Sentenza del 28/10/2015 n. 21970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
G.G. ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi alle annualità 1999 e 2000, sostenendo di non essere fiscalmente residente in Italia e di avere dimostrato la propria residenza effettiva all’estero. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale e la conferma della decisione da parte della Commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: ha contestato che l’iscrizione all’anagrafe italiana fosse sufficiente a determinarne la residenza fiscale e ha denunciato l’omessa valutazione degli elementi relativi alla residenza di fatto all’estero e ai legami più stretti con tale Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha confermato che, ai fini delle imposte dirette, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente comporta la residenza fiscale in Italia e preclude l’ulteriore accertamento della residenza effettiva all’estero finché non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di causa, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La sentenza d’appello della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2
ai fini delle imposte dirette, le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d'imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano
Per le imposte dirette, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente determina la residenza fiscale in Italia e impedisce di fondare una diversa conclusione sulla sola residenza effettiva all’estero, finché non sia intervenuta la cancellazione dall’anagrafe italiana.
Massime di principio
- In controversie sulla residenza fiscale ai fini delle imposte dirette, secondo il principio applicato in questa decisione, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente italiana è decisiva: la dimostrazione di una dimora effettiva all’estero o di legami prevalenti con un altro Stato non supera tale dato formale finché il contribuente non risulta cancellato dall’anagrafe italiana.
- Chi trasferisce la propria attività o dimora all’estero deve considerare che, ai fini del principio applicato dalla Corte, il trasferimento materiale non basta: occorre che risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.
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