regime de minimis. L'Amministrazione ha inoltre sostenuto che il rimborso non poteva riguardare l'IVA e che, per le altre imposte, occorreva accertare i presupposti di compatibilità con il diritto unionale, compresa l'assenza di sovracompensazione e il rispetto delle soglie de minimis, prova a carico dei beneficiari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'agevolazione di cui all'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002 non è applicabile all'IVA, perché incompatibile con il diritto UE, e che, per le altre imposte, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa o comunque attività economica in senso euro-unitario, il beneficio va scrutinato alla luce della decisione della Commissione europea n. C(2015) 5549 final e del regolamento de minimis. Poiché la CTR non aveva svolto tale verifica, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per l'accertamento dei presupposti di applicabilità del regime de minimis e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale base dell'istanza di rimborso e del silenzio-rifiuto impugnato.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale base dell'istanza di rimborso.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
norma agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; non applicabile all'IVA e, per le altre imposte, inapplicabile ai contribuenti esercenti attività d'impresa se incompatibile con il diritto UE salvo verifica della disciplina sugli aiuti di Stato e del de minimis.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiesto come parametro per delimitare la spettanza del rimborso e per escludere i soggetti esercenti attività d'impresa, secondo la lettura conforme al diritto UE.
art. 108, par. 3, TFUE
la misura agevolativa è stata ritenuta adottata in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, con conseguente incompatibilità con il mercato interno.
art. 107, par. 2, lett. b, TFUE
consente, in presenza di nesso chiaro e diretto tra calamità e aiuto, di valutare la compatibilità dell'agevolazione entro i limiti della deroga per danni da calamità naturale.
art. 92 TFUE
richiamato nella motivazione in relazione alla regola de minimis come soglia di irrilevanza dell'aiuto.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
regolamento de minimis applicabile; il giudice deve verificare il rispetto delle soglie complessive di aiuto nel triennio.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
vincolante per il giudice nazionale; ha qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile salvo verifiche sulla compatibilità nei singoli casi e sul rispetto del de minimis.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi devono essere verificate alla luce del diritto dell'Unione europea quando beneficiano soggetti che svolgono un'attività economica, perché possono integrare aiuti di Stato incompatibili salvo specifiche deroghe o limiti.
- In materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve dare attuazione alle decisioni della Commissione europea vincolanti anche mediante disapplicazione della norma interna incompatibile.
- La compatibilità dell'agevolazione con il regime de minimis non si valuta solo sull'importo del singolo rimborso, ma sull'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento; la relativa prova grava sul beneficiario che invoca l'agevolazione.
- Quando si invoca un rimborso fiscale connesso a calamità naturale, occorre accertare in concreto la natura dell'attività svolta dal beneficiario, la sede operativa al momento dell'evento, l'assenza di sovracompensazione e l'eventuale cumulo con altri aiuti o indennizzi.
- Per l'IVA, un meccanismo di rimborso proporzionale del tributo già versato che non assicuri la neutralità dell'imposta e il suo integrale assolvimento è incompatibile con il diritto unionale.
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