Sentenza del 28/10/2015 n. 21989 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva versato l’IVA dovuta per il 2002 il 14 marzo 2003 e, per errore, aveva nuovamente versato il medesimo importo, con interessi, il 16 luglio 2003. Nella dichiarazione Modello Unico 2003, presentata il 2 ottobre 2003, aveva indicato l’eccedenza IVA e chiesto il rimborso compilando il rigo VX3; il 29 maggio 2006 aveva poi presentato un’istanza di rimborso, respinta dall’Amministrazione. La CTP aveva rigettato il ricorso contro il diniego, mentre la CTR aveva accolto l’appello, ritenendo già formalizzata la richiesta nella dichiarazione e irrilevante l’omessa compilazione del quadro VR. L’Agenzia ha impugnato la sentenza regionale con due motivi: ha sostenuto che occorresse presentare il modello VR perché la dichiarazione producesse effetti di domanda di rimborso e che il diritto fosse soggetto alla decadenza biennale prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha confermato che la manifestazione della volontà di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA derivante dalla cessazione dell’attività, indicata nella dichiarazione annuale, è sufficiente a esercitare formalmente il diritto: il modello VR è necessario per avviare la fase esecutiva del rimborso, non per presentare la domanda, e la sua presentazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, non alla decadenza biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via residuale. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Nulla sulle spese, non essendosi il contribuente difeso in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2
in tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 2, con la conseguenza che è esauriente la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso
Per l’eccedenza IVA risultante dalla cessazione dell’attività, il diritto al rimborso è esercitato con una manifestazione di volontà diretta a ottenerlo, che può risultare dalla dichiarazione annuale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
ancorchè non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito
Il modello VR non è necessario per formalizzare la domanda di rimborso: costituisce un adempimento per rendere esigibile il credito e dare avvio alla procedura di pagamento.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, comma 2, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.
La decadenza biennale prevista da questa disposizione opera solo in via sussidiaria e residuale; per il rimborso IVA in questione vale il termine ordinario di prescrizione decennale.
Codice civile, art. 2946
una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "RX4", la presentazione del modello "VR" va assoggettata al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, il successivo adempimento del modello VR è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Massime di principio
- Per le eccedenze IVA derivanti dalla cessazione dell’attività, l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale accompagnata dalla volontà di ottenerne il rimborso vale come esercizio formale del diritto, anche senza presentare il modello VR.
- La dichiarazione della domanda di rimborso e l’avvio della procedura di pagamento sono adempimenti distinti: il modello VR attiene alla fase esecutiva e non costituisce, di per sé, la domanda.
- Per il diritto al rimborso così esercitato si applica la prescrizione ordinaria decennale; il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ha carattere sussidiario e residuale.
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