Sentenza del 28/10/2015 n. 22002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2001 e la successiva cartella di pagamento, contestando la determinazione di maggiori ricavi e il recupero di costi ritenuti non inerenti. In particolare, ha dedotto l'illegittimità dell'accesso presso la propria abitazione e dell'apertura della cassaforte, l'errata individuazione del momento di fatturazione delle prestazioni di servizi, l'applicazione di una percentuale di ricarico del 35% fondata su una presunta sottofatturazione, l'utilizzo degli studi di settore, il recupero dei costi dell'energia elettrica e l'estensione retroattiva del metodo di accertamento ad annualità precedenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi del contribuente annullando l'avviso di accertamento e la cartella. In appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto la posizione dell'Ufficio, ritenendo valido l'accesso domiciliare, attendibile la ricostruzione dei ricavi basata sulla documentazione aziendale e sugli studi di settore e corretto il recupero dei costi non inerenti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, rilevando molteplici carenze: mancata o insufficiente indicazione delle norme violate, esposizione sommaria e incompleta dei fatti e dei motivi originari di impugnazione, violazione del principio di autosufficienza e richiesta di una nuova valutazione di fatti e prove, non consentita in sede di legittimità. Il contribuente è stato inoltre condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 2.935,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, n. 4, codice di procedura civile
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi.
Il ricorso per cassazione deve consentire di individuare chiaramente le norme o i principi di diritto che si assumono violati e il rapporto tra tali norme e la decisione impugnata. L'indicazione degli articoli non è sempre requisito autonomo, ma la censura deve comunque essere specifica e identificabile.
Art. 366, n. 3, codice di procedura civile
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.
Il ricorrente deve ricostruire in modo sufficiente lo svolgimento del processo, il contenuto degli atti rilevanti e le ragioni della decisione impugnata, così da permettere alla Corte di comprendere la controversia senza ricercare autonomamente gli elementi negli atti.
Art. 366 codice di procedura civile - principio di autosufficienza
I motivi di ricorso devono contenere tutti gli elementi necessari per valutare la censura, indicando gli atti, i documenti e le circostanze rilevanti, nonché dove e come siano stati dedotti nei precedenti gradi di giudizio.
Art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'oggetto della controversia è delimitato dai motivi di impugnazione formulati nel ricorso introduttivo; nuove ragioni non possono essere introdotte successivamente. Il ricorso per cassazione deve quindi dimostrare la coerenza delle censure con la causa petendi originaria.
Art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione riguarda il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi e, secondo la prospettazione del contribuente, il momento di emissione della fattura in relazione al pagamento del corrispettivo. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito la questione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
La norma disciplina le condizioni e le autorizzazioni necessarie per gli accessi presso locali privati o abitazioni nell'ambito degli accertamenti fiscali. La relativa contestazione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471 del 1997
Le disposizioni sono state richiamate dal contribuente in relazione alle violazioni degli obblighi contabili poste a fondamento dell'accertamento. Anche tale questione non è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente elencare le contestazioni o richiamare genericamente principi giuridici: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, il vizio denunciato e il modo in cui la decisione se ne sarebbe discostata.
- Il principio di autosufficienza impone di riportare o descrivere in modo adeguato gli atti e i passaggi processuali rilevanti. Una ricostruzione incompleta del ricorso introduttivo o della sentenza impugnata può comportare l'inammissibilità.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove, dei documenti, dei dati contabili o delle circostanze di fatto già esaminate dai giudici di merito. La Corte verifica errori di diritto e vizi motivazionali ammissibili, non riesamina liberamente il merito.
- Nel contenzioso tributario i motivi di impugnazione devono essere formulati tempestivamente nel ricorso introduttivo e delimitano l'oggetto del giudizio; le questioni nuove o non adeguatamente collegate alla causa petendi originaria sono precluse.
- Le contestazioni sull'accesso domiciliare, sull'autorizzazione, sugli studi di settore e sulla ricostruzione induttiva dei ricavi devono essere supportate da specifiche allegazioni e riferimenti agli atti, non da affermazioni generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità può impedire l'esame nel merito anche di questioni potenzialmente rilevanti e comporta normalmente la condanna alle spese processuali.
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