R.R. Lombardia 9/2001
Modifiche al Regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 avente per oggetto: "Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio"(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 21 luglio 2000, n. 3 sul commercio: ridefinisce i criteri per grandi e medie strutture di vendita, i punteggi di valutazione, la contestualità tra autorizzazioni commerciali ed edilizie, la disciplina dei centri commerciali e alcune procedure comunali e regionali. Le nuove regole si applicano dal 24 dicembre 2001, con alcuni richiami a termini specifici (es. 60 giorni, 180 giorni, raggio 10 km).
Modifiche al regolamento lombardo di attuazione della disciplina sul commercio
Modifiche al regolamento regionale lombardo sul commercio
Il provvedimento della Regione Lombardia aggiorna il regolamento attuativo della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 per il settore commerciale. La disciplina risultante interviene soprattutto su autorizzazioni per grandi e medie strutture di vendita, criteri di valutazione, rapporti con la pianificazione urbanistica ed edilizia, centri commerciali e regole transitorie.
Criteri per il parere regionale sulle grandi strutture di vendita
La Regione formula parere non favorevole agli insediamenti di grandi strutture di vendita quando vi sia:
- contrasto con disposizioni espresse della pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità da VIA;
- non ammissibilità urbanistica, cioè mancata previsione della tipologia d’intervento nel PRG;
- valutazione negativa motivata del rappresentante provinciale, sulla base di indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all’art. 4, con particolare riguardo a viabilità, traffico e principali vie di comunicazione.
Fino all’operatività del PTCP la valutazione è svolta dalla Regione, tenendo conto del parere provinciale. I criteri applicati dalla Provincia sono approvati con atto generale che individua i parametri per lo studio da allegare alla domanda in materia di viabilità e traffico. Quando il PTCP è operativo, l’atto tiene conto anche delle prescrizioni in esso contenute ritenute applicabili.
La valutazione relativa al contrasto con la pianificazione regionale e, fino all’approvazione del PTCP, quella regionale sul profilo provinciale, sono formulate sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni generali regionali.
Ipotesi di parere favorevole e punteggio di ammissibilità
Il regolamento individua alcuni casi in cui il parere è favorevole:
- trasferimento senza aumento di superficie nell’ambito della stessa Unità Territoriale;
- apertura o ampliamento a seguito di concentrazione o accorpamento, con impegno al reimpiego degli operatori e dei dipendenti, di esercizi di vicinato o di esercizi già autorizzati nella stessa Unità Territoriale, nei limiti e alle condizioni indicate;
- richieste di superficie rientranti nella quota base attribuita alle U.T. ancora non utilizzate.
Negli altri casi il parere è favorevole o non favorevole in base a un sistema di punteggi riferito a diversi criteri: dotazione commerciale, equilibrio domanda/offerta, criticità della rete di vendita, prossimità ai nodi di domanda, qualità progettuale, presenza di funzioni diverse da quella commerciale, coerenza con piani e programmi, interventi infrastrutturali strategici, localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana, impatto occupazionale netto e disponibilità dell’area.
Il punteggio massimo è 40 e la soglia minima di ammissibilità è 24. Sono inoltre ridefiniti i punteggi degli indicatori dell’allegato 2.
Riduzione parziale della superficie richiesta e pareri interregionali
Se la domanda può ottenere assentibilità per una superficie non oltre il 50% inferiore a quella richiesta, il richiedente ne viene informato e può chiedere la conclusione del procedimento con l’autorizzazione per la sola superficie assentibile.
Il parere non vincolante da richiedere ad altra Regione è previsto quando l’esercizio oggetto di apertura, ampliamento o trasferimento si trova a meno di 10 km in linea d’aria dal confine. In caso di richiesta proveniente da Conferenza di servizi convocata in altra Regione confinante, la Lombardia formula il parere entro 60 giorni, acquisendo le valutazioni delle Province interessate e comunicando anche le quote di superficie disponibili e gli elementi rilevanti delle domande in corso nelle U.T. entro il raggio di 10 km.
Standard urbanistici e dotazioni per i centri commerciali
Per i centri commerciali, la dotazione di standard è calcolata con riferimento alle sole superfici commerciali; per gli spazi con destinazioni diverse si applicano gli standard previsti dal PRG per la relativa destinazione.
Regole procedurali, documentazione e termini
Sono chiariti diversi profili procedurali: si rafforza il collegamento tra domanda, trasmissione al Comune, Provincia e Regione, istruttoria comunale e convocazione della Conferenza di servizi. La prima riunione della Conferenza deve svolgersi tra il 45° e il 60° giorno dalla presentazione della domanda; la richiesta di integrazione non sospende i termini per l’indizione.
Per le varianti urbanistiche devono essere allegati specifici elaborati aggiuntivi, tra cui una tavola di azzonamento del PRG con la perimetrazione delle strutture di vendita esistenti, previste o nuove, e una tabella descrittiva delle superfici e dei parcheggi.
Contestualità tra procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali
La disciplina conferma che per medie e grandi strutture di vendita l’autorizzazione commerciale deve precedere o accompagnare il titolo edilizio; se si ricorre a DIA o alla procedura per opere interne, gli atti edilizi sono presentati contestualmente all’istanza di autorizzazione e i lavori possono iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione commerciale.
È tuttavia prevista una deroga per strumenti attuativi già approvati al 9 agosto 2000: in tali casi il rilascio della concessione edilizia o l’avvio lavori con DIA possono avvenire anche prima dell’autorizzazione di esercizio, e si considera assolto l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 6, comma 5, d.lgs. 114/1998.
Criteri di valutazione nei procedimenti negoziati e deroga dei criteri
Per gli strumenti di programmazione negoziata che comprendono grandi strutture di vendita, l’approvazione regionale avviene previa valutazione preliminare della struttura competente in materia di commercio. Il relativo provvedimento è poi rilevante nelle successive valutazioni autorizzative.
La Giunta regionale può anche derogare ai criteri del regolamento, se l’intervento ha particolare ed eccezionale incidenza sullo sviluppo economico del territorio, rilevante valore di riqualificazione ambientale e capacità di integrazione con le infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione.
Disciplina delle medie strutture e casi di autorizzazione sempre dovuta
Per alcune operazioni di concentrazione o accorpamento, l’autorizzazione è sempre dovuta. Il regolamento disciplina in particolare:
- aperture di medie strutture entro i limiti comunali tramite concentrazione di esercizi già autorizzati per generi di largo e generale consumo, con reimpiego del personale;
- ampliamenti di medie strutture tramite accorpamento di esercizi già autorizzati, sempre con impegno al reimpiego;
- ampliamenti di grandi strutture mediante accorpamento di esercizi già autorizzati.
Il numero complessivo degli esercizi interessati non deve essere inferiore a quattro. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti; per l’ampliamento delle grandi strutture resta necessaria la Conferenza di servizi.
Computo delle superfici di vendita e effetti sulle quote territoriali
È introdotto un articolo specifico sul computo delle superfici di vendita: ai fini del conteggio delle quote assegnate alle Unità Territoriali, e in mancanza di quote per l’eventuale applicazione dei criteri di valutazione, le superfici sono computate secondo l’allegato 2.5.
L’allegato 2.5 disciplina in dettaglio:
- il calcolo della superficie da considerare nelle domande di nuova apertura;
- il trattamento delle domande di ampliamento, trasferimento, trasformazione e concentrazione;
- la detrazione dalle quote base delle superfici già autorizzate;
- l’integrazione dell’archivio dei dati con le strutture autorizzate o previste in accordi di programma;
- gli effetti di rinuncia o revoca dell’autorizzazione;
- la regola per le modifiche richieste prima dell’avvio dell’attività già autorizzata.
Centri commerciali: definizione, autorizzazione unitaria e regime transitorio
La nozione di centro commerciale è precisata richiamando elementi quali unicità della struttura o dell’insediamento, destinazione specifica o prevalente, servizi gestiti unitariamente e infrastrutture comuni. La verifica va fatta in concreto, a prescindere dalla denominazione commerciale adottata.
La domanda per nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie o di settore merceologico può essere presentata anche da un unico soggetto promotore. L’autorizzazione rilasciata ha carattere unitario; il richiedente può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, ferma restando la loro sussistenza per i singoli richiedenti delle autorizzazioni riferite ai singoli esercizi.
Per le strutture commerciali già attive e autorizzate al 9 agosto 2000, se in possesso dei requisiti di centro commerciale, è possibile chiedere entro 180 giorni un’autorizzazione unitaria per la superficie complessiva di vendita. Tale autorizzazione è atto dovuto e la superficie non viene detratta dalla quota obiettivo dell’Unità Territoriale.
Regole per gli esercizi di vicinato e medie strutture in rapporto ai titoli edilizi
Per l’apertura di esercizi di vicinato e medie strutture si chiarisce il rinvio alla facoltà di DIA prevista dalla l.r. 22/1999 o, in alternativa, alla procedura per opere interne ex art. 26 l. 47/1985. Se non si usa la DIA, va presentata contestualmente la richiesta del titolo abilitativo edilizio necessario.
Per le varianti urbanistiche collegate agli insediamenti di vendita, la documentazione tecnica deve comprendere anche rappresentazioni dettagliate degli esercizi esistenti, confermati e nuovi, con dati su superficie complessiva, SLP, denominazione, superficie di vendita per categorie merceologiche e parcheggi.
Vendita di merci ingombranti e regole sanzionatorie
Per gli esercizi che vendono esclusivamente merci ingombranti, non facilmente amovibili e a consegna differita, la superficie di vendita è calcolata in misura ridotta rispetto alla SLP, secondo i limiti indicati dal regolamento in relazione alla dimensione del Comune e della struttura.
In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse, salvo ottenere le autorizzazioni previste per l’intera superficie effettiva di vendita. La vendita non autorizzata di merci diverse comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 22, comma 6, d.lgs. 114/1998.
Periodi di maggiore afflusso turistico
Nei comuni capoluogo di provincia, anche per ambiti territoriali specifici, e nei comuni riconosciuti ai sensi della disciplina regionale richiamata, la Giunta regionale può estendere l’intero anno il periodo di maggiore afflusso turistico, previa definizione di particolari requisiti e su richiesta del comune interessato.
Aggiornamento degli allegati tecnici e delle tavole
Il regolamento modifica numerosi allegati tecnici, in particolare:
- aggiorna l’indice degli allegati inserendo il computo delle superfici;
- integra i criteri di valutazione dell’allegato 2 con nuovi indicatori e punteggi;
- aggiorna i dati statistici regionali sul commercio;
- sostituisce le tavole cartografiche e le tavole della distribuzione territoriale delle quote.
Decorrenza e attualità della disciplina
Il testo disciplina il regime vigente dal 24 dicembre 2001, intervenendo sul regolamento del 2000 e su una normativa commerciale ormai riferita al quadro delle autorizzazioni di fine anni ’90 e inizio anni 2000. Pur contenendo regole ancora descrittive del sistema allora vigente, il provvedimento è oggi sostanzialmente di scarso rilievo operativo, anche per il collegamento a quote territoriali, tavole e dati di programmazione ormai superati.
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