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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego regionale della classificazione come strada provinciale del tratto di via Caduti per la Libertà, del ponte di Fiorano al Serio e della prosecuzione su via Lungo Romna nel Comune di Casnigo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comuni interessati alla classificazione stradale)

La controversia

I Comuni hanno impugnato il provvedimento regionale del 31 marzo 2023 con cui era stata respinta la richiesta di classificazione a strada provinciale del tratto viario già appartenente alla s.p. 42. Il ricorso deduceva, anzitutto, l’incompetenza dell’organo dirigenziale regionale ad adottare il diniego e, inoltre, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione dell’art. 2, comma 6, lett. c), d.lgs. 285/1992. Secondo i ricorrenti, la strada è extraurbana, collega distinti capoluoghi comunali, costituisce l’unico collegamento diretto di Fiorano al Serio con la viabilità provinciale e con i Comuni della Valle Gandino e assolve una funzione sovracomunale particolarmente rilevante. La Regione sosteneva invece che i requisiti fossero già soddisfatti dall’itinerario formato dalla s.p. 42 e dalla s.s. 671, che non fosse necessaria l’unicità del collegamento e che lo svincolo della s.s. 671 fosse prossimo al confine comunale di Fiorano al Serio.

La decisione

Il TAR ha respinto la censura di incompetenza. L’art. 2, comma 5, d.P.R. 495/1992 attribuisce la classificazione delle strade provinciali agli organi regionali competenti, mentre l’art. 3 l.r. Lombardia 9/2001 prevede che la classificazione sia proposta dalla Provincia e approvata dalla Giunta regionale. Tuttavia, il provvedimento regionale era stato adottato in conformità alla deliberazione di Giunta n. 1974 del 20 giugno 2014, che attribuiva alla Direzione Generale competente la cognizione in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali; pertanto, il dirigente era competente. Il TAR ha invece accolto la censura sostanziale. Dalla relazione tecnica e dagli stessi elementi riconosciuti dalla Regione risultava che la strada fosse extraurbana e funzionalmente collegasse distinti capoluoghi comunali, oltre a costituire via di accesso e deflusso verso la s.s. 671 e collegare i capoluoghi di Fiorano al Serio, Gazzaniga e Vertova con Bergamo. La tesi regionale secondo cui il sistema complessivo della s.s. 671, della s.p. 42 e della s.p. 45 già assicurasse i collegamenti provinciali non superava il rilievo che Fiorano al Serio, per accedere alla rete provinciale e ai capoluoghi della Valle Gandino, dovesse utilizzare proprio il tratto oggetto della richiesta. La Regione, inoltre, non aveva svolto una specifica istruttoria per individuare e valutare un itinerario alternativo, nonostante il richiamo alle linee guida regionali sulla rilevanza delle alternative di tracciato. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, d.P.R. 495/1992

    è effettuata dagli organi regionali competenti

    La classificazione delle strade provinciali spetta agli organi regionali competenti.

  • art. 3 l.r. Lombardia 9/2001

    La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale

    La proposta di classificazione compete alla Provincia, mentre l’approvazione compete alla Giunta regionale, secondo la disciplina regionale.

  • art. 2, comma 6, lett. c), d.lgs. 285/1992

    Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico

    La classificazione provinciale può fondarsi sulla funzione di collegamento tra capoluoghi comunali o tra un capoluogo comunale e la rete statale o regionale, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma; la valutazione deve considerare la funzione effettivamente svolta dalla strada nel sistema viario.

  • art. 4 d.lgs. 285/1992

    La delimitazione dei centri abitati è richiamata per qualificare il tratto viario come esterno ai centri urbani.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Ai fini della classificazione di una strada come provinciale, l’art. 2, comma 6, lett. c), d.lgs. 285/1992 consente di valorizzare la funzione di collegamento tra più capoluoghi comunali o tra un capoluogo comunale e la rete statale o regionale, senza che la valutazione possa arrestarsi alla mera esistenza astratta di un sistema viario alternativo.
  • La verifica dei requisiti per la classificazione stradale deve riguardare la funzione concretamente svolta dal tratto viario nel contesto territoriale complessivo, considerando i collegamenti effettivamente disponibili tra i capoluoghi e la rete provinciale o statale.
  • Il diniego di classificazione non è adeguatamente istruito quando l’amministrazione invoca l’esistenza di itinerari alternativi senza individuare e valutare specificamente la loro effettiva idoneità a svolgere la funzione di collegamento provinciale, sotto il profilo strutturale e funzionale.
  • L’esistenza di un collegamento viario astrattamente prossimo o inserito in un itinerario più ampio non esclude la rilevanza provinciale del tratto richiesto se, in concreto, l’accesso alla rete provinciale e ai capoluoghi interessati passa necessariamente attraverso quel tratto.
  • L’annullamento del diniego di classificazione stradale non determina automaticamente la classificazione del tratto, ma impone all’amministrazione il riesercizio del potere sulla base di un’istruttoria completa e coerente con i criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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