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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21974 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relative al 1998, emesso per omessa presentazione delle dichiarazioni e operazioni di acquisto all’estero di merci destinate alla rivendita in Italia. La CTR della Lombardia, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente, aveva ritenuto che S.R. fosse estraneo alle operazioni: ignoti avrebbero usato un documento d’identità da lui smarrito e falsificato le sue firme. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza in Cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 61, 115, 116 e 201 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una perizia grafotecnica stragiudiziale non giurata; il terzo lamentava motivazione insufficiente sulla genuinità delle firme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che la CTR non si era basata soltanto sulla perizia di parte, ma anche sul fatto che S.R. frequentava un istituto scolastico il giorno della dichiarazione d’inizio attività e sul regolare smarrimento e denuncia del documento d’identità; gli elementi, valutati insieme, sostenevano la falsificazione. Le perizie stragiudiziali avevano comunque valore indiziario. Inoltre, una volta disconosciute le firme sui documenti posti a fondamento dell’accertamento, spettava all’Amministrazione chiedere la verificazione delle scritture ai sensi dell’art. 216 c.p.c.; poteva anche contestare le perizie di parte chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio. La motivazione della CTR è stata ritenuta congrua, esaustiva e logica: il dissenso dell’Agenzia sulla valutazione delle prove non consente di ottenere in Cassazione una nuova decisione sui fatti. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 216 c.p.c.

    Peraltro, a fronte del disconoscimento dell'autografia delle firme, sulla documentazione posta a base della pretesa impositiva, da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di richiedere la verificazione, ex art. 216 c.p.c., delle scritture disconosciute.

    Se il contribuente disconosce l’autenticità della propria firma su documenti utilizzati a fondamento della pretesa fiscale, l’Amministrazione deve chiedere la verificazione delle scritture; può inoltre avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio per contestare il valore indiziario delle perizie di parte.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

    Il vizio di motivazione ricorre solo se il giudice abbia omesso elementi potenzialmente decisivi o se manchi il percorso logico della decisione. Non basta che la parte ricorrente attribuisca alle prove un significato diverso o contesti la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando vengono disconosciute le firme apposte su documenti che fondano una pretesa tributaria, l’Amministrazione non può limitarsi a contestare il disconoscimento: deve chiedere la verificazione delle scritture, potendo anche chiedere una consulenza tecnica d’ufficio.
  • Una perizia stragiudiziale non giurata può essere valutata come elemento indiziario e insieme ad altri fatti; la decisione non è viziata per il solo fatto che il giudice ne abbia tenuto conto.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su una valutazione complessiva di indizi concordanti, come la presenza del contribuente altrove al momento dei fatti, lo smarrimento documentato del documento d’identità e gli esiti di analisi grafologiche.
  • In Cassazione, la mera richiesta di rivalutare il peso o il significato delle prove non integra un vizio di motivazione: occorre dimostrare l’omissione di elementi decisivi o una carenza effettiva del ragionamento logico della sentenza.

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