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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia aveva emesso accertamenti per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 2000, relativi a IVA, IRPEF e altre imposte, oltre a interessi e sanzioni. Gli accertamenti ricostruivano i ricavi applicando una percentuale di ricarico agli acquisti risultanti dalle scritture aziendali. Dopo l’accoglimento parziale dei ricorsi del contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale di Messina, l’Agenzia aveva appellato; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, aveva respinto l’appello con sentenza n. 122/26/09, depositata il 9 giugno 2009. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano motivazione insufficiente sulla non rappresentatività del campione merceologico e sulla presunta mancata considerazione degli sconti; il terzo denunciava l’omesso esame della documentazione extracontabile relativa ad acconti non registrati e a vendite in nero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che la CTR aveva escluso l’attendibilità dei criteri di ricarico con affermazioni generiche, senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi dell’accertamento: in particolare, gli acquisti e le rimanenze indicavano una prevalenza di abiti da sposa e da cerimonia (rimanenze per lire 1.209.819.968 su un totale di lire 1.451.102.001). La CTR aveva inoltre ipotizzato sconti senza indicare le prove fornite dal contribuente né valutare la sentenza penale richiamata dall’Ufficio. Infine, aveva omesso ogni esame della documentazione extracontabile sugli acconti non registrati. In sede di rinvio dovranno essere esaminati compiutamente gli elementi probatori di entrambe le parti secondo i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Nell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in tema di imposte reddituali, la rettifica in aumento dell'imponibile esposto in dichiarazione è possibile se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolte dall'Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

    La rettifica analitico-induttiva del reddito è consentita quando l’inesattezza delle dichiarazioni o delle registrazioni emerge dalle scritture, dai documenti e dagli altri dati raccolti dall’Ufficio, anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, commi 2 e 3

    Il metodo misto trova applicazione analoga anche ai fini IVA ed è disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3; la determinazione dell’imponibile è ancorata alle risultanze delle registrazioni contabili e la rettifica concerne singoli corrispettivi relativi ad operazioni imponibili non dichiarati o non risultanti dalla contabilità.

    Ai fini IVA, l’accertamento analitico-induttivo può partire dalle registrazioni contabili e rettificare i singoli corrispettivi imponibili non dichiarati o non risultanti dalla contabilità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55

    La Corte distingue l’accertamento analitico-induttivo da quello induttivo extracontabile: poiché nella specie l’Ufficio aveva utilizzato dati sugli acquisti desunti dalle scritture aziendali, la fattispecie ricadeva nelle disposizioni sull’accertamento analitico-induttivo e non in quelle sull’accertamento extracontabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La norma è richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione concernenti il difetto di motivazione su fatti decisivi e controversi. La Corte ha ritenuto fondati i motivi perché la CTR non aveva esaminato in modo specifico elementi probatori decisivi.

Massime di principio

  • L’accertamento analitico-induttivo può essere legittimo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se l’Ufficio ricostruisce singoli elementi del reddito sulla base di dati contabili e di presunzioni adeguate.
  • La percentuale di ricarico può essere utilizzata per ricostruire i ricavi; il contribuente deve contestare concretamente gli elementi presuntivi e fornire le prove a sostegno delle proprie obiezioni, ad esempio sull’effettiva applicazione di sconti.
  • La scelta del campione merceologico e il calcolo della media di ricarico devono essere valutati alla luce dei dati concreti sull’attività, sugli acquisti e sulle rimanenze. Il giudice non può dichiarare genericamente non rappresentativo il campione senza confrontarsi con tali elementi.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare le conclusioni su ciascun elemento probatorio rilevante offerto dalle parti, compresa la documentazione extracontabile e, quando pertinente, una decisione penale richiamata nel giudizio; una motivazione assertiva o l’omessa valutazione possono comportare la cassazione con rinvio.

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